La denunzia al tribunale
Si tratta di un procedimento inquadrabile tra quelli di volontaria giurisdizione, dove il tribunale svolge una funzione di controllo sulla regolarità della gestione da parte degli amministratori.
Il problema sta in questo: si teme, anzi si ha il “fondato sospetto” (art. 2409) che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate.
Come si vede si vuole prevenire un danno che non si è ancora realizzato, ma si potrebbe realizzare, e questo proprio a causa delle irregolarità commesse dagli amministratori in violazione dei loro doveri.
Le condizioni per agire sono quindi tre:
1) gli amministratori stanno
agendo in violazione dei propri doveri;
2) che i doveri violati possono portare a gravi irregolarità nella gestione;
3) che queste gravi irregolarità possano arrecare danno alla società.
È verosimile che coloro che si rivolgono al tribunale dovranno provare che gli amministratori abbiano violato i propri doveri, e che questa violazione ha, con tutta probabilità, comportato gravi irregolarità nella gestione in grado di provocare danno alla società. In questo senso dovrebbe essere inteso il “fondato sospetto” di cui all’art. 2409, ma nulla vieta che più che un sospetto, si abbia la certezza delle gravi irregolarità, e si sia anche in grado di provarla.
Non sarà, invece,
proponibile l’azione contro gli amministratori, quando a causa delle gravi
irregolarità, il danno si sia già provocato, perché, come vedremo, tutta la
disciplina della denunzia, è volta a raggiungere due obbiettivi:
a) ripristinare la correttezza dell’azione amministrativa;
b) e quindi evitare, che si producano danni alla società.
È chiaro, allora, che se il danno si è già provocato, non ha più senso chiedere tale tutela preventiva.
Ciò detto, vediamo chi sono i soggetti che possono rivolgersi al tribunale:
i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione.
il collegio sindacale;
il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;
il pubblico ministero, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio; Negli ultimi tre casi le spese per l’eventuale l’ispezione sono a carico della società.
La procedura si apre, di regola, con ricorso al tribunale, che può ordinare l’ispezione dell’amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione.
Il procedimento si svolge con rito della camera di consiglio (art, 737 e ss. c.p.c.), e il decreto con cui si ordina l’ispezione è reclamabile.
Si può evitare l’ispezione,
con conseguente sospensione del procedimento innanzi al tribunale, se
l’assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata
professionalità, che immediatamente si attivano per accertare se le violazioni
sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli
accertamenti e le attività compiute.
Ma può darsi che:
1) in seguito all’ispezione,
si accerta l’esistenza delle violazioni;
2) si riesce ad accertare da subito che le violazioni sussistono;
3) nonostante la sostituzione degli amministratori permangono le violazioni.
In questo caso il tribunale
può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l’assemblea per
le conseguenti deliberazioni e, nei casi più gravi, può revocare gli
amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore
giudiziario, determinandone i poteri e la durata.
La gestione della società può quindi essere affidata all’amministratore
giudiziario, ma quali i suoi poteri?
In primo luogo può proporre l’azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. Poi, prima della scadenza del suo incarico, rende conto al tribunale che l’ha nominato; convoca e presiede l’assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione a una procedura concorsuale.
Articoli di riferimento: 2409.
Torna al sommario società per azioni |