Il sistema dualistico
Il sistema dualistico prevede, per scelta statutaria, la presenza di un "consiglio di gestione" e di un "consiglio di sorveglianza" (art. 2409 octies c.c.) |
Vediamo , quindi, i due organi cominciando dal consiglio di gestione, che è, in effetti, simile al consiglio di amministrazione.
consiglio di gestione |
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Passiamo al consiglio di sorveglianza.
consiglio di sorveglianza |
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Come si vede nel sistema dualistico la novità non si riscontra tanto nell'amministrazione della società, svolta dal consiglio di gestione in maniera sostanzialmente analoga al sistema tradizionale, ma nel controllo della società, affidato al consiglio di sorveglianza. Come si è visto nella tabella al consiglio spettano poteri che nel sistema tradizionale sono riservati all'assemblea e al collegio sindacale, che qui manca.
Tutte le società che adottano il sistema dualistico sono assoggettate, senza eccezione, al controllo contabile di un revisore - persona fisica o società di revisione - iscritto nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile è obbligatoriamente esercitato da una società di revisione (art. 2409 quinquiesdecies c.c.) .
Nella relazione alla riforma si sottolinea che il sistema dualistico di
amministrazione e controllo, che è largamente ispirato agli ordinamenti tedesco
e francese e, soprattutto, allo Statuto della Società Europea stabilito dal
Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea dell'8 ottobre 2001, attua un
modello di "governance" in cui le più importanti funzioni dell'assemblea
ordinaria, che nel modello tradizionale spettavano ai soci e, quindi, alla
proprietà, sono attribuite ad un organo professionale quale è il consiglio di
sorveglianza.
Si tratta pertanto di un sistema in cui alla proprietà spetta solo stabilire le
linee del programma economico della società (oggetto sociale) e le modifiche di
struttura della società (operazioni sul capitale, fusione e, più in generale,
delibere dell'assemblea straordinaria), oltre alla nomina del consiglio di
sorveglianza. Con questi limiti è quindi il modello di amministrazione che più
realizza la dissociazione tra proprietà (dei soci) e potere (degli organi
sociali), e che è particolarmente adatto a società in cui la gestione sia
affidata a managers autonomi e con poche interferenze dei soci.
Ricordiamo che l'art. 151 bis del d.lgs. 58\98 ha esteso la possibilità di
scelta per il sistema dualistico anche alle società quotate nei mercati
regolamentati, disciplinandone i compiti e la responsabilità.
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