Atto costitutivo
L'atto costitutivo è il documento fondante della società.
In
passato questo poteva essere identificato con il contratto sociale, ma ora
questo non è più vero, perché la società per azioni può costituirsi, oltre che
per contratto, anche per atto unilaterale.
L'atto costitutivo, redatto per atto pubblico, è di regola
composto di due parti, l'atto costitutivo e lo statuto, il primo deve
essere redatto riportando le indicazioni previste dalla legge, per la precisione
dall'articolo 2328, mentre lo statuto, che è comunque parte integrante dell'atto
costitutivo, contiene le norme relative al funzionamento della società, ed è
parte integrante dell'atto costitutivo.
Può accadere che vi sia contrasto fra le clausole dell'atto costitutivo e quelle
dello statuto, ma l'articolo 2328 dispone che in caso di contrasto prevalgono le
regole dello statuto.
Atto costitutivo e statuto costituiscono, quindi, un unico
atto, anche se hanno un contenuto diverso l'uno rispetto all'altro.
In generale possiamo dire che i soci non possono modificare in maniera
sostanziale di elementi previsti dalla legge in merito al contenuto dell'atto
costitutivo, perché nei casi più gravi ciò potrebbe portare alla nullità della
società per azioni, ipotesi che vedremo poi, mentre il contenuto dello statuto è
liberamente deciso dei soci, e grazie allo statuto possono derogare alla
disciplina generale prevista dalla legge, sempre che questo sia possibile.
Sul contenuto dell'atto costitutivo, l'articolo 2328 riporta 13 indicazioni che devono far parte dell'atto costitutivo; ricordiamo, fra le altre:
la denominazione della società, il sistema di amministrazione e controllo nel caso in cui la società non voglia adottare il sistema tradizionale, il numero degli amministratori, il numero dei componenti del collegio sindacale, l'oggetto sociale, e così via. Volendo sapere quali sono le altre indicazioni che deve contenere l'atto costitutivo, basterà leggersi l'articolo 2328, che riportiamo, nel paragrafo successivo, ma alcune considerazioni devono essere svolte in merito al contenuto dell'atto costitutivo. |
Per il requisito relativo
alla denominazione della S.p.A. , l'art. 2326 c.c. ci indica come deve essere
formata; in primo luogo può avere anche un nome di fantasia, ma deve contenere
sempre l'indicazione "società per azioni";
potrebbe essere quindi: "La Lampadina Fulminata Società per Azioni" e, come
accade per la ditta ex art. 2564 c.c. non deve creare confusione con
denominazioni sociali già esistenti uguali o simili, ad es. con la "Lampadine
Fulminate S.p.a." ; la possibilità di formare liberamente la denominazione
sociale consente quindi di rimediare a tali inconvenienti, per es. nel nostro
caso si potrebbe chiamare "I Fulminati S.p.a."
La sede è il luogo geografico dove si trova la direzione della società, cioè gli amministratori o\e gli uffici direttivi; vi possono essere anche sedi secondarie, che sono quelle con una rappresentanza stabile; le sedi principali e secondarie, sono importanti, ad es. per stabilire la competenza per territorio ex art. 19 c.p.c. , possono esserlo in caso di liquidazione giudiziale e indicano presso quale registro delle imprese deve iscriversi la società.
L'oggetto sociale indica il tipo di attività svolta dalla società, può
essere rilevante in più casi, per es. l'art. 2437 c.c. permette il diritto di
recesso del socio quando la modifica dell'oggetto sociale produce un cambiamento
significativo dell'attività della società.
Per la durata notiamo che può essere sia a tempo determinato sia indeterminato,
e ciò ha un'importanza fondamentale in merito all'esercizio del diritto di
recesso da parte del socio.
Dopo che l'atto
costitutivo è stato stipulato, sarà necessario registrare
la società, cioè depositare l'atto costitutivo e lo statuto presso il
registro delle imprese affinché si proceda alla iscrizione della società.
Solo con l'iscrizione nel registro delle imprese si costituirà la società per azioni, e non prima |
L'iscrizione nel registro delle imprese ha quindi efficacia costitutiva della società per azioni, e in genere per le società di capitali.
Il deposito dell'atto
costitutivo e dello statuto presso il registro delle imprese è eseguito dal
notaio, o in mancanza dagli amministratori della società.
Se il notaio o degli amministratori non vi provvedono nel termine di 20 giorni
dalla stipula dell'atto, potrà provvedervi il socio, ma a spese della società.
Il deposito deve essere effettuato presso l'ufficio del registro delle imprese
nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, e se la società delle sedi
secondarie, un estratto dell'atto costitutivo deve essere anche depositato per
l'iscrizione presso il relativo ufficio delle imprese dove la società ha
istituito la sua sede secondaria.
A questo punto è necessario verificare il tipo di controllo che fa il registro
delle imprese sulla regolarità dell'iscrizione della società.
Abbiamo detto che la società si costituisce solo se riesce ad iscriversi nel
registro delle imprese, ma il registro delle imprese
esercita un controllo di natura formale sulla documentazione che è stata
presentata dal notaio, e fatta questa verifica procedere all'iscrizione della
società.
Non è previsto quindi un controllo di natura sostanziale sulla documentazione
che la società presenta, e quindi, in definitiva, sull’effettiva esistenza delle
condizioni che permettono la regolare iscrizione della società; in passato era
previsto il giudizio di omologazione della società da parte del tribunale,
giudizio che poi è stato abrogato; la regolarità sostanziale della
documentazione allegata (che deve come minimo indicare che il capitale sociale
sia stato interamente sottoscritto, che siano state rispettate le regole
relative ai conferimenti, e che sussistano le eventuali autorizzazioni richieste
da leggi speciali) è effettuata proprio dal notaio, che diviene quindi anche
responsabile della regolarità sostanziale dell'iscrizione.
Articoli di riferimento atto costitutivo
2328. Atto
costitutivo.
2326.
Denominazione sociale.
2564.
Modificazione della ditta.
19. c.p.c. Foro generale
delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.
2329. Condizioni per
la costituzione.
2330. Deposito
dell'atto costitutivo e iscrizione della società.
2299. Sedi
secondarie.
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