La società per azioni
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Nel testo non sono considerate le società quotate nei mercati regolamentati, ( d.lgs. 58\98); si consiglia, per coloro che vogliano apprendere la disciplina di dette società di consultare direttamente la normativa aggiornata facilmente reperibile in rete su diversi siti, come http://www.normattiva.it/ |
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Costituisce il tipo più importante e diffuso di società di
capitali.
Il capitale sociale, rappresentato da azioni, deve avere un valore minimo di
cinquantamila euro.
Il nome della società, la sua denominazione sociale, può essere anche di
fantasia, ma è necessario che sia indicata la dicitura S.p.a.
La S.p.a. è persona giuridica e delle obbligazioni assunte ne risponde solo la
società con il suo patrimonio. Si tratta, quindi, del tipo perfetto e
paradigmatico di società di capitali.
La riforma ha profondamente inciso sulla disciplina della S.p.a. nell'intento
di armonizzare la regolamentazione nazionale con quella comunitaria.
In particolare ( art. 2325 bis c.c.) la riforma ha introdotto una disciplina
base, applicabile a tutte le società per azioni, e una disciplina parzialmente
sostitutiva, che si applica alle società che fanno ricorso al capitale di
rischio, mentre per le società quotate nei mercati regolamenti si applicano le
leggi speciali in materia, per queste ultime la disciplina codicistica ha solo
carattere residuale.
Per la prima volta è stata quindi introdotta nel nostro ordinamento la nozione
di società che fanno ricorso al capitale di rischio, individuando una specie di
tertium genus rispetto alla suddivisione tra S.p.a. quotate e non quotate nei
mercati regolamentati.
In questa categoria vi rientrano (ex art. 111 bis disp. att. c.c.):
a) l’intera categoria delle società quotate nei mercati regolamentati;
b) la categoria delle società non quotate, ma solo nella misura in cui queste
abbiano una diffusione rilevante dei propri titoli tra il pubblico (è necessario
a tal fine che il patrimonio non sia inferiore a 5.164.569 euro e che il numero
di azionisti o obbligazionisti sia superiore a 200).
Ciò detto come si farà a sapere quale disciplina legislativa
applicare?
Semplice, se si tratta di una società quotata, si vedrà, in primo luogo se per
quell'argomento, ad es. quorum dell'assemblea ordinaria, vi sia una normativa
relativa a tali società ex d.lgs. n. 58\98;
se nulla dice il citato decreto legislativo, si passerà a verificare se una
normativa sull'assemblea ordinaria vi sia per le società che fanno ricorso al
capitale di rischio;
se nemmeno lì si troverà nulla si applicherà la disciplina base delle società,
le società c.d. "chiuse" che non fanno ricorso al capitale di rischio né sono
quotate nei mercati regolamentati.
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