Amministratori
definizione |
costituiscono l'organo cui affidata la gestione, e di regola, anche la rappresentanza della società |
In effetti l’art. 2380 bis conferma il potere di gestione degli
amministratori, che spetta solo a loro, e il loto potere-dovere di
compiere di compiere tutte le operazioni necessarie per l’attuazione
dell’oggetto sociale.
L’art. 2380 bis è stato però riformato dal d.lgs. n.14\2019
in vigore dal 21 marzo 2019 che impone un nuovo obbligo sugli
amministratori, vediamo di cosa si tratta.
Come dispone l’art.
2086 l’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono
gerarchicamente i sui collaboratori ma l’art. 2086 è stato
riformato dal d.lgs. 14\2019 che aggiunto un
nuovo comma all’art.
“L'imprenditore, che operi in
forma societaria o
collettiva, ha il dovere
di istituire un assetto
organizzativo,
amministrativo e
contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa,
anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi
dell'impresa e
della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza
indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti
previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il
recupero della
continuità aziendale”
Come si vede questo nuovo obbligo non riguarda gli imprenditori
individuali, ma solo quelli che operano in maniera societaria o
collettiva, quindi principalmente società e cooperative per quello
che ci riguarda
Ci risponde il nuovo primo comma dell’art. 2280 bis, secondo cui:”
La
gestione
dell'impresa si
svolge nel
rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo
comma, e spetta esclusivamente agli
amministratori, i
quali compiono
le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto
sociale”.
Come è evidente, questo nuovo obbligo ex comma 2
dell’art. 2086 incombe sugli amministratori sia per il sistema
tradizionale, ma anche per il sistema dualistico, dove la
responsabilità incombe sul consiglio di gestione ex art. 2409 novies
come riformato dal citato decreto legislativo e sia sugli
amministratori del sistema monistico che formano il consiglio di
amministrazione.
Chiediamoci: a chi può
essere affidata l'amministrazione della società?
La risposta sarebbe intuitiva, a chiunque non abbia cause d’ineleggibilità, ma
qui la situazione è più complessa, perché l’organo amministrativo, può assumere
diverse forme, vediamo:
a) possono divenire amministratori anche i non soci;
b) quando l’amministrazione è affidata a una sola persona avremo
l’amministratore unico;
c) quando la gestione è affidata a più persone abbiamo il consiglio di
amministrazione;
d) il consiglio di amministrazione può delegare alcuni suoi poteri ad alcuni o a
un solo amministratore, comitato esecutivo o amministratore delegato.
Vediamo, quindi, nei successivi collegamenti le diverse tipologie dell'organo
amministrativo
Amministratori. Nomina e revoca.
Occupiamoci di altre importanti questioni concernenti la figura degli amministratori.
Incominciamo dalla nomina, cioè chiediamoci chi può nominare gli amministratori. |
Di regola la nomina spetta
all'assemblea ordinaria, ma al momento della costituzione della società gli
amministratori sono nominati nell'atto costitutivo.
Si potrebbe pensare che in ogni caso la nomina degli amministratori spetta
sempre ai soci; tuttavia vi sono dei casi in cui alcuni amministratori non sono
nominati o indicati dai soci, ma da altri soggetti, come nell'articolo 2351
dove è stabilito che ai titolari di strumenti finanziari partecipativi, dotati
di diritto di voto su argomenti specificamente indicati, può essergli anche
riservata la nomina di un componente indipendente del consiglio di
amministrazione.
Entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, e dopo l'accettazione della
stessa, gli amministratori devono iscriversi nel registro delle imprese,
indicando tutti gli elementi indispensabili per la loro identificazione, e se
hanno la rappresentanza della società in maniera congiunta o disgiunta.
Se la nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società era nulla o annullabile, la società non può opporre tali invalidità ai terzi, dopo che siano stati adempiuti gli oneri di pubblicità presso il registro delle imprese, anche se la società può sempre provare che i terzi fossero comunque a conoscenza delle causa di invalidità della nomina.
Ci sono delle ipotesi in cui non è possibile procedere alla nomina degli amministratori, oppure altri casi dove, seppure nominati regolarmente, decadono, e quindi abbiamo l’ineleggibilità e la decadenza.
Non possono essere
nominati, e quindi sono ineleggibili, gli interdetti e
inabilitati, i falliti e coloro che sono stati condannati ad una pena
che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. |
La durata dell'incarico è normalmente pari a tre esercizi, cioè circa tre anni,
ma possono essere rieletti dall’assemblea.
Gli amministratori sono
scelti dai soci perché si ritengono idonei a svolgere il compito loro assegnato,
e quindi devono sempre godere della fiducia dell'assemblea, ciò vuol dire che
l'assemblea può in ogni momento revocarli dal loro incarico, ma se questa revoca
avviene senza giusta causa, agli amministratori spetterà il risarcimento del
danno.
Gli amministratori possono essere soci o non soci, e non è previsto un
particolare titolo di studio o di specializzazione per svolgere il loro
incarico, tuttavia lo statuto può prevedere che l'assunzione della carica di
amministratore debba essere subordinata al possesso di speciali requisiti di
professionalità, onorabilità e indipendenza, anche con riferimento ai codici di
comportamento redatti dalle associazioni di categoria o la società di gestione
di mercati regolamentati, e leggi speciali possono comunque prevedere per gli
amministratori il possesso di particolari requisiti.
Articoli di riferimento nomina e revoca
2383. Nomina e
revoca degli amministratori.
2382. Cause di
ineleggibilità e di decadenza.
2387. Requisiti di
onorabilità, professionalità e indipendenza.
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