Secondo l'art. 2346 c.c. ultimo comma la società, oltre ad emettere azioni, può emettere a seguito dell'apporto di soci o terzi " strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi".
La disciplina legislativa in merito a tali strumenti finanziari è molto scarna ed è quindi necessario cercare di ricostruirne i tratti essenziali.
Cerchiamo, in primo luogo, di capire che cosa sono gli strumenti finanziari e la principale nozione legislativa di "strumenti finanziari" la troviamo nell' art.1 d.lgs.58\1998, comma 2 e notiamo subito che si tratta di una categoria molto ampia;
La nozione riportata dalla legge, però, si riferisce ai tipici strumenti
finanziari relativi società quotate nei mercati regolamentati, mentre gli
strumenti finanziari di cui stiamo parlando, invece, si riferiscono a una
categoria ancor più ampia; possono infatti essere emessi anche da società non
quotate, e indicano tutti i mezzi attraverso cui la società, si procura dei
finanziamenti o altre utilità riconoscendo a coloro che eseguono l'apporto (
soci o terzi) diritti patrimoniali, ma anche, se previsto, amministrativi.
L'elemento caratterizzante di tali strumenti è l'atipicità, poiché ampio spazio
è lasciato all’autonomia statutaria nella definizione dei diritti spettanti ai
possessori dei suddetti strumenti finanziari, che potranno essere i più vari e
comprendere anche il diritto di conversione in altri strumenti finanziari o in
partecipazioni azionarie.
D'altro canto non è poi necessario che tali strumenti siano destinati alla
circolazione, che è solo eventuale (art. 2346 ultimo comma); se invece è
prevista la circolazione, si potrà giungere alla creazione di veri e propri
titoli e nel caso in cui siano destinati ai mercati regolamentati si applicherà
la disciplina della dematerializzazione. Abbiamo detto che si potrà giungere
alla emissione di titoli di credito, poiché la circolazione degli strumenti
finanziari potrebbe avvenire anche in forme diverse, per esempio solo attraverso
un contratto.
possiamo quindi ritenere che attraverso questi strumenti si attribuisce attraverso lo statuto un titolo giuridico che permette di partecipare a rapporti che in passato potevano sorgere solo da fonte contrattuale; in tal senso, secondo parte della dottrina, si dovrebbe intendere la partecipazione cui si riferisce la legge |
Fatta questa indispensabile premessa, notiamo ancora che tali strumenti
finanziari partecipativi sono diversi sia dalle azioni che dalle obbligazioni
(entrambi però strumenti finanziari).
La società vi ricorre principalmente per l'esigenza di ricevere finanziamenti
da parte di soci e terzi senza giungere alla emissione di azioni o obbligazioni;
le prime, infatti, possono essere emesse solo in seguito ad un aumento del
capitale sociale, le seconde richiedono una complessa procedura per l'emissione
condizionata, tra altro, da penetranti limiti imposti dalla legge.
Ciò, di regola, non accade per gli strumenti finanziari partecipativi di cui ci stiamo occupando.
Non trattandosi di nuovi conferimenti non è prevista la procedura per
l'emissione di azioni.
Non trattandosi di obbligazioni, non si deve seguire la relativa procedura, ma
vi sono punti di contatto sia con le azioni che con le obbligazioni.
L'art. 2351 ultimo comma stabilisce, infatti, che questi strumenti
finanziari, insieme a quelli attribuiti ai prestatori di lavoro (art. 2349 c.c.
comma 2) possono essere dotati del diritto al voto su argomenti
specificamente indicati e gli si può riservare la nomina di un componente del
consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco.
La società, oltre ai diritti patrimoniali, può anche attribuirgli diritti
amministrativi. In quest'ultimo caso, secondo l'art. 2376 c.c. sarà necessario
costituire una assemblea speciale che approvi (o meno) le deliberazioni
dell'assemblea generale che pregiudichi i loro diritti.
In merito ai diritti patrimoniali, è stabilito che se questi riconoscono al titolare il diritto al rimborso del capitale condizionato all'andamento economico della società, sarà necessario applicare la disciplina prevista per le obbligazioni (art. 2411 c.c.).
Per quello che abbiamo visto sino ad ora può sembrare che potemmo parlare di sovrapposizione con le azioni e le obbligazioni, più che di punti di contatto, ma vi sono, invece, importanti differenze;
A parte le diverse modalità di emissione, è stabilito il divieto di
attribuzione del diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.
Altra importante differenza consiste nel fatto che oggetto dell'apporto può
essere anche una prestazione d'opera o un servizio; un conferimento di tal
genere è invece vietato per le azioni dall'art. 2342 c.c. ultimo comma.
Lo statuto ne disciplina le modalità di emissione, i diritti che conferiscono,
le sanzioni in caso d'inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di
circolazione.
Tirando le somme della nostra analisi possiamo riassumerne i risultati nella sottostante tabella i risultati.
strumenti finanziari partecipativi ex art. 2346 c.c. ultimo comma |
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