Costituzione
Come abbiamo visto la società per azioni è il tipo più importante di società, per occuparcene quindi dovremo affrontare in primo luogo l'argomento della sua costituzione;
Diciamo subito che una società per azioni non nasce se non si iscrive nel registro delle imprese, regola che in verità vale per tutte le società di capitali, quindi non potremmo mai parlare di una società per azioni irregolare, come invece accade per la società in nome collettivo, che anche non iscrivendosi nel registro delle imprese, si costituisce comunque, diventando, quindi, una società in nome collettivo irregolare, cioè una SNC che avrà una regolamentazione giuridica più sfavorevole rispetto ad una SNC che si è invece regolarmente iscritta nel registro delle imprese.
Possiamo quindi dire tranquillamente che una società per azioni non esiste giuridicamente, se non si è iscritta nel registro delle imprese. |
Questo però non vorrà dire che prima dell'iscrizione non vi siano delle attività che sono volte alla costituzione della società; il problema che sorge in questi casi è di stabilire chi risponderà delle obbligazioni contratte prima della costituzione della società, sia nel caso in cui la società si sia effettivamente iscritta nel registro delle imprese, sia nel caso in cui questa iscrizione non vi sia stata.
Di questo però parleremo dopo, perché adesso siamo interessati a sapere come si costituisce una società per azioni, e la domanda può essere proprio questa: come si costituisce una società per azioni?
I modi di costituzione di una S.p.A. sono tre, il primo è il più semplice di
tutti, cioè coloro che poi saranno i futuri soci si riuniscono redigono, o
meglio fanno redigere per atto pubblico, il contratto sociale, e poi mettono in
moto una procedura per l'iscrizione della società nel registro delle imprese.
Abbiamo quindi la costituzione simultanea |
Un altro sistema, davvero particolare, è la costituzione della società per azioni per atto unilaterale; stiamo parlando dei casi in cui la società per azioni si costituisca con un unico socio. Qui non dovremo certo parlare di contratto, perché unico sarà il socio; in questo caso quindi a società sarà costituita per atto unilaterale, come abbiamo visto, ma sarà sempre necessario l'atto pubblico come accade per la costituzione di una S.p.A. che invece si costituisce per contratto avendo più di un socio.
Abbiamo quindi la costituzione per atto unilaterale |
Fino a adesso abbiamo
visto che la società per azioni non si costituisce in maniera complicata, o
meglio la fase antecedente all'iscrizione nel registro delle imprese che
rappresenta la vera costituzione della S.p.A., non è molto complicata.
Ma è possibile che la società per azioni si costituisca attraverso un
procedimento:
Abbiamo quindi la costituzione per pubblica sottoscrizione |
Quindi la S.p.A. si costituisce in tre modi, per costituzione simultanea, per atto unilaterale, pubblica sottoscrizione.
I primi due sistemi sono abbastanza semplici, il terzo, quello della pubblica
sottoscrizione è decisamente più complicato, anche se è abbastanza semplice
nella sostanza, perché abbiamo delle persone, o dei soggetti, che prendono il
nome di promotori, che non avendo loro i soldi per costituire una società
per azioni decidono di rivolgersi al pubblico, per cercare, in questo modo, i
fondi necessari per la società, cioè cercare raggiungere il capitale sociale
necessario per la nascita della società per azioni che avevano in mente.
Sappiamo che il capitale sociale minimo per una S.p.A. è di € 50.000, ma è
probabile che la società che hanno in mente i promotori debba dotarsi di un
capitale sociale elevato, e quindi partire, o meglio far partire una
sottoscrizione per un valore decisamente superiore ai canonici € 50.000.
E allora, si potrebbe avere questa domanda: una volta stabilito che ci sono tre modi per costituire una società per azioni, come avviene la sottoscrizione per pubblica sottoscrizione?
Non avremo alcuna
difficoltà a rispondere, perché evidentemente coloro che vogliono far nascere
questa S.p.A., cioè i promotori, presenteranno un programma dove sono
riportati tutti gli elementi essenziali della società, come l'oggetto sociale e
le principali disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto.
Una volta redatto questo programma sarà necessario depositarlo presso un notaio,
e ciò prima di essere reso pubblico.
Una volta che il programma è stato reso pubblico, sotto il controllo degli
organi pubblici a ciò deputati, ci sarà l'invito di promotori a sottoscrivere il
capitale sociale.
Arrivano le sottoscrizioni, e i promotori invitano i sottoscrittori a versare almeno il 25% del loro conferimento presso l'istituto di credito.
