Comproprietà pegno, usufrutto e sequestro sulle azioni 

L'azione è indivisibile, ma può essere di proprietà di più soggetti; in tal caso abbiamo la comproprietà di azioni. Come operare in questi casi?

Bisogna nominare un rappresentante comune dei comproprietari, e sarà lui a votare e ricevere le comunicazioni; ma può darsi che il rappresentante non sia nominato, e allora le comunicazioni possono essere fatte ad uno dei comproprietari. Questi ultimi sono debitori solidali per i versamenti ancora dovuti.


Sulle azioni può essere costituito un diritto di usufrutto o essere date in pegno, o anche essere sottoposte a sequestro.
Qui la disciplina è più articolata; il diritto di voto  spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario. Nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto è esercitato dal custode, ma non esiste solo il diritto di voto, c’è anche quello di opzione;
come sappiamo il diritto di opzione su azioni di nuova emissione è di regola, attribuito al socio. Qui però c'è l'usufrutto o il pegno sulle azioni; in tal caso il secondo comma dell'art. 2352 dispone che: " Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio ed al medesimo sono attribuite le azioni in base ad esso sottoscritte. Qualora il socio non provveda almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l'esercizio del diritto di opzione e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo, questo deve essere alienato per suo conto a mezzo banca".

Può ancora accadere che ci sia un aumento gratuito del capitale sociale, che si ha quando si aumenta il capitale senza che ai soci siano richiesti nuovi conferimenti, in tal caso il pegno, l'usufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione.

Ma altri eventi possono verificarsi per queste azioni sottoposte a usufrutto, pegno o sequestro, ad esempio sono richiesti versamenti su queste azioni
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In caso di pegno,
 il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza; in mancanza il creditore pignoratizio può vendere le azioni per mezzo di una banca o intermediario autorizzato, mentre in caso di usufrutto l'usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell'usufrutto.
Per gli atri diritti amministrativi, diversi da quelli sino ad ora considerati, in caso di pegno e usufrutto salvo che dal titolo risulti diversamente, gli altri diritti amministrativi  spettano sia al socio sia al creditore pignoratizio o all'usufruttuario, mentre nel caso di sequestro se dal provvedimento del giudice non risulta diversamente, gli atri diritti amministrativi sono esercitati dal custode.

2347. Indivisibilità delle azioni.
2352. Pegno, usufrutto e sequestro delle azioni.

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