Articolo 2331 . Effetti dell'iscrizione.
Con l'iscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica.
Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione
sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro
che hanno agito. Sono altresì solidalmente e illimitatamente responsabili
il socio unico fondatore e quelli tra i soci che nell'atto costitutivo
o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento
dell'operazione.
Qualora successivamente all'iscrizione la società abbia approvato un'operazione
prevista dal precedente comma, è responsabile anche la società ed essa
è tenuta a rilevare coloro che hanno agito.
Le somme depositate a norma del secondo comma dell'articolo 2342 non possono
essere consegnate agli amministratori se non provano l'avvenuta iscrizione
della società nel registro. Se entro novanta giorni dalla stipulazione
dell'atto costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni previste dal
numero 3) dell'articolo 2329 l'iscrizione non ha avuto luogo, esse sono
restituite ai sottoscrittori e l'atto costitutivo perde efficacia.
Prima dell'iscrizione nel registro è vietata l'emissione delle azioni ed
esse, salvo l'offerta pubblica di sottoscrizione ai sensi dell'articolo
2333, non possono costituire oggetto di un offerta al pubblico di
prodotti finanziari.
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