Libri sociali

La società per azioni è un'impresa commerciale, e come tale deve tenere le scritture contabili previste per gli imprenditori commerciali ex art. 2214 c.c., scritture di cui ci siamo già occupati quando abbiamo parlato dell'imprenditore commerciale; la S.p.a. però, è anche un ente collettivo, e, di conseguenza deve anche tenere una serie di libri, che riguardano proprio la vita collettiva dell'ente e tali sono i libri sociali. L'articolo di riferimento è il 2421 c.c. che riportiamo qui di seguito senza ulteriori commenti.

Art. 2421.
Libri sociali obbligatori.

Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214 , la società deve tenere:

1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti;

2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi;

3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;

6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste;

7) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni.

I libri indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 sono tenuti a cura degli amministratori, il libro indicato nel n. 5 a cura del collegio sindacale, il libro indicato nel n. 6 a cura del comitato esecutivo e il libro indicato nel n. 7 a cura del rappresentante comune degli obbligazionisti.

I libri suddetti, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'articolo 2215.

 

I soci, a norma dell'art. 2422 hanno il diritto di esaminare i libri dai numeri 1 a 3 ed ottenerne estratti a proprie spese, e lo stesso diritto spetta  al rappresentante comune degli obbligazionisti per i libri indicati nei numeri 2 e 3 dell'articolo precedente, e ai singoli obbligazionisti per il libro indicato nel n. 7 dell'articolo che abbiamo riportato in tabella.

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