Sottoscrizione delle proprie azioni
A differenza di quanto
abbiamo visto per l'acquisto delle proprie azioni, alla società è sempre vietato
sottoscrivere proprie azioni anche indirettamente.
Vediamo le due ipotesi:
a) sottoscrizione
diretta; la società sottoscrive direttamente le proprie azioni.
Conseguenze: i conferimenti saranno dovuti dai fondatori o promotori, e in caso
di in caso di aumento del capitale sociale dagli amministratori.
b) sottoscrizione indiretta; un terzo sottoscrive le azioni per
conto della società.
Conseguenze: i conferimenti saranno effettuati dal terzo; sono poi sono responsabili in solido i promotori, i fondatori
(e gli
amministratori in caso di aumento del capitale) per la liberazione delle azioni.
In tutte e due le ipotesi se si riesce e dimostrare la mancanza di colpa, che è quindi presunta, si è esonerati da responsabilità.
Articoli di riferimento sottoscrizione azioni proprie
2357-quater.
Divieto di sottoscrizione delle proprie azioni.
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