Completate le
sottoscrizioni, e nei 20 giorni successivi al termine fissato per il versamento
da parte dei sottoscrittori, si convoca l'assemblea, avvertendo tutti i
sottoscrittori di questa convocazione.
Nell'assemblea i sottoscrittori accerteranno l'esistenza delle condizioni
richieste per la costituzione della società, poi si delibera contenuto dell'atto
costitutivo, e soprattutto dello statuto, si nomineranno gli amministratori, i
membri del collegio sindacale, oppure si sceglierà sistema alternativo di
amministrazione controllo, e si proseguirà con le votazioni.
Tutto sarà approvato se vi
sarà il voto favorevole della maggioranza dei presenti tranne il caso, però, in
cui si intenda modificare il programma, qui non basterà la maggioranza, ma sarà
necessaria l'unanimità.
Terminate queste operazioni si stipulerà l'atto costitutivo e dovrà essere
depositato dal notaio per l'iscrizione nel registro delle imprese. Poi La
società sarà iscritta nel registro delle imprese e finalmente la procedura di
costituzione sarà terminata.
Tutto a posto quindi, ma dobbiamo ricordarci che i promotori per costituire la S.p.A. avranno sicuramente affrontato delle spese, e quindi viene chiedersi se tali spese dovranno essere solo a carico loro, oppure a carico della neonata società. |
La questione è risolta
dalla legge in questo modo: i promotori, i soci promotori, sono solidalmente
responsabili per le obbligazioni assunte per costituire la società, e non c'è
bisogno di dire che quando abbiamo responsabilità solidale, ogni debitore in
solido risponde per l'intero debito, e non per una parte.
Benissimo, ma non è certamente giusto far ricadere tutte queste spese solo sui
promotori quando poi proprio grazie a loro la società si è costituita, e,
infatti, la legge stabilisce che dopo la costituzione la
società è tenuta a rilevare di promotori per le obbligazioni assunte e a
rimborsargli le spese sostenute, ma sempre che tali spese siano state
necessarie per la costituzione della società, oppure siano comunque state
approvate dall'assemblea.
In questo modo si bilancia il diritto di promotori a essere rimborsati, con la
verifica che poi fa la società per vedere se le spese che questi hanno sostenuto
siano state veramente necessarie per la costituzione.
Potrebbe anche accadere che la società "per qualsiasi ragione", come dice la legge, non si sia costituita; ebbene la legge stabilisce che i promotori non possono mai rivalersi contro coloro che hanno sottoscritto le azioni.
Adesso potrebbe sorgere spontanea un'altra domanda: bene, abbiamo visto qual è la responsabilità dei promotori, nel caso in cui la società poi si sia costituita, oppure non si sia costituita, ma la stessa disciplina si avrà anche quando la società si è costituita in maniera "normale", cioè senza ricorrere la pubblica sottoscrizione? |
No. Negli altri casi di
costituzione di una S.p.A., per le operazioni compiute in nome della società
prima dell'iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i
terzi coloro che hanno agito, e sono anche responsabili, sempre solidalmente e
illimitatamente il socio unico fondatore e quelli tra i soci nell'atto
costitutivo, o con atto separato, hanno autorizzato consentito il compimento
dell'operazione.
La differenza rispetto all'ipotesi dei promotori non sta tanto in questo, ma sta
in quello che può succedere dopo, perché mentre nel caso dei promotori la
società, poi costituita, dovrà rilevare dalle spese sostenute promotori, sempre
che tali spese siano state necessarie, quando la società si è costituita negli
altri modi, la stessa società deciderà di approvare, o di non approvare le
operazioni compiute. Nel caso in cui la società deciderà di non approvare una o
più operazioni compiute prima della sua costituzione, le persone che abbiamo
visto prima dovranno sostenere i costi delle operazioni.
Chiudiamo l'argomento parlando ancora dei promotori, che sono solidalmente
responsabili dell'integrale sottoscrizione del capitale sociale, per i
versamenti richiesti per la costituzione della società, e per l'esistenza dei
conferimenti in natura in conformità della relazione giurata del perito nominato
dal tribunale, responsabili nei confronti di chi? Nei confronti dei soci
e dei terzi.
Articoli di riferimento costituzione
2333. Programma e sottoscrizione delle
azioni.
2334. Versamenti e convocazione
dell'assemblea dei sottoscrittori.
2335. Assemblea dei sottoscrittori.
2336. Stipulazione e deposito dell'atto
costitutivo.
2337. Promotori.
2338. Obbligazioni dei promotori.
2331. Effetti dell'iscrizione.
2340. Limiti dei benefici riservati ai
promotori.
2341. Soci fondatori.
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