Costituzione per atto unilaterale
Immaginiamo che una
persona che ritiene di avere le capacità e anche i capitali necessari, decida di
darsi a una attività commerciale, cioè decide di divenire imprenditore, meglio
ancora un imprenditore commerciale.
Si tratta di una scelta impegnativa, e anche rischiosa, perché se poi l'impresa
non ottiene il successo sperato, rischia di rimanere con molti debiti non
pagati, e nei casi più gravi, si può arrivare anche alla liquidazione
giudiziale.
La liquidazione giudiziale costituisce per un imprenditore onesto un grande problema, perché
lui non solo dovrà rispondere dei debiti dell'impresa con il capitale che ha
investito nella stessa impresa, ma dovrà anche rispondere con tutto il suo
patrimonio, ed è questo il rischio più grande cui va incontro.
In passato non c'era alternativa, o agire come imprenditore individuale, accertando tutti i rischi che tale scelta comportava, oppure costituire una società di capitali come la Srl o la società per azioni, dove la responsabilità per i debiti societari, e quindi per i debiti dell'impresa societaria, grava solo sul patrimonio della società. |
Costituire una società, però, comporta anche svantaggi, e il primo svantaggio sta proprio nell'associarsi con altri, e sappiamo bene che spesso associarsi, soprattutto in relazione a questioni che abbiano carattere patrimoniale, è fonte infinita di contrasti e di litigi.
Fortunatamente dal 2004 è stato possibile costituire una società a responsabilità limitata con un unico socio, possibilità che poi è stata estesa anche alla società per azioni.
Un'unica persona quindi, o
meglio una sola persona, può quindi dare vita ad un'impresa in forma di società
per azioni senza la necessità di associarsi con altri, cioè può costituire una
società per azioni unipersonale.
Questa società ha un doppio vantaggio: da un lato
permette all'unico socio di, sostanzialmente, gestire la società senza le
interferenze degli altri soci, e dall'altro limita la responsabilità per i
debiti dell'impresa societaria solo al patrimonio della società, senza
coinvolgere anche il patrimonio personale dell'unico socio e in caso di
liquidazione giudiziale della società, non fallirà il socio unico.
Questi i motivi e vantaggi che hanno spinto il legislatore a costituire questa anomala figura di società, anomala perché il concetto stesso di società porta con sé il fatto che debba essere costituita con più di una persona, ed in effetti, si tratta di una contraddizione abbastanza evidente, ma a volte il diritto è fatto di contraddizioni, e questo ne è uno degli esempi.
Allora è possibile costituire una S.p.A. con un unico socio, ma come bisogna
fare?
Secondo la legge la società può costituirsi per contratto o per atto
unilaterale; sarà quindi necessario porre in essere un atto unilaterale, nella
forma dell'atto pubblico, per far sorgere una S.p.A. con un unico socio;
a questo punto potremmo anche terminare qui il nostro discorso, ma in realtà il
legislatore ha previsto per questo tipo di società alcune regole diverse
rispetto a una società per azioni che invece si costituisce e opera con più
soci.
Non dobbiamo però impressionarci; non è che ci siano molte differenze fra una
S.p.A. pluripersonale e una S.p.A. unipersonale, anzi la disciplina è
sostanzialmente identica, pensiamo ad esempio alle regole sull'amministrazione,
o anche all'assemblea, anche se quest'ultima sarà ovviamente composta da una
sola persona.
E allora, avendo stabilito che una società per azioni unipersonale si costituisce per atto unilaterale, poniamoci un'altra domanda: fermo restando che la disciplina della S.p.A. unipersonale è sostanzialmente identica alla S.p.A. pluripersonale, quali sono le differenze tra i due tipi di società? |
La prima differenza sta nel regime di pubblicità |
Quando si costituisce una società pluripersonale non è certo necessario depositare nel registro delle imprese i dati completi di tutti i soci, ma quando invece sorge una S.p.A. unipersonale, gli amministratori devono depositare all’atto dell'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione, contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione e la data del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio. Tale onere deve essere rispettato sia quando la S.p.A. personale si costituisce, sia nel caso in cui la S.p.A. era nata con più soci, ma poi per una serie di eventi rimane con un unico socio, e la società non si scioglie.
Anche in questo caso gli amministratori devono comunicare tutti i dati che abbiamo visto prima in relazione al unico socio (che può essere anche un ente) al registro delle imprese.
