I patrimoni destinati ad un uno specifico affare

Come sappiamo, la società può far debiti per finanziare le sue attività, e i creditori della società sono garantiti principalmente dal patrimonio della società, soprattutto da quella parte che è cristallizzata nel capitale sociale.

Tale situazione però, può portare dei problemi, perché quando una società ha numerosi creditori, troverà sempre più difficoltà a reperire nuovi finanziatori, cioè nuovi creditori, perché più creditori vi sono più questi dovranno spartirsi, nel caso in cui le cose per la società vadano male, una fetta di patrimonio della società sempre più piccola. E allora se la società vuole finanziare un importante progetto, dovrà fare in modo che i finanziatori di questo progetto non vadano poi a concorrere con gli altri creditori della società.


Per venire incontro a queste particolari esigenze, sono stati previsti due modelli attraverso cui la società può limitare il rischio d'impresa, modelli che hanno in comune il fatto che i finanziatori di una certa attività della società dovranno essere pagati per primi rispetto agli altri creditori, e ciò potrà avvenire in due modi:

a) attraverso la creazione di un patrimonio autonomo destinato a soddisfare i finanziatori di un determinato affare;
c) con la creazione di un particolare tipo di patrimonio separato, costituito dai proventi dell’affare dove sarà  riservata una  preferenza ai finanziatori sugli utili che deriveranno proprio dall'affare che questi hanno finanziato

Soffermiamoci sul primo modello, dove si costituisce un vero e proprio patrimonio separato da quello della società posto a garanzia dei finanziatori dell'affare.
Di conseguenza vi saranno due categorie di creditori, i creditori della società che, (salvo il caso in cui si siano opposti alla creazione del patrimonio separato), non potranno far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare, sui proventi o frutti di esso, salvo che per la parte spettante sulla stessa società.
Avremo poi la seconda categoria di creditori, cioè i creditori del patrimonio separato; sono quelli che divengono tali in seguito allo svolgimento dell'affare per cui è nato il patrimonio. Il patrimonio costituisce l'unica garanzia per l'adempimento delle obbligazioni contratte dalla società, salvo che la deliberazione costitutiva del patrimonio non abbia stabilito diversamente.
In altre parole i creditori della società non potranno aggredire il patrimonio separato, mentre i creditori del patrimonio non potranno aggredire la restante parte del patrimonio della società.
In ogni caso la separazione dei patrimoni non ha valore per le obbligazioni derivino da fatto illecito, e in questo caso la società risponde con tutto il suo patrimonio, senza che abbia alcuna importanza il fatto che l'obbligazione per il fatto illecito sia sorta proprio in seguito allo svolgimento dell'affare.

Avendo stabilito che stiamo parlando del patrimonio destinato a uno specifico affare, vediamo come si fa a costituire tale patrimonio separato.

 Prima di tutto notiamo che vale la regola: un patrimonio-un affare;
non si potrebbe quindi costituire un patrimonio separato per una serie di affari diversi, mentre è possibile costituire più patrimoni separati per diversi affari, ma con un limite, perché tutti questi patrimoni separati non siano di valore superiore al 10% del patrimonio netto della società, salvo che intervengano le solite leggi speciali a decidere diversamente.
Ciò detto, come si fa a costituire un patrimonio per uno specifico affare?
In primo luogo è necessaria una delibera di costituzione, adottata dal consiglio di amministrazione o di gestione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e tale delibera deve contenere anche le indicazioni previste dalla legge, e, perché vogliamo essere precisi, dall'articolo 2447 ter.
Una volta che la delibera è stata approvata, sarà necessario iscriverla nel registro delle imprese, e il procedimento, teoricamente potrebbe finire qui.
Ma ci possono essere delle persone che non sono affatto contente della decisione della società di spezzettare il suo patrimonio, e queste sono i creditori della società, che con questi patrimoni vedono sottrarsi una parte della loro garanzia.

Di conseguenza la semplice iscrizione nel registro delle imprese della delibera del consiglio di amministrazione non serve a farle acquistare efficacia, perché bisognerà aspettare 60 giorni dalla data d'iscrizione, e in questi 60 giorni potrà essere presentata in tribunale una opposizione dei creditori sociali, che sospenderà l'efficacia della delibera, salvo che il tribunale ne abbia autorizzato l'esecuzione in pendenza dell'opposizione, e ciò accadrà perché la società ha prestato idonea garanzia.

Se invece tutto è andato bene ( opposizione non presentata o respinta), sorgerà la responsabilità separata dal patrimonio destinato a uno specifico affare. Tutte le società per azioni sono legittimate a costituire tali patrimoni, e la delibera, se statuto lo prevede, può essere presa dall'assemblea ordinaria.

 Il punto fondamentale per la costituzione di un patrimonio destinato a uno specifico affare è la delibera del consiglio di amministrazione, che deve contenere una serie di indicazioni previste dall'articolo 2447 ter.
Ricordiamo che tale delibera deve indicare l'affare al quale destinato il patrimonio, il piano economico finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare e ancora la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare con specifica indicazione dei diritti che attribuiscono.
Ci sono altri elementi che bisogna indicare nella delibera, ma noi vogliamo soffermarci al caso in cui si decida anche di emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare, perché in questo caso i sottoscrittori si assumeranno il rischio dell'andamento dell'affare. Sarà poi necessario costituire un'assemblea speciale per ogni categorie di strumenti finanziari previsti dalla delibera, così come vuole l'articolo 2447 octies, da cui si evince che i titolari di questi strumenti finanziari partecipativi sono trattati in maniera abbastanza simile agli obbligazionisti e agli azionisti di risparmio.
Costituito regolarmente il patrimonio, si dovranno poi rispettare particolari obblighi contabili e di gestione, che consistono, fondamentalmente, nella contabilizzazione separata del patrimonio (diversamente grande sarebbe la confusione con gli altri affari che invece sono garantiti dal restante patrimonio della società), e nell'indicazione separata dei beni dei rapporti compresi nel patrimonio destinato ad uno specifico affare nello stato patrimoniale della società.

Concluso l'affare, sarà necessario definire i rapporti che fanno capo a patrimonio separato.
Per questa eventualità l'articolo 2447 novies dispone che gli amministratori o il consiglio di gestione, redigono un rendiconto finale con la relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile, il tutto dovrà poi essere depositato presso il registro delle imprese.
Può però accadere che vi siano ancora dei creditori del patrimonio destinato insoddisfatti. Questi potranno chiedere la liquidazione del patrimonio mediante raccomandata da inviare alla società entro 90 giorni dal deposito presso il registro delle imprese del rendiconto, e sembra strano che in questo caso non sia stata prevista la posta elettronica certificata.

2447-bis. Patrimoni destinati ad uno specifico affare.
2447-ter. Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato.
2447-quater. Pubblicità della costituzione del patrimonio destinato.
2447-quinquies. Diritti dei creditori.
2447-sexies. Libri obbligatori e altre scritture contabili.
2447- septies. Bilancio.
2447-octies. Assemblee speciali.
2447-nonies. Rendiconto finale.

 

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