Stato patrimoniale conto economico nota integrativa

Abbiamo visto i principi che devono essere rispettati nella redazione del bilancio, ma, più specificamente la legge (art. 2423 ter) indica agli amministratori come deve essere strutturato il bilancio, dettando delle regole comuni sia allo stato patrimoniale sia al conto economico. Come vedremo si tratta di regole che sono una specificazione del principio di chiarezza, perché si vuole fornire una rappresentazione per quanto possibile ordinata, secondo il seguente schema:

 Sempre in ossequio al principio della chiarezza, è previsto che l'attivo e il passivo devono essere riportati su colonne contrapposte, ma questa regola riguarda lo stato patrimoniale, perché per il conto economico le varie poste attive e passive, sono indicate con un sistema a scalare.

È poi necessario per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico, indicare l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle dell'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

Sono, infine, vietate le compensazioni tra le partite dell’attivo e passivo, ciò per evitare che non si riesca a risalire alle  singole voci  del bilancio.

Gli articoli 2424, 2424 bis e 2425 indicano le singole voci da riportare nel bilancio, rispettivamente nello stato patrimoniale e nel conto economico; per analizzare singolarmente le voci del bilancio, è utile consultare direttamente i succitati articoli sul codice, ma per dare un’idea del loro contenuto, possiamo consultare la seguente tabella, dove sono riportate solo le voci principali, ma non le sotto voci.

Cominciamo con lo stato patrimoniale.

Attivo

Passivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.

A) Patrimonio netto.

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria.

B) Fondi per rischi e oneri:

C) Attivo circolante:

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo;
E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.

In calce allo stato patrimoniale devono risultare, infine, le garanzie prestate direttamente o indirettamente, dalla società.

 Come abbiamo già accennato, il conto economico analizza il risultato economico della società al termine dell’esercizio; s’illustrano, quindi, gli oneri e i costi, sostenuti, e i ricavi e proventi realizzati.
In particolare i proventi sono cespiti di natura esclusivamente finanziaria, come, ad es., utili su azioni di altre società. Gli oneri sono anch’essi cespiti di natura finanziaria, come, ad esempio, gli interessi da pagare alle banche.

A differenza dello stato patrimoniale, il conto economico è redatto secondo una struttura a scalare, in cinque sezioni. Anche quest’ordine è stato voluto per la chiarezza del bilancio, perché vi sono una serie di totali parziali, che permettono di valutare meglio il risultato di ogni specifica attività della società; vediamo gli elementi principali, senza considerare le sottovoci.

Conto economico

A) Valore della produzione con indicazione del totale;

B) Costi della produzione, con indicazione del totale;

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

C) Proventi e oneri finanziari;

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie;

E) Proventi e oneri straordinari;

Si fa poi il calcolo complessivo di tutte le voci considerate (A - B + - C + - D + - E), al netto delle imposte, poi si calcolano le imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate, e alla fine di tutti questi calcoli si vedrà se ci sono stati degli utili o delle perdite di esercizio.

La nota integrativa.

Redatta dagli amministratori, serve a illustrare e specificare le voci dello stato patrimoniale e del conto economico. L'art. 2427 c.c. ne indica il contenuto in maniera minuziosa. In generale la nota integrativa deve indicare se sono stati derogati gli ordinari criteri di valutazione del bilancio, indicare il numero dei dipendenti, il compenso spettante agli amministratori e sindaci, le partecipazioni in altre imprese controllate,  insomma deve riportare tutte quelle informazioni utili ai soci ed ai terzi per comprendere meglio le voci dello stato patrimoniale e del conto economico.

Il bilancio, infine, deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla gestione ( art. 2428).
Questa contiene un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.
L’art. 2428 dispone in maniera analitica gli elementi che devono essere indicati nella relazione sulla gestione.

Questa la struttura ordinaria del bilancio, ma è possibile redigere un bilancio in forma abbreviata (art. 2435 bis) , dove, in sostanza sono ridotte le voci dei tre elementi che compongono il bilancio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa); ciò sarà possibile per le società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

C’è poi il bilancio delle micro imprese, ex art. 2435 ter; sono queste le imprese che non hanno superato i limiti finanziari e numero massimo di dipendenti indicati dallo stesso articolo 2435 ter

 

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