Riduzione del capitale sociale
Come la società può aumentare il capitale sociale, così può ridurlo; le due operazioni, però, hanno effetti diversi nei confronti dei creditori della società; nel caso di aumento, i creditori vedranno rafforzare la garanzia offerta dal capitale sociale. Nel caso di riduzione, invece, la garanzia minima offerta dalla società data dal valore del capitale sociale, tende a ridursi. Ciò spiega come mai la riduzione del capitale può essere osteggiata dai creditori con un’opposizione alla delibera di riduzione. Questa opposizione, però non è sempre possibile. Se la società è costretta a ridurre il capitale per rilevanti perdite, è chiaro che sarebbe assurda un’opposizione dei creditori, perché, nei casi che vedremo, la società è tenuta per legge alla riduzione.
Tutta questa nostra chiacchierata ci fa intendere che la
riduzione del capitale sociale può aversi in due casi, volontaria o reale e
obbligatoria o nominale per perdite.
La riduzione volontaria
Cominciamo con la riduzione volontaria del capitale sociale. Tale riduzione è
detta anche reale, perché si attua attraverso il rimborso di parte del capitale
ai soci; di conseguenza non diminuisce solo il capitale, ma anche il patrimonio
della società. Nell’altra riduzione, quella obbligatoria per perdite, non si fa
altro che adeguare il valore effettivo del patrimonio (netto) della società a
quello del capitale; quindi non c’è alcuna diminuzione del patrimonio sociale,
per il semplice motivo che questo si era già ridotto per le perdite subite dalla
società, ed è per questo motivo che è anche chiamata riduzione nominale del
capitale sociale.
Quando la società può ridurre
facoltativamente il capitale sociale?
In passato era possibile in ipotesi di esuberanza del valore del capitale
sociale rispetto al conseguimento dell’oggetto sociale; in altre parole è come
se i soci si fossero resi conto di aver conferito “troppo” in relazione agli
scopi che volevano raggiungere. Ora, però, l’art. 2445 si riferisce
genericamente alla decisione dei soci di ridurre il capitale. Di conseguenza
potranno esservi anche altri motivi, oltre l’esuberanza del capitale sociale,
che spingono i soci alla riduzione, salvo vedere che ne penseranno i creditori
sociali.
Bene, la società decide di ridurre il capitale sociale ma non può comunque farlo senza limiti; in primo luogo non potrà scendere al di sotto del limite di valore minimo previsto per la S.p.A. cioè non lo si potrà ridurre al di sotto dei 50.000 euro; in secondo luogo se la società ha emesso obbligazioni sarà necessario rispettare i limiti dell’art. 2413.
Se non ci sono questi ostacoli, si procederà alla
riduzione, ma come fare? Ovviamente sarà necessaria una delibera dell’assemblea
straordinaria con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.
Come sempre accade, sarà, in primo luogo, necessario convocare l’assemblea, ma
nell’avviso di convocazione, devo essere indicate le ragioni e le modalità di
riduzione. Quest’ultima indicazione è particolarmente importante; l’avviso, deve quindi indicare come fare per rimborsare parte del
capitale ai soci; possiamo avere due possibilità:
a) liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti
ancora dovuti; |
Sembra logico ritenere che la riduzione debba essere effettuata in modo da non alterare “rapporto di forze” che esisteva in passato, magari con una riduzione proporzionale del valore nominale di tutte le azioni.
Una volta che la delibera sia stata votata e approvata, dovrà essere iscritta al registro delle imprese, ma non sarà immediatamente esecutiva. I creditori della società (ma anche uno solo),che si ritengono danneggiati dalla riduzione dalla riduzione, possono entro 90gg, dalla iscrizione della delibera nel registro delle imprese, fare opposizione alla riduzione innanzi al tribunale. Gli scenari possibili sono tre:
1) trascorrono i 90 gg. dall’iscrizione e nessun
creditore si è opposto alla riduzione: la deliberazione potrà essere
eseguita; |
La riduzione obbligatoria per perdite.
Durante la vita economica della società, è normale che si
verifichino degli spostamenti del valore del patrimonio netto rispetto a quello
del capitale sociale; nel caso in cui valore del patrimonio netto scenda al di
sotto del valore del capitale sociale, vi sarà una perdita.
