Il sistema dualistico

Il sistema dualistico prevede, per scelta statutaria, la presenza di un "consiglio di gestione" e di un "consiglio di sorveglianza" (art. 2409 octies c.c.)

Vediamo , quindi, i due organi cominciando dal consiglio di gestione, che è, in effetti, simile al consiglio di amministrazione.

consiglio di gestione

Funzione: gli spetta in via esclusiva la gestione dell'impresa  (art. 2409-novies), e compie gli atti necessari per l'attuazione dell'oggetto sociale; anche per questo organo è previsto il potere di delega a uno o più componenti; in tal caso si applicheranno le regole previste dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2381
Composizione: è costituito da almeno due componenti anche non soci, ed è nominato dal consiglio di sorveglianza. Non è consentita la nomina di un amministratore unico
Nomina: è nominato dal consiglio di sorveglianza, salvo i primi componenti che sono nominati nell'atto costitutivo, restano in carica per un periodo non superiore a 3 esercizi, ma sono rieleggibili
Incompatibilità: i membri del consiglio di gestione non possono essere anche membri del consiglio di sorveglianza
Revoca: possono essere sempre revocati dal consiglio di sorveglianza, ma se la revoca avviene senza giusta causa, spetta loro il risarcimento del danno
Norme applicabili: ad esso si applicano, in quanto compatibili, quasi tutte le norme stabilite per il modello tradizionale del consiglio di amministrazione (art. 2409-undecies)

Passiamo al consiglio di sorveglianza.

consiglio di sorveglianza

Nomina: è nominato dall'assemblea ordinaria ad eccezione i primi componenti che sono nominati nell'atto costitutivo
Composizione: è costituito da almeno tre componenti, di cui almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia
Funzioni: gli sono attribuite le funzioni di vigilanza e le responsabilità del collegio sindacale (art. 2409-quaterdecies)
gli sono attribuite larga parte delle funzioni dell'assemblea ordinaria (nomina e revoca dei componenti del consiglio di gestione, loro retribuzione, approvazione del bilancio, promozione dell'azione sociale di responsabilità: art. 2409-terdecies)
Norme applicabili: alle deliberazioni del consiglio di sorveglianza sono applicabili le disposizioni in tema di voto, di validità e di impugnazione stabilite dall'art. 2388 per le deliberazioni del consiglio di amministrazione (art. 2409-quaterdecies)

Come si vede nel sistema dualistico la novità non si riscontra tanto nell'amministrazione della società, svolta dal consiglio di gestione in maniera sostanzialmente analoga al sistema tradizionale, ma nel controllo della società, affidato al consiglio di sorveglianza. Come si è visto nella tabella al consiglio spettano poteri che nel sistema tradizionale sono riservati all'assemblea e al collegio sindacale, che qui manca.

Tutte le società che adottano il sistema dualistico sono assoggettate, senza eccezione, al controllo contabile di un revisore - persona fisica o società di revisione - iscritto nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile è obbligatoriamente esercitato da una società di revisione (art. 2409 quinquiesdecies c.c.) .

Nella relazione alla riforma si sottolinea che il sistema dualistico di amministrazione e controllo, che è largamente ispirato agli ordinamenti tedesco e francese e, soprattutto, allo Statuto della Società Europea stabilito dal Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea dell'8 ottobre 2001, attua un modello di "governance" in cui le più importanti funzioni dell'assemblea ordinaria, che nel modello tradizionale spettavano ai soci e, quindi, alla proprietà, sono attribuite ad un organo professionale quale è il consiglio di sorveglianza.
Si tratta pertanto di un sistema in cui alla proprietà spetta solo stabilire le linee del programma economico della società (oggetto sociale) e le modifiche di struttura della società (operazioni sul capitale, fusione e, più in generale, delibere dell'assemblea straordinaria), oltre alla nomina del consiglio di sorveglianza. Con questi limiti è quindi il modello di amministrazione che più realizza la dissociazione tra proprietà (dei soci) e potere (degli organi sociali), e che è particolarmente adatto a società in cui la gestione sia affidata a managers autonomi e con poche interferenze dei soci.

Ricordiamo che l'art. 151 bis del d.lgs. 58\98 ha esteso la possibilità di scelta per il sistema dualistico anche alle società quotate nei mercati regolamentati, disciplinandone i compiti e la responsabilità.
 

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