Invalidità delle deliberazioni sul bilancio
Il bilancio può essere invalido perché non si è osservato il procedimento
previsto per l'approvazione o perché non sono stati osservati i principi che ne
disciplinano il contenuto (ad es. verità e correttezza) o comunque quando non
sono state osservate le disposizioni prescritte per la sua regolare formazione.
L'impugnazione, però, non può essere proposta dopo l'approvazione del bilancio
dell'esercizio successivo, neppure nel caso di azione di nullità, poiché lo
stesso articolo 2434 bis si riferisce espressamente alle ipotesi di
annullabilità (art. 2377) e nullità ( art. 2379) . In riferimento alla nullità
ricordiamo che l'art. 2379 c.c. pone il termine di tre anni per la proposizione
dell'azione, mentre in questo caso il termine è sostanzialmente di un anno.
Se il bilancio è stato dichiarato invalido, non sarà necessario procedere alla approvazione di un nuovo bilancio, ma si dovrà tener conto della invalidità del bilancio precedente nella approvazione del bilancio dell'esercizio successivo .
L'impugnativa delle delibera su cui il revisore non ha formulato rilievi,
infine, può essere proposta da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del
capitale sociale.
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