Il sistema monistico
Lo statuto può prevedere che l'amministrazione ed il controllo siano esercitati rispettivamente dal consiglio di amministrazione e da un comitato costituito al suo interno (art. 2409 sexiesdecies) |
Come si vede dal dettato dell'art. 2409 sexiesdecies, il sistema
monistico si caratterizza per la circostanza che l'organo di controllo non è
separato dall'organo di gestione, ma è costituito al suo interno.
Il sistema monistico prevede un modello di amministrazione sostanzialmente
uguale a quello tradizionale: le principali differenze consistono nella
impossibilità di affidare l'amministrazione ad un amministratore unico e nella
eliminazione del collegio sindacale.
Vi è quindi:
1. Un consiglio di amministrazione obbligatorio al posto di un eventuale amministratore unico, cui spetta esclusivamente la gestione dell'impresa;
2. Un comitato per il controllo sulla gestione scelto all'interno del consiglio di amministrazione.
Soffermiamoci proprio sul comitato di controllo sulla gestione che costituisce la novità più rilevante di questo sistema.
comitato di controllo sulla gestione |
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Proprio perché i poteri ed i doveri del comitato coincidono con quelli del collegio sindacale, con l'eventuale integrazione di codici di comportamento, la circostanza che la vigilanza sull'amministrazione sia svolta, invece che dal collegio sindacale, da un comitato formato all'interno del consiglio di amministrazione, non dovrebbe determinare un minor rigore dell'attività di controllo; ciò è confermato anche dal fatto che nel consiglio di amministrazione almeno un terzo dei suoi componenti devono possedere i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci all'articolo 2399 c.c. oppure previsti dai già menzionati "codici di comportamento" redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati (art. 2409 septiesdecies c.c.).
Tutte le società che adottano il sistema monistico sono assoggettate, senza eccezione, al controllo contabile di un revisore - persona fisica o società di revisione - iscritto nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile è obbligatoriamente esercitato da una società di revisione (art. 2409 noviesdecies c.c.).
Il sistema monistico, come quello dualistico, tende ad attuare un governo
della società più semplificato e flessibile rispetto agli altri modelli
alternativi.
Esso tende a privilegiare la circolazione delle informazioni tra l'organo
amministrativo e l'organo deputato al controllo, conseguendo risparmi di tempo e
di costi e una elevata trasparenza tra gli organi di amministrazione e di
controllo.
Ricordiamo che l'art. 151 ter del d.lgs. 58\98 ha esteso la possibilità di scelta per il sistema monistico anche alle società quotate nei mercati regolamentati, disciplinandone i compiti e la responsabilità.
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