Comproprietà pegno, usufrutto e sequestro sulle azioni
L'azione è indivisibile, ma può essere di proprietà di più soggetti; in tal caso abbiamo la comproprietà di azioni. Come operare in questi casi?
Bisogna nominare un rappresentante comune dei comproprietari, e sarà lui a votare e ricevere le comunicazioni; ma può darsi che il rappresentante non sia nominato, e allora le comunicazioni possono essere fatte ad uno dei comproprietari. Questi ultimi sono debitori solidali per i versamenti ancora dovuti.
Sulle azioni può essere costituito un diritto di
usufrutto o essere date in pegno, o anche essere sottoposte a
sequestro.
Qui la disciplina è più articolata; il diritto di voto spetta, salvo
convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario. Nel caso
di sequestro delle azioni il diritto di voto è esercitato dal custode, ma non
esiste solo il diritto di voto, c’è anche quello di opzione;
come sappiamo il diritto di opzione su azioni di nuova emissione è di
regola, attribuito al socio. Qui però c'è l'usufrutto o il pegno sulle azioni;
in tal caso il secondo comma dell'art. 2352 dispone che: " Se le azioni
attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio ed al medesimo sono
attribuite le azioni in base ad esso sottoscritte. Qualora il socio non provveda
almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per
l'esercizio del diritto di opzione e qualora gli altri soci non si offrano di
acquistarlo, questo deve essere alienato per suo conto a mezzo banca".
Può
ancora accadere che ci sia un aumento gratuito del capitale sociale, che
si ha quando si aumenta il capitale senza che ai soci siano richiesti nuovi
conferimenti, in tal caso il pegno, l'usufrutto o il sequestro si estendono alle
azioni di nuova emissione.
Ma altri eventi possono verificarsi per queste azioni sottoposte a usufrutto,
pegno o sequestro, ad esempio sono richiesti versamenti su queste azioni.
In caso di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle somme
necessarie almeno tre giorni prima della scadenza; in mancanza il creditore
pignoratizio può vendere le azioni per mezzo di una banca o intermediario
autorizzato, mentre in caso di usufrutto l'usufruttuario deve provvedere
al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell'usufrutto.
Per gli atri diritti amministrativi, diversi da quelli sino ad ora considerati,
in caso di pegno e usufrutto salvo che dal titolo risulti diversamente,
gli altri diritti amministrativi spettano sia al socio sia al creditore
pignoratizio o all'usufruttuario, mentre nel caso di sequestro se dal
provvedimento del giudice non risulta diversamente, gli atri diritti
amministrativi sono esercitati dal custode.
Articoli di riferimento pegno
2347. Indivisibilità
delle azioni.
2352. Pegno,
usufrutto e sequestro delle azioni.
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