Gli strumenti finanziari partecipativi

Secondo l'art. 2346 c.c. ultimo comma la società, oltre ad emettere azioni, può emettere a seguito dell'apporto di soci o terzi " strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi".

La disciplina legislativa in merito a tali strumenti finanziari è molto scarna ed è quindi necessario cercare di ricostruirne i tratti essenziali.

Cerchiamo, in primo luogo, di capire che cosa sono gli strumenti finanziari e la principale nozione legislativa di "strumenti finanziari" la troviamo nell' art.1 d.lgs.58\1998, comma 2 e notiamo subito che si tratta di una categoria molto ampia;

La nozione riportata dalla legge, però, si riferisce ai tipici strumenti finanziari relativi società quotate nei mercati regolamentati, mentre gli strumenti finanziari di cui stiamo parlando, invece, si riferiscono a una categoria ancor più ampia; possono infatti essere emessi anche da società non quotate, e indicano  tutti i mezzi attraverso cui la società,  si procura dei finanziamenti o altre utilità riconoscendo a coloro che eseguono l'apporto ( soci o terzi)  diritti patrimoniali, ma anche, se previsto, amministrativi.
L'elemento caratterizzante di tali strumenti è l'atipicità, poiché  ampio spazio è lasciato all’autonomia statutaria nella definizione dei diritti spettanti ai possessori dei suddetti strumenti finanziari, che potranno essere i più vari e comprendere anche il diritto di conversione in altri strumenti finanziari o in partecipazioni azionarie.
D'altro canto non è poi necessario che tali strumenti siano destinati alla circolazione, che è solo eventuale (art. 2346 ultimo comma); se invece è prevista la circolazione, si potrà giungere alla creazione di veri e  propri titoli e nel caso in cui siano destinati ai mercati regolamentati si applicherà la disciplina della dematerializzazione. Abbiamo detto che si potrà giungere alla emissione di titoli di credito, poiché la circolazione degli strumenti finanziari potrebbe avvenire anche in forme diverse, per esempio solo attraverso un contratto.

possiamo quindi ritenere che attraverso questi strumenti si attribuisce attraverso lo statuto un titolo giuridico che permette di partecipare a rapporti che in passato potevano sorgere solo da fonte contrattuale; in tal senso, secondo parte della dottrina, si dovrebbe intendere la partecipazione cui si riferisce la legge

Fatta questa indispensabile premessa, notiamo ancora che tali strumenti finanziari partecipativi sono diversi sia dalle azioni che dalle obbligazioni (entrambi però strumenti finanziari).
La società vi ricorre principalmente per l'esigenza  di ricevere finanziamenti da parte di soci e terzi senza giungere alla emissione di azioni o obbligazioni; le prime, infatti, possono essere emesse solo in seguito ad un aumento del capitale sociale, le seconde richiedono una complessa procedura per l'emissione condizionata, tra altro, da penetranti limiti imposti dalla legge.

Ciò, di regola, non accade per gli strumenti finanziari partecipativi di cui ci stiamo occupando.

Non trattandosi di nuovi conferimenti non è prevista la procedura per l'emissione di azioni.
Non trattandosi di obbligazioni, non si deve seguire la relativa procedura, ma vi sono punti di contatto sia con le azioni che con le obbligazioni.

L'art. 2351 ultimo comma stabilisce, infatti, che questi strumenti finanziari, insieme a quelli attribuiti ai prestatori di lavoro (art. 2349 c.c. comma 2) possono essere dotati del diritto al voto su argomenti specificamente indicati e gli si può riservare la nomina di un componente del consiglio di amministrazione  o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco.
La società, oltre ai diritti patrimoniali, può anche attribuirgli diritti amministrativi. In quest'ultimo caso, secondo l'art. 2376 c.c. sarà necessario costituire una assemblea speciale che approvi (o meno) le deliberazioni dell'assemblea generale che pregiudichi i loro diritti.

In merito ai diritti patrimoniali, è stabilito che se questi riconoscono al titolare il diritto al rimborso del capitale condizionato all'andamento economico della società, sarà necessario applicare la disciplina prevista per le obbligazioni (art. 2411 c.c.).

Per quello che abbiamo visto sino ad ora può sembrare che potemmo parlare di sovrapposizione con le azioni e le obbligazioni, più che di punti di contatto, ma vi sono, invece, importanti differenze;

A parte le diverse modalità di emissione, è stabilito il divieto di attribuzione del diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.
Altra importante differenza consiste nel fatto che oggetto dell'apporto può essere anche una prestazione d'opera o un servizio; un conferimento di tal genere è invece vietato per le azioni dall'art. 2342 c.c.  ultimo comma. 

Lo statuto ne disciplina le modalità di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso d'inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

Tirando le somme della nostra analisi possiamo riassumerne i risultati nella sottostante tabella i risultati.

strumenti finanziari partecipativi ex art. 2346 c.c. ultimo comma
sono strumenti finanziari partecipativi atipici ma fanno parte della generale categoria degli strumenti finanziari come le azioni
si distinguono di regola dalle azioni e obbligazioni per le diverse modalità di emissione
si distinguono dalle azioni poiché non realizzano un nuovo conferimento ma un apporto non imputabile al capitale sociale, apporto che può consistere anche in una prestazione d'opera o un servizio 
oltre ai diritti patrimoniali possono essere forniti anche di diritti amministrativi; in tal caso è prevista un'assemblea speciale cui compete di approvare le deliberazioni della assemblea generale che pregiudica i diritti della categoria, ma non possono votare nell'assemblea generale della società
sono emesse dalla società principalmente con lo scopo di ottenere un finanziamento o altra utilità da parte di soci o terzi senza giungere alla emissione di azioni o obbligazioni
lo statuto ne disciplina le modalità di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso d'inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione

 
 
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