Nel caso in cui gli amministratori non lo facciano, questa importantissima operazione potrà essere effettuata anche dall’ unico socio.
Vale però anche la regola inversa, cioè nel caso in cui una società per azioni era unipersonale, e poi diventi pluripersonale, questo nuovo fatto dovrà essere comunicato al registro delle imprese insieme con tutti i dati dell’unico socio.
La seconda differenza la ritroviamo riguardo ai conferimenti in danaro |
Nella S.p.A.
pluripersonale nel caso in cui si voglia conferire del danaro ci si potrà
limitare, al momento la sottoscrizione, a versare in un istituto di credito il
25% del conferimento, e il resto successivamente.
Se però si tratta di S.p.A. unipersonale, anche quando si voglia conferire del
danaro, sarà necessario versare l'intero conferimento e non il 25% di questo.
Come abbiamo già visto potrebbe anche accadere che una società prima era
pluripersonale, e poi per una serie di eventi rimanga un unico socio; in tal
caso l'unico socio dovrà versare il rimanente dei conferimenti in danaro nel
termine di 90 giorni, nel caso in cui non l’avesse già fatto in precedenza.
Queste quindi sono le due fondamentali differenze tra una S.p.A. unipersonale e una S.p.A. pluripersonale, ma viene da chiedersi: quali saranno le conseguenze nel caso in cui non siano state comunicate al registro delle imprese tutti i dati relativi all'unico socio, oppure non sia stato effettuato l'intero conferimento in danaro? |
La conseguenza sarà che l'unico socio risponderà con il suo patrimonio, o meglio anche con il suo patrimonio, per le obbligazioni della società, ma a delle condizioni: in primo luogo l'unico socio risponderà per queste obbligazioni sono in caso d’insolvenza della società, e ciò ci fa capire che si tratta comunque di una responsabilità sussidiaria, e non risponderà per tutte le obbligazioni contratte dalla società, ma solo per quelle che sono sorte nel periodo in cui le azioni sono effettivamente appartenute all'unico socio, e ciò vuol dire che se una società è nata pluripersonale, e poi è diventata unipersonale, senza che sia stata fatta la comunicazione al registro delle imprese, in caso d’insolvenza della società, l'unico socio non risponderà per tutte le obbligazioni sociali, ma solo per quelle che sono sorte nel periodo in cui la società ha avuto un unico socio.
Dobbiamo poi osservare che se la società insolvente è poi sottoposta a liquidazione giudiziale, questa riguarderà solo la società, e non anche l'unico socio. Questo però non deve far pensare che qui l'unico socio non risponda per le obbligazioni della società, sempre nel caso in cui non abbia osservato le regole che abbiamo visto prima, perché comunque ne dovrà rispondere, ma perlomeno l'unico socio non sarà lui sottoposto a liquidazione giudiziale, conservando comunque una posizione più favorevole anche rispetto ai soci di una società di persone, come ad esempio una società in nome collettivo, dove la liquidazione giudiziale della società comporta comunque la liquidazione giudiziale di tutti i soci.
Chiudiamo l'argomento con una questione che è stata affrontata in relazione ai contratti o alle operazioni che la società ha posto in essere proprio con l'unico socio.
Qui si viene a creare una
situazione particolare, perché normalmente accade che proprio in base a questi
contratti e a queste operazioni, l'unico socio si trovi ad essere creditore
della sua società, e non sfugge che in questo caso vi sia il rischio che l'unico
socio sia preferito agli altri creditori della società.
In passato si dubitava se una tale operazione potesse essere effettuata, ma il
codice civile ha reso possibile queste operazioni, che sono anche opponibili
agli altri creditori della società, ma a condizione che questi contratti e
queste operazioni intercorse la società è l'unico socio risultino da libro delle
adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o da atto
scritto avente data certa anteriore al pignoramento. In altre parole se abbiamo
l'unico socio che è creditore della sua società, e abbiamo anche degli altri
creditori della società, se non sono state fatte le operazioni che abbiamo visto
prima, dovranno essere pagati prima gli altri creditori, e poi l'unico socio; se
invece sono stati effettuati gli atti di cui abbiamo parlato, l'unico socio sarà
trattato come tutti gli altri creditori, cioè sarà pagato alla normale scadenza
del suo credito, e dopo saranno pagati i crediti degli altri che scadranno
successivamente.
Articoli di riferimento costituzione atto unilaterale
2328. Atto costitutivo.
2362. Unico azionista.
2342. Conferimenti.
2325. Responsabilità.
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