Questa situazione, tuttavia, non comporta l’obbligo immediato per la società di
ridurre il capitale sociale. Vi sarà la conseguenza che gli utili
successivamente conseguiti non potranno essere distribuiti, fino a quando le
perdite non saranno ripianate ( art. 2433 comma 3), ma quando queste perdite
divengono rilevanti, tanto che il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo
rispetto al valore iniziale, la società sarà obbligata alla riduzione del
capitale sociale (art. 2446).
Quindi di fronte alle perdite, tali da intaccare il capitale sociale, ci si potrà trovare di fronte di fronte a due situazioni.
a) il capitale sociale non è diminuito di oltre un
terzo: non vi sarà obbligo di riduzione; |
Nel primo caso, però, la società potrebbe comunque decidere di ridurre il capitale, e si pone il problema della procedura da seguire, sarà quella prevista per la riduzione volontaria o quella per le modifiche dello statuto? La maggioranza della dottrina è per la seconda soluzione.
Ma veniamo alla riduzione obbligatoria.
In sostanza potrebbe essere accaduto che mentre il capitale sociale è di 600 il
valore effettivo sia sceso a meno di 400, perdita per oltre un terzo, quindi. E
allora cosa fare?
E allora, gli amministratori o il consiglio di gestione, e
in caso di loro inerzia, il collegio sindacale ovvero il consiglio di
sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni
provvedimenti.
All’assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale
della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il
controllo sulla gestione. Si ritiene che tale relazione debba consistere nella
redazione di bilancio, redatto secondo le normali regole, un bilancio, insomma,
che differisce da quello di esercizio sol perché è redatto prima del dovuto. Se,
poi, dopo la redazione della relazione, siano intervenuti altri fatti di rilevo,
dovranno essere riportati dagli amministratori all’assemblea.
La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede
della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci
possano prenderne visione.
Quindi, l’assemblea è chiamata a prendere i provvedimenti opportuni, ma la legge
non dice quali siano tali provvedimenti; possiamo però immaginare diversi
scenari, reintegrazione delle perdite, in modo da ridurre le perdite a meno di
un terzo, o decisione immediata di ridurre il capitale sociale, oppure decidere
di rinviare la decisione circa la riduzione del capitale.
In sostanza l’assemblea aspetta di vedere se, nel corso dell’esercizio
successivo, si riuscirà a far diminuire la perdita: se nel corso dell’esercizio
successivo la perdita subita in precedenza non risulta diminuita a meno di un
terzo, non si potrà evitare la riduzione del capitale sociale.
Di conseguenza l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva
il bilancio di questo esercizio, deve ridurre il capitale in proporzione delle
perdite accertate.
Ma potrebbe accadere che l’assemblea (o il consiglio di sorveglianza) non procedano alla riduzione. |
In tal caso gli amministratori e i sindaci o il consiglio
di sorveglianza devono chiedere al tribunale che sia disposta la riduzione del
capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.
Il tribunale, provvederà, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a
reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli
amministratori.
Questa disciplina è parzialmente modificabile nel caso in
cui siano state emesse azioni senza valore nominale; qui, infatti, la delibera
di riduzione del capitale può essere presa dal consiglio di amministrazione; ciò
sarà possibile solo se:
1. è stato previsto dallo statuto o da una sua modificazione
oppure
2. vi è stata una deliberazione dell'assemblea straordinaria
La disciplina che abbiamo esposto non tiene conto di un’ipotesi particolarmente delicata, quella dove la perdita subita dalla società faccia scendere il valore del capitale sociale sotto il limite legale (2447). |
Anche qui sarà necessario convocare l’assemblea straordinaria, non per “gli opportuni provvedimenti” ma per prendere, contemporaneamente, due decisioni:
1. deliberare la riduzione del capitale sociale e.. 2. aumentarlo di un valore tale che risulti almeno pari al minimo stabilito dalla legge. |
Se, però, la società non vuole o non può compiere queste
operazioni, dovrà necessariamente trasformarsi in un altro tipo di ente, magari
una S.r.l.
Si ritiene che l’art. 2447 sia applicabile anche quando si sia perso
integralmente il capitale sociale. In tal caso la società ridurrà il capitale a
zero, e, contemporaneamente, lo aumenterà e lo reintegrerà almeno al valore minimo
previsto per le S.p.A. offrendo ai vecchi azionisti il diritto di opzione sulle
nuove azioni.
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