Responsabilità degli amministratori
(nei riguardi della società-verso i creditori sociali-
verso i terzi o singoli soci)

La carica di amministratore comporta anche responsabilità di vario tipo, civili, amministrative e anche penali. Qui ci occupiamo della responsabilità di natura civile che sorge in capo agli amministratori dovuta alla gestione della società.

Si potrebbe pensare che gli amministratori sono responsabili principalmente verso i soci, ma non sarebbe un del tutto corretto, perché sono responsabili principalmente verso la società, che è un soggetto distinto sia dai singoli soci, sia dagli amministratori, anche se questi sono i principali organi della società.

Per esserci una responsabilità devono esserci anche i relativi doveri che tali soggetti hanno nei confronti della società; fermo restando che possono essere responsabili anche ex art. 2043 c.c., cioè per responsabilità extracontrattuale, il codice individua i loro specifici doveri verso la società e, infatti, dispone che devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla  legge e dall'atto costitutivo con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze.
Si tratta quindi della responsabilità “professionale” di cui parla il secondo comma dell’art. 1176 c.c., qualcosa di più della diligenza richiesta al “buon padre di famiglia”.
Questo non significa che gli amministratori debbano necessariamente essere periti in contabilità, in materia finanziaria, e in ogni settore della gestione e dell'amministrazione dell'impresa sociale, o avere un paio di lauree e master, ma significa che le loro scelte devono essere informate e meditate, basate sulle rispettive conoscenze e frutto di un rischio calcolato, e non d’irresponsabile o negligente improvvisazione.

Se non rispettano i loro doveri, saranno responsabili dei danni che avranno provocato alla società, ma come saranno responsabili?

Dipende, se c’è un amministratore unico, sarà responsabile lui solo, ma la situazione si complica quando abbiamo un consiglio di amministrazione, e si complica ancora di più quando il consiglio ha delegato sue funzioni al comitato esecutivo o, ancora, quando alcune funzioni sono state affidate in concreto a uno o più amministratori.
E allora dobbiamo distinguere.
Se c’è un consiglio di amministrazione, che non ha delegato i suoi poteri, sono tutti responsabili in solido per i danni cagionati alla società; ma sarebbe troppo far essere responsabile pure quell’amministratore che non era d’accordo con la delibera presa dal consiglio che ha causato danno alla società, e infatti è stabilito che questo amministratore dissenziente non è responsabile di quanto accaduto, ma a certe condizioni:
in primo luogo non basta che dica che non era d’accordo, ma lo deve mettere per iscritto, anzi deve far annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale. Bisogna scrivere due volte, quindi.
Ma non basta, perché deve essere anche “immune da colpa”, ma da cosa? Il codice non lo dice, ma possiamo ritenere dalla produzione del danno, insomma non deve aver concorso a cagionare il danno con il suo comportamento.
La legge, quindi, non si accontenta delle comunicazioni che l’amministratore dissenziente ha fatto al consiglio e al collegio sindacale, vuole anche la sostanza, che qui consiste nel fatto che questo amministratore, che ha scritto a destra e a manca, non abbia poi contribuito a cagionare il danno alla società, con il suo comportamento colposo, ma possiamo ritenere anche doloso, immaginando che le parole “immune da colpa” usate dal codice vadano intese in senso lato ( tanto, cioè da comprendere anche il dolo). 
Il secondo scenario da considerare è quello della delega delle funzioni al comitato esecutivo o dell’affidamento di funzioni in concreto a uno o più amministratori.
Qui non c’è responsabilità in solido, nel senso che se si tratta di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite a uno o più amministratori, gli altri non ne risponderanno.
Bene, la cosa potrebbe finire qui....ma che succede se gli amministratori (gli altri amministratori) vengono a sapere di fatti pregiudizievoli, e non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o, quando il fatto si era verificato, impedire o attenuare le conseguenze dannose?
Saranno responsabili in solido anche loro, anche quando non sono teoricamente responsabili.
Quest’ultimo tipo di responsabilità grava su tutti gli amministratori “in ogni caso”, dice il codice, cioè quale che fosse la posizione dell’amministratore rispetto al fatto pregiudizievole, cioè fosse di sua competenza, o non lo fosse. Ricordiamo che il consiglio di amministrazione sarà comunque responsabile se non ha esercitato il controllo sugli organi delegati, responsabilità solidale del tipo di cui abbiamo già parlato.

1176. Diligenza nell'adempimento.
2392. Responsabilità verso la società.
 
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