Obbligazioni

Per comprendere le obbligazioni bisogna partire da un aspetto che la manualistica non mette bene in evidenza o non considera proprio; stiamo parlando del rapporto che è alla base dell’emissione delle obbligazioni da parte della società; cosa fa la società quando emette obbligazioni?

In sostanza chiede dei soldi in prestito alla generalità delle persone (e per persone intendiamo sia le persone fisiche sia gli enti), ma contemporaneamente emette anche dei titoli di credito nominativi o al portatore, le obbligazioni, che rappresentano il valore del prestito richiesto.
La società, quindi, potrebbe avere bisogno di denaro, poniamo un milione di euro, e allora chiede questi soldi alle persone emettendo obbligazioni per un valore, appunto, di un milione di euro, e magari emettendo un milione di titoli dal valore di un euro l’uno. Chi compra tali titoli (magari diecimila), presterà alla società 10.000 euro, e avrà in cambio lo stesso numero di titoli.
Alla scadenza del prestito, riavrà indietro i suoi diecimila euro, più gli interessi sul prestito. Se tutto sarà andato bene, riceverà 10.500 euro, per un tasso d’interesse del 5%.
Ma, invece di aspettare la scadenza del prestito, il nostro possessore di obbligazioni, e quindi il nostro obbligazionista, potrebbe vendere il titolo o i titoli dove è rappresentato il prestito, le obbligazioni, a un’altra persona e ricevere in cambio il dovuto, cosa certamente possibile, perché le obbligazioni sono titoli di credito, e quindi circolano come tali.

Come si vede, le obbligazioni sono un mezzo per raccogliere denaro, e, al tempo stesso, titoli di credito liberamente negoziabili, anche nei mercati regolamentati e ciò vuol dire che possono essere emesse in forma dematerializzata.
Bene, e veniamo all’aspetto fondamentale della questione, ma cosa c’è alla base di tutto questo, che si vuol dire quando si parla di prestito; se un mio amico mi presta una macchina è la stessa cosa di quando mi presta dei soldi?

No, non è la stessa cosa; prestare dei soldi, o chiederli in prestito, come fa la società quando emette le obbligazioni, vuol dire stipulare un contratto di mutuo, ex art. 1813 c.c. che così recita:” Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”.
Si tratta di un contratto reale, che quindi si perfeziona solo con la consegna del danaro; i soldi passano in proprietà del mutuante (cioè del debitore, la società nel nostro caso) che dovrà restituirli con gli interessi.
Quindi quando si prestano i soldi, vuol dire che si danno in base a un contratto di mutuo.
La società potrebbe stipulare un normale contratto di mutuo, ma nel nostro caso, questo mutuo si realizza in forma particolare, perché è assistito dalle obbligazioni, che permettono di rivolgersi a un numero indeterminato di persone.
In definitiva la deliberazione della società di emissione di obbligazioni non è altro che un’offerta al pubblico di un contratto di mutuo; chi acquisterà le obbligazioni diverrà parte contrattuale alle condizioni stabilite dalla società, diverrà mutuatario, con l’ulteriore possibilità di cedere questa sua posizione contrattuale cedendo semplicemente il titolo obbligazionario. Un’altra particolarità, rispetto a un normale mutuatario, sta nel fatto che l’obbligazionista entra a far parte di un’organizzazione dotata di una sua assemblea, e di un suo rappresentate comune, che tutelerà i suoi diritti.

Chiariti questi punti, possiamo passare alla disciplina delle obbligazioni.

L’emissione delle obbligazioni è deliberata dagli amministratori, se lo statuto o la legge non dispongono diversamente.
Il verbale della delibera è redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto nel registro delle imprese.

Venendo ai diritti dell’obbligazionista, questi, come visto, ha il diritto di ricevere, a scadenza dell’obbligazione, il capitale più gli interessi promessi, ma non è detto che tali interessi debbano essere a tasso fisso, perché possono essere anche corrisposti a tasso variabile, determinati dalla società in base a parametri oggettivi, o anche in relazione all’andamento economico della società e potrebbe anche subordinato, in tutto o in parte, alla soddisfazione di altri creditori della società.

Questo però non deve far pensare che si possano emettere obbligazioni dove è escluso il diritto al rimborso, o anche il diritto al pagamento degli interessi.

Come visto si può subordinare il rimborso alla soddisfazione di altri creditori, o stabilire modi particolari per il pagamento degli interessi, ma non escluderli. D’altro canto obbligazioni del genere, ammesso che siano sottoscritte, sarebbero invalide per la nullità del sottostante rapporto di mutuo.  
Il rimborso potrebbe essere deciso in seguito a un sorteggio delle obbligazioni da rimborsare. In tal modo vi saranno obbligazionisti che verranno pagati prima di altri, ma alla fine saranno tutti pagati; per evitare irregolarità, è stabilito che il sorteggio debba avvenire in presenza del rappresentate comune degli obbligazionisti o di un notaio.
È interessante notare che tutta la disciplina delle obbligazioni si applica anche agli altri strumenti finanziari (comunque denominati dalla società) che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società.
A differenza delle obbligazioni, per questi strumenti finanziari, si può anche condizionare il diritto al rimborso del capitale all’andamento economico della società; non solo i modi e tempi del rimborso del capitale e del pagamento degli interessi, come invece accade per le obbligazioni.

