I patrimoni destinati ad un uno specifico affare
Come sappiamo, la società può far debiti per finanziare le sue attività, e i creditori della società sono garantiti principalmente dal patrimonio della società, soprattutto da quella parte che è cristallizzata nel capitale sociale.
Tale situazione però, può portare dei problemi, perché quando una società ha numerosi creditori, troverà sempre più difficoltà a reperire nuovi finanziatori, cioè nuovi creditori, perché più creditori vi sono più questi dovranno spartirsi, nel caso in cui le cose per la società vadano male, una fetta di patrimonio della società sempre più piccola. E allora se la società vuole finanziare un importante progetto, dovrà fare in modo che i finanziatori di questo progetto non vadano poi a concorrere con gli altri creditori della società.
Per venire incontro a queste particolari esigenze, sono stati previsti due
modelli attraverso cui la società può limitare il rischio d'impresa, modelli che
hanno in comune il fatto che i finanziatori di una certa attività della società
dovranno essere pagati per primi rispetto agli altri creditori, e ciò potrà
avvenire in due modi:
a) attraverso la
creazione di un patrimonio autonomo destinato a soddisfare i
finanziatori di un determinato affare; |
Soffermiamoci sul primo
modello, dove si costituisce un vero e proprio patrimonio separato da quello
della società posto a garanzia dei finanziatori dell'affare.
Di conseguenza vi saranno due categorie di creditori,
i creditori della società che, (salvo il caso in
cui si siano opposti alla creazione del patrimonio separato), non potranno far
valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare, sui
proventi o frutti di esso, salvo che per la parte spettante sulla stessa
società.
Avremo poi la seconda categoria di creditori, cioè
i creditori del patrimonio separato; sono quelli che divengono tali in seguito
allo svolgimento dell'affare per cui è nato il patrimonio. Il patrimonio
costituisce l'unica garanzia per l'adempimento delle obbligazioni contratte
dalla società, salvo che la deliberazione costitutiva del patrimonio non abbia
stabilito diversamente.
In altre parole i creditori della società non potranno aggredire il patrimonio
separato, mentre i creditori del patrimonio non potranno aggredire la restante
parte del patrimonio della società.
In ogni caso la separazione dei patrimoni non ha valore per le obbligazioni
derivino da fatto illecito, e in questo caso la società risponde con tutto il
suo patrimonio, senza che abbia alcuna importanza il fatto che l'obbligazione
per il fatto illecito sia sorta proprio in seguito allo svolgimento dell'affare.
Avendo stabilito che stiamo parlando del patrimonio destinato a uno specifico affare, vediamo come si fa a costituire tale patrimonio separato. |
Prima
di tutto notiamo che vale la regola: un patrimonio-un affare;
non si potrebbe quindi costituire un patrimonio separato per una serie di affari
diversi, mentre è possibile costituire più patrimoni separati per diversi
affari, ma con un limite, perché tutti questi patrimoni separati non siano di
valore superiore al 10% del patrimonio netto della società, salvo che
intervengano le solite leggi speciali a decidere diversamente.
Ciò detto, come si fa a costituire un patrimonio per uno specifico affare?
In primo luogo è necessaria una delibera di
costituzione, adottata dal consiglio di amministrazione o di gestione a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, e tale delibera deve contenere anche
le indicazioni previste dalla legge, e, perché vogliamo essere precisi,
dall'articolo 2447 ter.
Una volta che la delibera è stata approvata, sarà
necessario iscriverla nel registro delle imprese, e il procedimento,
teoricamente potrebbe finire qui.
Ma ci possono essere delle persone che non sono affatto contente della decisione
della società di spezzettare il suo patrimonio, e queste
sono i creditori della società, che con questi patrimoni vedono sottrarsi
una parte della loro garanzia.
Di conseguenza la semplice iscrizione nel registro delle imprese della delibera del consiglio di amministrazione non serve a farle acquistare efficacia, perché bisognerà aspettare 60 giorni dalla data d'iscrizione, e in questi 60 giorni potrà essere presentata in tribunale una opposizione dei creditori sociali, che sospenderà l'efficacia della delibera, salvo che il tribunale ne abbia autorizzato l'esecuzione in pendenza dell'opposizione, e ciò accadrà perché la società ha prestato idonea garanzia. |
Se invece tutto è andato bene ( opposizione non presentata o respinta), sorgerà la responsabilità separata dal patrimonio destinato a uno specifico affare. Tutte le società per azioni sono legittimate a costituire tali patrimoni, e la delibera, se statuto lo prevede, può essere presa dall'assemblea ordinaria.
Il
punto fondamentale per la costituzione di un patrimonio destinato a uno
specifico affare è la delibera del consiglio di amministrazione, che deve
contenere una serie di indicazioni previste dall'articolo 2447 ter.
Ricordiamo che tale delibera deve indicare l'affare al quale destinato il
patrimonio, il piano economico finanziario da cui risulti la congruità del
patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare e ancora la possibilità di
emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare con specifica
indicazione dei diritti che attribuiscono.
Ci sono altri elementi che bisogna indicare nella delibera, ma noi vogliamo
soffermarci al caso in cui si decida anche di emettere strumenti finanziari di
partecipazione all'affare, perché in questo caso i sottoscrittori si assumeranno
il rischio dell'andamento dell'affare. Sarà poi necessario costituire
un'assemblea speciale per ogni categorie di strumenti finanziari previsti dalla
delibera, così come vuole l'articolo 2447 octies, da cui si evince che i
titolari di questi strumenti finanziari partecipativi sono trattati in maniera
abbastanza simile agli obbligazionisti e agli azionisti di risparmio.
Costituito regolarmente il patrimonio, si dovranno poi rispettare particolari
obblighi contabili e di gestione, che consistono, fondamentalmente, nella
contabilizzazione separata del patrimonio (diversamente grande sarebbe la
confusione con gli altri affari che invece sono garantiti dal restante
patrimonio della società), e nell'indicazione separata dei beni dei rapporti
compresi nel patrimonio destinato ad uno specifico affare nello stato
patrimoniale della società.
Concluso l'affare, sarà
necessario definire i rapporti che fanno capo a patrimonio separato.
Per questa eventualità l'articolo 2447 novies dispone che gli amministratori o
il consiglio di gestione, redigono un rendiconto finale con la relazione dei
sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile, il tutto dovrà poi
essere depositato presso il registro delle imprese.
Può però accadere che vi siano ancora dei creditori del patrimonio destinato
insoddisfatti. Questi potranno chiedere la liquidazione del patrimonio mediante
raccomandata da inviare alla società entro 90 giorni dal deposito presso il
registro delle imprese del rendiconto, e sembra strano che in questo caso non
sia stata prevista la posta elettronica certificata.
Articoli di riferimento patrimoni destinati
2447-bis.
Patrimoni destinati ad uno specifico affare.
2447-ter.
Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato.
2447-quater.
Pubblicità della costituzione del patrimonio destinato.
2447-quinquies.
Diritti dei creditori.
2447-sexies. Libri
obbligatori e altre scritture contabili.
2447- septies. Bilancio.
2447-octies.
Assemblee speciali.
2447-nonies.
Rendiconto finale.
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