Registrazione
(in corsivo i collegamenti ipertestuali)
Per far nascere una S.p.a. è necessaria la stipulazione dell'atto
costitutivo.
Tuttavia la sola stipulazione dell'atto costitutivo non è sufficiente per farle
acquistare la personalità giuridica; per ottenerla sarà bisognerà registrare la
società, cioè iscriverla presso il registro delle imprese.
Vediamo, quindi, la procedura che può essere così sintetizzata ( art. 2330
c.c.).
L''iscrizione fa acquistare la personalità giuridica alla S.p.a. e rende opponibile ai terzi il contenuto del contratto sociale..
Come abbiamo visto il registro delle imprese controlla la sola regolarità
formale degli atti depositati;
in particolare, l'ufficio del registro controlla la redazione per atto pubblico
dell'atto costitutivo, che questo contenga gli elementi essenziali della
società, la sottoscrizione del capitale sociale ( verificando il deposito del
25% dei conferimenti presso una banca, o, nel caso dell'unico socio, del
conferimento dell'intero capitale), che i conferimenti di crediti e in natura
siano stati stimati secondo quanto prevede la legge, e, infine, che siano state
rilasciate le autorizzazioni previste dalla legge per particolari tipi di
società ( es. assicurazioni).
Può accadere che, essendo incompleta la documentazione, non sia possibile iscrivere la società oppure che non si provveda ad iscriverla. In entrambi i casi la società non acquista la personalità giuridica, ma si producono anche altri effetti:
Per le operazioni compiute in nome della società sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito, il socio unico fondatore e quelli tra i soci che nell'atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione (art. 2331c.c.); | |
Se entro 90 gg. dalla stipulazione dell'atto costitutivo non si è provveduto alla iscrizione le somme versare dai sottoscrittori sono a loro restituite ; | |
Salvo il caso di costituzione tramite pubblica sottoscrizione, prima della registrazione non è possibile che la partecipazione azionaria formi oggetto di sollecitazione all'investimento | |
E' vietata l'emissione di azioni sino al momento della registrazione. |
In merito a quest'ultimo punto si è quindi chiarito che il divieto riguarda soltanto l'emissione delle azioni, non il loro trasferimento.
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