Invalidità delle deliberazioni assembleari - La nullità.
Le delibere assembleari possono essere nulle o annullabili, e sembra che non vi possano essere altri casi di invalidità oltre questi, essendo ormai quasi totalmente sopite le controversie dottrinali in merito all’inesistenza delle delibere. Cominciamo dalla nullità, e prima di vedere le varie ipotesi, notiamo che anche questa nullità (come quella della nullità della S.p.A.) differisce concettualmente dalla nullità dei contratti, perché è prevista solo in casi tassativi, si può prescrivere l’azione per farla dichiarare, si può sanare. Quindi a un’eventuale domanda del tipo: quale la differenza tra la nullità delle delibere e quella dei contratti? Si risponderà nel senso che abbiamo appena detto.
Bene, abbiamo detto che la delibera può essere impugnata per nullità solo in quattro casi tassativi, che sono:
a) mancata convocazione dell'assemblea; |
Un contratto nullo può essere impugnato senza limiti di
tempo, si dice che l’azione per farne valere la nullità è imprescrittibile. Qui,
invece questa regola non è pienamente applicabile, perché possono essere
impugnate senza limiti di tempo le (sole) delibere che modificano l’oggetto
sociale prevedendo attività illecite o impossibili, mentre tutte le altre
possono essere impugnate entro tre anni dall’iscrizione o deposito nel registro
delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro
delle adunanze dell'assemblea, se la deliberazione non è soggetta né a
iscrizione né a deposito. L’impugnazione può essere proposta da chiunque vi
abbia interesse, e la nullità può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
La legge si preoccupa di specificare, in merito alla nullità, due cose
importanti; abbiamo visto che la deliberà può essere nulla quando è mancata la
convocazione, ma non quando questa sia irregolare.
L’avviso è irregolare, ma non mancate, quando proviene da un componente
dell'organo di amministrazione o di controllo della società ed è idoneo a
consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere preventivamente
avvertiti della convocazione e della data dell'assemblea.
Anche il verbale non si considera mancante, ma solo irregolare, se contiene la
data della deliberazione e il suo oggetto ed è sottoscritto dal presidente
dell'assemblea, o dal presidente del consiglio d'amministrazione o del consiglio
di sorveglianza e dal segretario o dal notaio.
Veniamo ora ai casi di sanatoria della nullità della delibera.
a) L'impugnazione della deliberazione invalida per
mancata convocazione non può essere esercitata da chi anche
successivamente abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento
dell'assemblea; |
Ricordiamo comunque che non è necessario che il verbale (dello svolgimento dell’assemblea e della relativa delibera) sia redatto contestualmente allo svolgimento dell’assemblea, perché per il terzo comma dell’art. 2375 deve essere redatto, senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione; quindi non necessariamente in maniera contestuale. E allora la delibera sarà nulla per mancata verbalizzazione quando si siano superati anche quei termini, ma la nullità potrà comunque essere sanata nell’ipotesi b).
Un caso particolare riguarda l’impugnazione di delibere nulle che hanno a oggetto l’aumento di capitale, la sua riduzione facoltativa, e di emissione di obbligazioni, quando di competenza dell’assemblea,e il riferimento è principalmente, se non esclusivamente, alla delibera di emissione di obbligazioni convertibili in azioni, dove è anche necessario aumentare il capitale sociale. |
Qui dobbiamo distinguere:
1) se la società non fa ricorso al capitale di rischio, l’impugnazione
non può essere proposta dopo che siano trascorsi centottanta giorni
dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese o, nel caso di
mancata convocazione, novanta giorni dall'approvazione del bilancio
dell'esercizio nel corso del quale la deliberazione è stata anche parzialmente
eseguita.
2) se fa ricorso al capitale di rischio bisogna ulteriormente distinguere in
due altre ipotesi:
2.a) l'invalidità della deliberazione di aumento del capitale non può essere
pronunciata dopo che a norma dell'articolo 2444 sia stata iscritta nel registro
delle imprese l'attestazione che l'aumento è stato anche parzialmente eseguito;
in altre parole non potrà pronunciarsi la nullità della delibera dopo che gli
amministratori avranno depositato nei termini di legge (30gg.) l’attestazione
che l’aumento di capitale è stato eseguito.
2.b) l'invalidità della deliberazione di riduzione del capitale facoltativa o
della deliberazione di emissione delle obbligazioni non può essere pronunciata
dopo che la deliberazione sia stata anche parzialmente eseguita.
In questi casi, però, i terzi e i soci manterranno comunque il loro diritto al
risarcimento del danno.
Da tutta la disciplina della nullità si evince che il legislatore ha voluto
ridurne al minimo l’impatto sulle delibere assembleari, fino a quasi
sterilizzarla e forse sarebbe il caso di eliminarla, facendola confluire
nell’annullabilità, lasciando la nullità alle sole ipotesi di delibere con
oggetto illecito e impossibile.
Prima di chiudere l’argomento, chiediamoci: la società
potrà sostituire la delibera nulla con una valida, evitando così la
dichiarazione di nullità come accade per le delibere annullabili?
Sì, se è possibile, l’ultimo comma dell’art. 2379 prevede questa ipotesi, ma
bisognerà vedere caso per caso se sarà possibile la sostituzione.
Articoli di riferimento nullità
2379. Nullità delle deliberazioni.
2379-bis. Sanatoria della nullità.
2379-ter. Invalidità delle deliberazioni di aumento
o di riduzione del capitale e della emissione di obbligazioni.
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