Acquisto delle proprie azioni
Abbiamo visto prima l’ipotesi in cui la società acquisti beni da soci o amministratori, un'operazione indubbiamente pericolosa perché potrebbe accadere che tali beni siano sopravvalutati, ma è sicuramente più pericolosa l'operazione dell'acquisto delle azioni di proprietà dei soci da parte della società, tanto che la legge, salvo le solite eccezioni, vieta che la società possa acquistarle.
A questo punto è necessaria una precisazione terminologica, che significa dire che la società acquista le proprie azioni? E come fa la società a acquistare qualcosa è già suo? |
Come minimo il contratto sarebbe nullo per mancanza di causa, e allora bisogna
intendersi: qui la società non acquista azioni di sua proprietà, ma compra
azioni che sono di proprietà dei soci, (e quindi non “proprie” della società).
La particolarità dell’operazione sta nel fatto che la
società acquista azioni che lei stessa ha emesso, e che di conseguenza,
diventano proprie, cioè di proprietà della società, ma che prima erano di
proprietà dei soci.
La disciplina del codice, è rivolta a regolare sia i casi in cui la società può
comprare azioni dai suoi soci ( e quindi il termine proprio è usato per indicare
le azioni che lei stessa ha emesso) sia il regime delle azioni che questa ha
acquistato dai soci, le sue azioni, quindi “proprie”, in questo caso nel vero
senso della parola.
Ciò precisato, chiediamoci allora, come mai esiste questo divieto, perché la società non può acquistare le azioni dai suoi soci? |
La società per azioni, essendo persona giuridica, potrebbe in teoria acquistare
senza limitazioni le azioni dai soci; in realtà tali operazioni potrebbero
danneggiare i creditori sociali, poiché la società non fa altro che rimborsare i
conferimenti effettuati dai soci, e in ciò sta la ragione del divieto.
Si potrebbe poi giungere al caso limite in cui la società acquisti tutte le
azioni dai soci finendo, in pratica, per rimborsare l'intero capitale sociale.
Si creerebbe, quindi, questa situazione:
1. la società impiega tutto l'attivo a sua disposizione per acquistare azioni
per un valore equivalente al capitale sociale; |
Per questo motivo è vietato l'acquisto delle azioni, azioni anche se fatto per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
Ciò posto, dobbiamo porci una domanda: se è vero che l'acquisto delle azioni dei soci finirà con intaccare il patrimonio sociale, sarebbe possibile per la società acquistarle quando il patrimonio sociale non corre alcun rischio? |
Sì, è possibile, se non vi sono rischi per integrità del capitale sociale.
Per fare questo sarà necessario che i soldi per l'acquisto delle azioni la
società non li prenda da quella parte di patrimonio che è rappresentato dal
capitale sociale, ma da altre fonti, cioè i soldi per l'acquisto devono
provenire dal patrimonio società, ma sempre che il capitale sociale (o meglio la
parte di patrimonio società che è rappresentato dal capitale sociale) non ne sia
intaccato;
e allora adesso possiamo rispondere alla nostra domanda, a
quali condizioni la società potrà acquistare le azioni dai suoi soci?
a) In primo luogo i soldi per acquistare le proprie azioni devono essere presi
dagli utili della società o dalle riserve della società che risultano
dall'ultimo bilancio regolarmente approvato; |
Se non si seguono queste regole, le azioni acquistate in maniera irregolare devono essere vendute entro un anno dal loro acquisto.
Ma chiediamoci ancora, che cosa accade se la società, che ha acquistato le azioni in maniera irregolare, non le vende entro un anno dall’ acquisto? |
La conseguenza sarà che le azioni dovranno essere annullate, e sarà anche necessario ridurre il capitale sociale in maniera corrispondente al valore delle azioni annullate; la riduzione del capitale sociale è di competenza dell'assemblea straordinaria, e se l'assemblea non adempie, gli amministratori o i sindaci dovranno rivolgersi al tribunale che provvederà alla riduzione del capitale sociale.
Abbiamo visto, quindi, i casi in cui è possibile acquistare le azioni dai soci, e abbiamo anche visto che se non si seguono le regole che rendono possibile l'acquisto, queste dovranno essere vendute o comunque, nei casi più gravi, annullate.
In alcune ipotesi, però è possibile acquistare le azioni che la società ha emesso, senza seguire le regole che abbiamo visto prima. |
Ciò accade, per esempio quando l'acquisto sia per così
dire, accidentale, per effetto di successione universale, fusione o scissione,
oppure in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito
della società (nei confronti di un'azionista della stessa società) e sempre che
si tratti di azioni completamente liberate, e ancora negli altri casi previsti
dall'articolo 2357 bis.
Qui, però, sarà necessario rispettare il limite del quinto del capitale sociale,
cioè non si possono acquistare tali azioni per oltre un quinto del capitale, ma
il termine per la vendita delle azioni che abbiano superato il limite, nei due
casi che abbiamo visto, e anche nel caso in cui la società acquisti azioni a
titolo gratuito, sarà di tre anni. Se non si rispetta il limite di legge,
bisognerà annullare le azioni in eccesso e ridurre il capitale sociale in misura
corrispondente.
Risolti, si spera, tutti questi problemi, se ne pone subito un altro:
saranno gli amministratori a poter disporre delle azioni della società, o un altro soggetto? |
Ci risponde il primo comma dell'art. 2357 ter che pone
questa fondamentale regola: "Gli amministratori non possono disporre delle
azioni della società che la stessa società ha acquistato se non previa
autorizzazione dell'assemblea, la quale deve stabilire le relative modalità".
È chiaro che lasciare ai soli amministratori la scelta, ad es. sulla vendita
delle azioni, significherebbe, in pratica, metterli sullo stesso piano dei soci,
ed è quindi necessario che tali operazioni di disposizione siano autorizzate
dall'assemblea.
Ma un altro problema può sorgere in merito alle azioni della società, e sta nell'uso del diritto di voto e degli utili che devono essere attribuiti a tali titoli. A chi spetterà il diritto di voto per le azioni della società? Agli amministratori? |
Anche qui, non si può lasciare agli amministratori il
diritto di voto, ma nemmeno attribuirlo ai soci, che non sono tecnicamente
proprietari delle azioni, poiché appartenenti alla società, distinto soggetto
giuridico; e allora il legislatore, tra lasciare il voto agli amministratori o
attribuirlo agli altri soci, ha deciso, salomonicamente, di sospenderlo.
Ma questa soluzione non risolve tutti i problemi; se il diritto di voto è
sospeso, è sospesa anche la distribuzione degli utili? E se si convoca
l'assemblea, bisogna conteggiare tali azioni, cosa non scontata, visto che non
possono votare?
A queste domande risponde il comma 2 dell'art. 2357 ter, che detta una serie di
regole non sempre omogenee con la scelta di sospendere il diritto di voto;
Vediamole:
a) in merito agli utili e al diritto di opzione: finché le
azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di
opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni;
b) in merito al calcolo delle maggioranze in assemblea: le azioni proprie sono
computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la
costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. Nelle società che fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio il computo delle azioni proprie è
disciplinato dall'articolo 2368, terzo comma.
L'art. 2357 ter, si chiude, con un’ ulteriore norma di "sicurezza" disponendo
che: "una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto
all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non
siano trasferite o annullate".
Articoli di riferimento acquisto proprie azioni
2357. Acquisto
delle proprie azioni.
2357-bis. Casi
speciali di acquisto delle proprie azioni.
2357-ter.
Disciplina delle proprie azioni.
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