Certo in questi casi potrebbe essere difficile distinguere le obbligazioni, dagli altri strumenti finanziari, quali che siano, che consistano però in un finanziamento in denaro alla società, cioè in un mutuo a favore della società, e sarà per questo motivo che il legislatore all’art. 2411 comma 3, li ha praticamente parificati alle obbligazioni, ma solo se emessi alle condizioni che abbiamo visto; certo è curioso, sugli strumenti finanziari partecipativi, vedere un legislatore che li prevede, ne regola a grandi linee la disciplina, ma non dice cosa sono. Di certo non sono azioni, ma possono somigliare molto alle obbligazioni.

Il contenuto del titolo obbligazionario è determinato analiticamente dall’art. 2414; tra gli elementi che devono risultare dal titolo ricordiamo le indicazioni complete della società emittente e le condizioni del prestito obbligazionario.

Veniamo ora ai limiti all’emissione delle obbligazioni, chiediamoci, cioè, in presenza di quali risorse economiche la società può emettere obbligazioni.

Una risposta istintiva sarebbe questa: la società non può emettere obbligazioni per valore superiore al capitale sociale effettivamente esistente, e in effetti questa era la disciplina del vecchio art. 2410, ma l’art. 2412 ( che l’ha sostituito) dispone che:” La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite”.
Più del doppio del capitale sociale, quindi.
Di conseguenza se una S.p.A. possiede tra capitale e riserve di valore complessivo e risultanti dall’ultimo bilancio, un milione di euro, potrà emettere obbligazioni fino a due milioni di euro.
Per mantenere questo rapporto tra capitale sociale e valore delle obbligazioni emesse è anche stabilito che la società non può ridurre volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve in modo tale che quel rapporto non sia più rispettato. Può darsi, però, che la società sia costretta a ridurre il capitale sociale o a “prosciugare” le riserve per perdite.
In questo caso ci si comporta in maniera diversa, perché è stabilito che la società non potrà distribuire utili fino a quando il valore del capitale e delle riserve non sia pari ad almeno alla metà del valore di tutte le obbligazioni in circolazione.

Come è evidente da tutto quello che abbiamo visto, il capitale sociale perde la sua funzione di garanzia, la preoccupazione del legislatore è solo quella di evitare che la società s’indebiti eccessivamente rispetto al suo capitale sociale.

Ma poi lo stesso legislatore si smentisce, perché sono molti i casi in cui il limite del doppio del capitale sociale può essere superato, a volte perché le obbligazioni sono sottoscritte da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale in (es. banche o assicurazioni) o garantite da ipoteca; altre volte perché lo richiedono ragioni di economia nazionale, ancora perché la società emittente è quotata nei mercati regolamentati, dove il limite è stato praticamente soppresso, come anche è stato soppresso nel caso in cui si tratti di obbligazioni convertibili in azioni, e, infine, quando il limite possa essere superato grazie a leggi speciali. In questi casi vi non sarà nemmeno il divieto di riduzione del capitale sociale.
Per un’esposizione analitica di tutte queste ipotesi, si rimanda alla lettura dell’art. 2412, osservando, però, che nel caso in cui le obbligazioni siano destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali, si può superare il limite del doppio del capitale sociale, ma se questi investitori trasferiscono tali titoli, risponderanno dell’insolvenza della società, ma solo per quella parte del prestito obbligazionario che superi il limite del doppio del capitale sociale.
Per quanto riguarda l’ipotesi di obbligazioni garantite da ipoteca, questa deve essere iscritta sui beni della società fino ai due terzi del valore degli immobili che fungono da garanzia, e, soprattutto, deve trattarsi d’ipoteca di primo grado, cioè quella, per chi non lo ricorda, che permette di essere soddisfatti prima degli altri creditori ipotecari.

Le obbligazioni, non solo nel caso in cui si vogliano emettere oltre il limite del doppio del capitale sociale, possono comunque essere assistite da garanzie reali (art. 2414 bis) a favore dei sottoscrittori dei titoli;
In tal caso la deliberazione di emissione di obbligazioni deve designare un notaio che, per conto dei sottoscrittori, compia le formalità necessarie per la costituzione delle garanzie medesime. Se è un azionista pubblico a garantire le obbligazioni, le garanzie devono risultare nel titolo azionario.
D’altro canto tutte le garanzie per le obbligazioni, reali, personali e di qualsiasi altra nature e le cessioni di credito in garanzia  possono essere costituite, oltre che in favore dei sottoscrittori delle obbligazioni, anche di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.

2410. Emissione.
2411. Diritti degli obbligazionisti.
2420. Sorteggio delle obbligazioni.
2414. Contenuto delle obbligazioni.
2412. Limiti all'emissione.
2414-bis. Costituzione delle garanzie.
2413. Riduzione del capitale.

Passiamo analizzare gli altri argomenti relativi alle obbligazioni nei collegamenti posti qui sotto.

  1. L'organizzazione degli obbligazionisti;
  2. Le obbligazioni convertibili in azioni.
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