Invalidità delle deliberazioni sul bilancio

Il bilancio può essere invalido perché non si è osservato il procedimento previsto per l'approvazione o perché non sono stati osservati i principi che ne disciplinano il contenuto (ad es. verità e correttezza) o comunque quando non sono state osservate le disposizioni prescritte per la sua regolare formazione.
 
L'impugnazione, però, non può essere proposta dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, neppure nel caso di azione di nullità, poiché lo stesso articolo 2434 bis si riferisce espressamente alle ipotesi di annullabilità (art. 2377) e nullità ( art. 2379) . In riferimento alla nullità ricordiamo che l'art. 2379 c.c. pone il termine di tre anni per la proposizione dell'azione, mentre in questo caso il termine è sostanzialmente di un anno.

Se il bilancio è stato dichiarato invalido, non sarà necessario procedere alla approvazione di un nuovo bilancio, ma si dovrà tener conto della invalidità del bilancio precedente nella approvazione del bilancio dell'esercizio successivo .

L'impugnativa delle delibera su cui il revisore non ha formulato rilievi, infine, può essere proposta da  tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.
 

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