Cessazione e sostituzione
Il codice si riferisce separatamente alle ipotesi di cessazione e sostituzione degli amministratori; partiamo dalla cessazione, e potremmo chiederci: quando un amministratore cessa dal suo incarico? |
In primo luogo per
rinunzia, l’amministratore non vuole più far
parte del consiglio di amministrazione, e di certo non lo si può costringere a
rimanere, anche se è ancora regolarmente in carica; si tratta, quindi, di una
decisione che la società deve accettare, e a tal fine è necessario che
l’amministratore comunichi la sua decisione al consiglio di amministrazione e al
collegio sindacale.
Ma è anche vero che la rinunzia dell’amministratore (o di alcuni amministratori)
può rendere impossibile il funzionamento del consiglio di amministrazione,
perché può capitare che non vi sia più la maggioranza del consiglio,
e allora la rinunzia non avrà effetto immediato, perché sarà necessario
ricostituire detta maggioranza (con l’accettazione dell’incarico di nuovi
amministratori) e solo da quel momento la rinunzia avrà efficacia. Se, invece,
la rinunzia non fa venir meno la maggioranza del consiglio di amministrazione,
la rinunzia ha effetto immediato.
Un’altra causa di cessazione è la scadenza del
termine.
Qui, a differenza del caso precedente, difficilmente il maturarsi del termine
farà venir meno l’amministratore (se non rieletto), perché sarà comunque
necessario ricostituire il consiglio di amministrazione e solo da qual momento
la cessazione avrà effetto. Avremo quindi la prorogatio della carica dei vecchi
amministratori; certo, può darsi che già si sia provveduto in vista della
scadenza del termine, e allora non ci sarà prorogatio, perché come scade il
vecchio amministratore, così subentrerà il nuovo.
Ci sono poi altre cause di cessazione
dall’incarico, come la decadenza, ad es.
perché l’amministratore è stato inabilitato (magari per prodigalità, perché
regalava i suoi beni e quelli della società a tutti quelli che incontrava), e
quindi automaticamente decade (senza prorogatio, ovviamente)
o per morte.
Quindi le cause di cessazione dell’incarico sono la rinunzia, la scadenza del termine, la decadenza, la morte. |
Che fare quando si
verificano queste ipotesi?
Semplice, sostituire gli amministratori mancanti, ma prima di fare questo
bisognerà comunicare al registro delle imprese la cessazione dalla funzione
degli amministratori, quale che sia la causa, e ciò dovrà farsi entro trenta
giorni (dal verificarsi della causa di cessazione).
E allora vediamo come si fa a sostituire gli
amministratori mancanti, partendo dall’ipotesi più
“drammatica”: viene a mancare l’amministratore unico o tutti i membri del
consiglio di amministrazione; in tal caso il collegio sindacale convoca
d’urgenza l’assemblea che dovrà nominare i nuovi amministratori. Nel frattempo
lo stesso collegio sindacale svolgerà l’ordinaria amministrazione.
Se, invece, vengono a mancare alcuni membri del consiglio, gli altri possono
sostituirli, e la deliberazione di sostituzione dovrà essere approvata dal
collegio sindacale. Questa è l’ipotesi della
cooptazione, possibile, però, solo nel caso in
cui nel consiglio la maggioranza degli amministratori sia costituita da
amministratori nominati dall’assemblea. D’altro canto gli amministratori
nominati in seguito a cooptazione restano in carica fino alla successiva
assemblea.
Ma può accadere che venga meno la maggioranza degli amministratori nominati
dall’assemblea, e quindi non sarà possibile la cooptazione; di conseguenza gli
altri amministratori, quelli rimasti, convocano l’assemblea per la sostituzione,
e i nuovi amministratori scadono con quelli in carica, all’atto della nomina,
salvo che lo statuto o l’assemblea non prevedano diversamente; è quindi
possibile differenziare le date di scadenza. La nomina dei nuovi amministratori
dovrà poi essere comunicata al registro delle imprese.
C’è, infine, un caso particolare, detto dalla
manualistica del “simul stabunt, simul cadent” (che significa come insieme
staranno così insieme cadranno); facciamo
riferimento a una particolare clausola dello statuto, secondo la quale il venir
meno di alcuni amministratori fa decadere l’intero consiglio. Come comportarsi
in questi casi? Ci sono due possibilità; gli amministratori rimasti in carica,
convocano d’urgenza l’assemblea per la nomina del nuovo consiglio, oppure lo
stesso statuto può prevedere, in tal caso, che il collegio sindacale convochi
d’urgenza l’assemblea che dovrà nominare i nuovi amministratori. Nel frattempo
lo stesso collegio sindacale svolgerà l’ordinaria amministrazione.
Articoli di riferimento cessazione
2382. Cause di
ineleggibilità e di decadenza.
2385. Cessazione
degli amministratori.
2386. Sostituzione
degli amministratori.
Torna al sommario società per azioni |