Consiglio di Amministrazione
Le società per azioni
possono essere di dimensioni diverse, ne abbiamo di piccole, spesso anche a
gestione familiare, e ne abbiamo di medie e grandi e a volte, si potrebbe dire,
di grandissime.
Nelle società più piccole normalmente l'amministrazione è affidata a un solo
amministratore, l'amministratore unico, ma
nelle società di dimensioni maggiori, spesso l’amministrazione è affidata a un
organo, il consiglio di amministrazione,
dove i diversi membri dell'organo, cioè del consiglio, spesso rappresentano gli
azionisti di maggioranza della società, azionisti che a volte sono portatori di
interessi diversi e che vogliono che tali interessi siano adeguatamente
rappresentati nell'ambito del consiglio di amministrazione.
Il consiglio di amministrazione è quindi l'organo collegiale cui è affidata la gestione della società, agisce sotto la direzione di un presidente nominato fra i suoi membri, sempre che l'assemblea non vi abbia già provveduto. |
Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori, e provvede affinché i consiglieri siano adeguatamente informati sulle materie all'ordine del giorno delle riunioni del consiglio.
Trattandosi di un organo collegiale, deve funzionare secondo le regole di tali
organi; ricordiamo gli organi collegiali normalmente funzionano
attraverso delle deliberazioni che sono prese dall'organo stesso, con un
determinato numero di voti favorevoli.
Affinché la deliberazione sia presa, non basta che vi siano semplicemente dei
voti favorevoli, è anche necessario che siano presenti un certo numero di membri
dell'organo affinché si possa votare.
Si parla quindi di quorum, ed esattamente di quorum costitutivo, se facciamo riferimento al numero minimo dei membri dell'organo collegiale che devono essere presenti affinché si possa prendere una qualsiasi delibera, e quorum deliberativo, che invece fa riferimento (una volta che il quorum costitutivo sia stato raggiunto) alle maggioranze necessarie affinché una delibera sia approvata. |
Nel consiglio di
amministrazione è stabilito che per deliberare (quorum costitutivo) è necessaria
la presenza di almeno la maggioranza dei componenti del consiglio, salvo che lo
statuto non ne preveda un numero superiore; quindi se il consiglio di
amministrazione è composto di sei membri, il quorum costitutivo sarà raggiunto
quando saranno presenti alla riunione almeno quattro consiglieri.
Una volta che tale quorum sia stato raggiunto bisognerà vedere il quorum
deliberativo, e le deliberazioni potranno essere prese a maggioranza assoluta
dei presenti, salvo che lo statuto non abbia disposto diversamente.
Come accade per la maggioranza degli organi collegiali, per prendere una
delibera sarà necessario riunirsi per deliberare, è però possibile che le
riunioni del consiglio possano tenersi attraverso mezzi di telecomunicazione,
normalmente in videoconferenza, ma non è ammesso il voto per rappresentanza.
Ora può sembrare ovvio che quando vi siano più amministratori le decisioni
debbano essere prese attraverso delle riunioni, ma in realtà non è sempre così,
perché nelle società di persone tali riunioni non sono necessarie, e nella
società a responsabilità limitata non sempre è necessario riunire il consiglio
di amministrazione per decidere.
Vi sarà quindi la delibera presa al consiglio di amministrazione, ma queste
delibere (se in contrasto con lo statuto o con la legge) potranno essere
impugnate dagli amministratori assenti o dissenzienti entro 90 giorni dalla data
della deliberazione, con atto di citazione, innanzi al tribunale dove ha sede la
società.
Anche i singoli soci possono impugnare entro 90 giorni le deliberazioni del
consiglio, ma solo quando siano lesive dei loro interessi; normalmente in questi
casi si seguirà la procedura simile a quella prevista per l'impugnativa delle
delibere assembleari, e comunque, sono fatti salvi i diritti acquistati in buona
fede dei terzi in base agli atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni.
Articoli di riferimento consiglio
2380-bis.
Amministrazione della società.
2388. Validità
delle deliberazioni del consiglio.
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