Organizzazione degli obbligazionisti
Il legislatore ha previsto un’organizzazione degli obbligazionisti, composta da assemblea e rappresentante comune, praticamente uguale a quella prevista dagli azionisti di risparmio. Gli obbligazionisti non sono azionisti, nemmeno di una categoria speciale, ma il fatto che abbiano una propria organizzazione assembleare, fa anche intendere che non sono considerati dei semplici creditori, ma soggetti ai quali la società dovrà anche render conto, specie quando si tratta di decisioni che li riguardano. Partiamo dall’assemblea; per spiegarla il miglior sistema è quello di illustrare schematicamente le sue funzioni. Si tratta di quegli argomenti dove si dovrà compiere un discreto sforzo di memoria, un po’ come le tabelline.
Convocazione dell’assemblea.
Chi la può convocare: a) dal consiglio di amministrazione,
dal consiglio di gestione; b) dal rappresentante degli obbligazionisti.
In quali occasioni la devono convocare: a) quando lo ritengono necessario; b)
quando ne è fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il
ventesimo dei titoli emessi e non estinti.
Oggetto delle deliberazioni dell’assemblea:
1) nomina e revoca del rappresentante comune;
2) modifiche delle condizioni del prestito;
3)proposta di amministrazione controllata e di concordato;
4) costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni
interessi e sul relativo rendiconto;
5) altri oggetti d'interesse comune degli obbligazionisti.
Maggioranze necessarie per le deliberazioni.
Sono le stesse previste per l’assemblea straordinaria della
S.p.A. ma se la delibera riguarda la modifica delle condizioni del prestito,
anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti
obbligazionisti che rappresentino almeno la metà delle obbligazioni emesse e non
estinte, ma se la società è proprietaria di obbligazioni che ha emesso, non
potrà votare in assemblea, mentre gli amministratori, i sindaci e i componenti
del consiglio di gestione o di sorveglianza, possono assistervi.
È da notare che il parallelismo tra assemblea straordinaria della S.p.A. e
assemblea degli obbligazionisti è quasi perfetto, se non per l’eccezione che
abbiamo visto, o meglio, era quasi perfetto, perché una volta, non molto tempo
fa, le assemblee della S.p.A. prevedevano una prima e una seconda convocazione,
ora invece la seconda convocazione deve essere prevista dallo statuto. Meno male
che è stata prevista l’eccezione della maggioranza rafforzate per la modifica
delle condizioni del prestito, così possiamo capire che questa assemblea prevede
due convocazioni, ma poi viene subito da chiedersi: e se la seconda convocazione
riguardasse solo quel caso? No, il tono dell’art. 2415 fa intendere che
quest’assemblea ha due convocazioni, perché l’articolo è ispirato all’assemblea
straordinaria, ma com’era prima, e non com’è adesso.
Impugnazione delle delibere dell’assemblea degli obbligazionisti.
Le delibere dell’assemblea degli obbligazionisti possono
essere impugnate come le delibere dell’assemblea della società, per vizi di
nullità o annullabilità. In quest’ultimo caso le percentuali necessarie per
promuovere l’impugnazione (uno per mille o cinque per cento) sono calcolate con
riferimento all’ammontare del prestito obbligazionario, e alla circostanza che
la società che ha emesso le obbligazioni sia quotata o meno nei mercati
regolamentati.
Se, ad esempio, una società non quotata ha emesso obbligazioni per un valore di
un milione di euro, potrà impugnare la delibera l’obbligazionista, o gli
obbligazionisti che complessivamente possiedono almeno 50.000 euro di
obbligazioni. La procedura per l’impugnazione non è però la stessa di quelle
prevista per le delibere dell’assemblea della società, perché l’art. 2416 (che
trovate subito dopo), dedicato a questo argomento, non richiama l’art. 2378; di
conseguenza l’impugnazione sarà proposta nei modi ordinari con citazione innanzi
al tribunale territorialmente competente in relazione al luogo dove ha sede la
società emittente, in contradditorio con il rappresentate comune degli
obbligazionisti.
A questo punto va chiarito senso dell’art. 2419 che così recita: ”Le
disposizioni degli articoli precedenti non precludono le azioni individuali
degli obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni
dell'assemblea previste dall'articolo 2415 “.
Viene chiedersi se la delibera dell’assemblea degli obbligazionisti annullabile
può essere impugnata anche singolarmente dai singoli obbligazionisti che non
raggiungono le percentuali previste dalla legge; la risposta è no, perché si
applicano le stesse regole previste per l’impugnazione delle delibere
annullabili dell’assemblea della S.p.A. e quindi agli obbligazionisti che non
raggiungono le percentuali necessarie per l’impugnazione spetterà solo il
risarcimento del danno, come accade per il socio.
Qui però la situazione è diversa, perché si tratta delle azioni che il singolo
obbligazionista vuole intraprendere contro la società, e questo
indipendentemente dall’esistenza di una delibera della sua assemblea;
certo, se l’obbligazionista si ritiene danneggiato dalla delibera della sua
assemblea, allora potrà solo impugnarla nei modi che abbiamo visto, ma qui si
parla di altro, di azioni che l’obbligazionista vuole proporre contro la
società, e non contro la sua assemblea, ed ecco la ragione del richiamo
dell’art. 2419.
Il diritto di agire in giudizio contro la società da parte anche del singolo
obbligazionista, non è limitato nemmeno dal fatto che il rappresentate comune
degli obbligazionisti ha la rappresentanza in giudizio di questi, anche se
quest’ultimo agisce per tutelare gli interessi comuni della categoria, mentre il
singolo obbligazionista potrebbe agire in giudizio per tutelare un suo specifico
interesse.
Il rappresentante comune degli obbligazionisti.
La nomina.
È nominato dall’assemblea degli obbligazionisti, ma se questa non vi provvede, è nominato dal tribunale, con decreto, su domanda di uno o più obbligazionisti, o degli amministratori della società. Può essere scelto anche al di fuori degli obbligazionisti, e può essere sia una persona fisica, sia una persona giuridica autorizzata ai servizi di investimento ( come una Sim) sia una società fiduciaria. Entro 30 gg. dalla notizia della sua nomina, il rappresentante comune deve chiedere che la sua nomina sia iscritta nel registro delle imprese.
La durata della carica.
Non più di tre esercizi sociali, ma può essere riletto.
Ineleggibilità e decadenza.
Non possono essere nominati rappresentanti comuni degli
obbligazionisti e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i
sindaci, i dipendenti della società debitrice e coloro che non possono essere
nominati sindaci ex art. 2399. Nel caso in cui siano comunque nominati o anche
quando sopraggiungano queste cause di ineleggibilità, decadono dall’ufficio.
Obblighi e poteri.
a) può convocare l’assemblea degli obbligazionisti;
b) provvede all’esecuzione delle delibere dell’assemblea;
c) tutela gli interessi comuni degli obbligazionisti nei rapporti con la
società;
d) assiste alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni;
e) assiste all'assemblea dei soci;
f) ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti per la tutela dei loro
interessi comuni, anche nelle procedure concorsuali nei confronti della società.
Articoli di riferimento organizzazione obbligazionisti
2415. Assemblea degli obbligazionisti.
2416. Impugnazione delle deliberazioni
dell'assemblea.
2417. Rappresentante comune.
2418. Obblighi e poteri del rappresentante comune.
2419. Azione individuale degli obbligazionisti.
Torna al sommario società per azioni |