Le obbligazioni convertibili in azioni
Alla scadenza del termine per la restituzione del
prestito obbligazionario, la società dovrà restituire agli obbligazionisti
il dovuto, ma potrebbe consentire una scelta agli
obbligazionisti: invece di riavere indietro i loro soldi questi
potranno diventare azionisti della società e convertire, quindi, le loro
obbligazioni in azioni. Per ottenere questo risultato, la società emetterà
un tipo particolare di obbligazioni, le obbligazioni convertibili in azioni.
Gli obbligazionisti che acquisteranno tali titoli potranno quindi scegliere,
e se la società è solida e produce utili, potrebbe essere meglio diventare
azionisti, e quindi soci, piuttosto che riavere indietro i soldi del
prestito obbligazionario.
Non è però possibile emettere normali obbligazioni e poi permettere
all’obbligazionista di convertire le obbligazioni in azioni, e ciò per un
motivo fondamentale: emettere obbligazioni convertibili in azioni, vuole
anche dire consentire l’ingresso di nuovi soci, e quindi aumentare il
capitale sociale. Di conseguenza tutta la procedura di emissione di queste
particolari obbligazioni dovrà tener conto di questa esigenza, e sarà quindi
più complessa di quella prevista per l’emissione delle obbligazioni non
convertibili.
Analizziamone, quindi, gli aspetti fondamentali.
Organo competente a emettere le obbligazioni
convertibili: trattandosi di un’operazione che comporta l’aumento del
capitale sociale, la competenza è dell’assemblea straordinaria ma lo statuto
può delegare agli amministratori la facoltà di emettere in una o più volte
obbligazioni convertibili, fino a un ammontare determinato e per il periodo
massimo di cinque anni dalla data d’iscrizione della società nel registro
delle imprese. In tal caso la delega comprende anche quella relativa al
corrispondente aumento del capitale sociale. Si può anche decidere di
modificare lo statuto per permettere la delega all’emissione di
obbligazioni, ma questo potere è riconosciuto agli amministratori per un
periodo non superiore a cinque anni dalla data della deliberazione
dell’assemblea straordinaria che ha deciso di modificare lo statuto. La
deliberazione non può essere adottata se il capitale sociale non sia stato
interamente versato.
Contenuto della delibera che decide l’emissione di obbligazioni
convertibili: l’assemblea straordinaria deve decidere il rapporto di
cambio tra obbligazioni e azioni, il periodo e le modalità della
conversione; contestualmente si dovrà deliberare anche sull’aumento del
capitale sociale per l’ammontare corrispondente alle obbligazioni da
convertire. Queste obbligazioni devono, inoltre, essere offerte in opzione
ai soci ( art. 2411 comma 1).
Contenuto del titolo obbligazionario: è quello previsto dall’art.
2414, ma in più sarà necessario indicare il rapporto di cambio e le modalità
di conversione.
La delibera sarà iscritta nel registro delle imprese, come accade in
generale per tali delibere, e a questo punto si aspetterà la scadenza del
prestito per vedere cosa accade; vi saranno, almeno si spera, delle
richieste di conversione da parte degli obbligazionisti e gli amministratori
nel primo mese di ciascun semestre provvederanno a convertire le
obbligazioni, emettendo le relative azioni; nel mese successivo (al primo
dei sei mesi) gli amministratori depositano nel registro delle imprese
un’attestazione di aumento del capitale sociale nella misura corrispondente
alle obbligazioni convertite, e quindi alle nuove azioni emesse. Fino a che
l’iscrizione non è avvenuta, l’aumento di capitale non può essere menzionato
negli atti della società (art. 2444, comma 2).
Occupiamoci ora di una
particolare operazione, la conversione anticipata.
La società, quando emette obbligazioni, non può ridurre il capitale sociale
sotto i limiti stabiliti dall’art. 2413, ma quando si tratta di obbligazioni
convertibili, non solo deve rispettare quei limiti, ma non può neppure
deliberare né la riduzione volontaria del capitale sociale, né la
modificazione delle disposizioni dello statuto concernenti la ripartizione
degli utili. Neppure può procedere alla fusione o alla scissione (2503 bis).
Ma è possibile superare questi divieti consentendo agli obbligazionisti di
effettuare la conversione anticipata delle obbligazioni in azioni prima
dell’assemblea che deciderà sulla riduzione volontaria del capitale sociale,
o la modificazione delle disposizioni dello statuto concernenti la
ripartizione degli utili. In tal modo gli obbligazionisti, convertendo le
obbligazioni, diverranno anticipatamente azionisti, e come soci potranno
intervenire e votare in quell’assemblea.
La società, per permettere la conversione anticipata, dovrà depositare un
avviso presso il registro delle imprese che permette agli obbligazionisti la
conversione anticipata, almeno 90 gg. prima della convocazione
dell’assemblea.
Gli obbligazionisti interessati potranno convertire (anticipatamente) le
loro obbligazioni entro 30 gg. dalla pubblicazione.
Se si tratta dei casi di fusione o scissione, agli obbligazionisti deve
essere data facoltà, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
almeno novanta giorni prima della iscrizione del progetto di fusione, di
esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dalla
pubblicazione dell'avviso.
Veniamo a un altro problema, e chiediamoci se la
società può fare altre operazioni, oltre a quella che abbiamo visto, sul
capitale sociale quando ha emesso obbligazioni convertibili.
Per la riduzione volontaria, abbiamo già visto che questa è possibile ma
solo concedendo la conversione anticipata.
Se però si vuole aumentare gratuitamente il capitale sociale, il rapporto di
cambio è aumentato in proporzione dell’aumento di capitale.
Se si riduce il capitale sociale per perdite, il rapporto di cambio sarà
allora diminuito in proporzione della diminuzione dal capitale sociale.
Se l’aumento del capitale è a pagamento, anche ai possessori di obbligazioni
convertibili spetta il diritto di opzione sulle azioni di nuova
emissione ( art. 2411 comma 1)
Articoli di
riferimento obbligazioni convertibili
2420-bis. Obbligazioni convertibili in azioni.
2420-ter. Delega agli amministratori.
2441. ( comma 1);
2503-bis.
Obbligazioni.
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