Collegio sindacale
Secondo il dizionario Treccani, sindacare vuol
principalmente dire: “Controllare individui, enti, amministrazioni e il loro
operato, specie per quanto riguarda lo svolgimento delle mansioni amministrative
e pubbliche loro affidate”.
Quindi il sindacare è sinonimo di controllare, e da ciò si intuisce il ruolo del
collegio sindacale che è, appunto, quello di un controllore, della società, e
per la precisione, l’art. 2403 così recita.
Doveri del collegio sindacale. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della
legge e dello statuto, sul rispetto dei princìpi di corretta
amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul
suo concreto funzionamento. |
È chiaro che tali doveri non potranno essere adempiuti se
al collegio non gli sono riconosciuti gli adeguati poteri di controllo e
intervento.
Abbiamo visto studiando la S.p.A. che il collegio sindacale è chiamato spesso a
intervenire in caso d’inerzia degli amministratori o della stessa assemblea,
ricordiamo, ad esempio, i poteri che gli sono riconosciuti in caso d’invalidità
delle delibere assembleari, o per la convocazione dell’assemblea.
Al collegio sindacale, quindi, sono riconosciuti specifici poteri da singole
norme del codice, che si inseriscono nella più ampia cornice dei poteri
riconosciuti in via generale all’organo, ed infatti il collegio sindacale, anche
per il tramite di propri ausiliari che operano sotto la sua responsabilità, può:
a) procedere ad atti d’ispezione e controllo, e
tali poteri possono essere esercitati anche individualmente; |
I sindaci poi hanno il dovere-potere di assistere alle
adunanze delle assemblee, del consiglio di amministrazione e del comitato
esecutivo, un potere e anche un dovere, come detto, tanto che se non assistono,
senza giustificato motivo, alle assemblee e nel periodo di un esercizio, a due
adunanze consecutive del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo,
decadono dall’ufficio.
Il collegio sindacale ha anche un generale obbligo di controllo sugli
amministratori, o meglio sulle omissioni degli amministratori, un potere di
controllo che si aggiunge a quelli già previsti in via specifica da diversi
articoli del codice.
Se quindi gli amministratori incorrono in omissioni o in ritardi nella
convocazione dell’assemblea, il collegio ha l’obbligo di convocarla, provvedendo
a eseguire le pubblicazioni richieste; lo stesso dovrà fare quando, nello
svolgimento del suo incarico, ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e
vi sia un’urgente necessità di provvedere. In tal caso sarà necessario inviare
preventivamente comunicazione al consiglio di amministrazione.
Il controllo del collegio sia sull’organo amministrativo, sia sulla stessa
assemblea, è di natura formale, e non di merito; in altre parole il collegio non
potrà sostituirsi agli amministratori nelle loro scelte di gestione, se
legittime, e nemmeno censurare un voto dell’assemblea preso secondo le norme di
legge e dello statuto.
Essendo un organo di controllo, a lui andranno rivolte le denunce dei soci, o
del socio, che ritengono d’informare il collegio su fatti che ritengono
censurabili; in tal caso il collegio ha l’obbligo di tener conto di tale
denuncia nella relazione che tiene all’assemblea. Se, però, la denuncia proviene
da:
a) un ventesimo del capitale sociale, nelle società
che non fanno ricorso al capitale di rischio; |
Può sorprendere che tra questa elencazione dei poteri,
soprattutto di controllo, manchi quello più rilevante, la revisione legale dei
conti, che in passato era affidata al collegio sindacale.
Attualmente la revisione contabile è affidata a un revisore legale dei conti od
una società di revisione legale iscritta nell’apposito registro, anche se lo
statuto di società che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato,
può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio
sindacale. In questo caso, però, il collegio sindacale è costituito da revisori
legali iscritti nell'apposito registro.
La revisione legale dei conti è quindi regolata da una legge speciale (d.lgs.
39\2010), di cui parleremo in seguito.
Ma viene da chiedersi come mai al collegio sindacale sia stato sottratto il
controllo contabile sulla società.
La risposta la troviamo nel fatto che il collegio sindacale è pur sempre un
organo della società, nominato e retribuito da questa, e quindi si corre il
rischio che il controllo più delicato, che deve svolgersi sulla contabilità
della società e in particolar modo sui bilanci, non sia poi così imparziale.
La questione è molto delicata, perché la corretta tenuta dei conti di una
società, non è questione che riguarda solo i soci o i creditori della società,
ma tutta la comunità, come è risultato in maniera drammatica nei clamorosi e
imprevisti (ma non certo imprevedibili) fallimenti di grandi società, che hanno
gettato nel panico i mercati e soprattutto un numero enorme di risparmiatori.
Queste esigenze hanno spinto il legislatore a sottrarre il controllo contabile
al collegio sindacale e ad affidarlo a soggetti esterni, i revisori contabili o
le società di revisione, controlli che sono più stringenti se le società sono
quotare nei mercati regolamentati.
Come devono svolgere il loro compito i sindaci? Ci risponde il primo comma
dell’art. 2407 che così dispone:
I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio |
Si capisce come si tratti di diligenza professionale, soprattutto considerando che almeno uno dei sindaci è un revisore legale.
Per i sindaci si possono configurare due tipi di
responsabilità:
a) in solido con gli amministratori, per i fatti o
le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi
avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. Si
tratta di una classica responsabilità per omissione. |
Il mancato rispetto della diligenza richiesta rende
responsabili i sindaci per i danni causati alla società, ai creditori e ai
singoli soci e terzi, e contro di loro possono essere mosse le stesse azioni di
responsabilità proponibili contro gli amministratori, ovviamente adattate alla
specifica responsabilità e compiti dei sindaci. Nulla esclude, poi, che nel caso
di responsabilità solidale tra amministratori e sindaci, possano essere
convenuti in giudizio entrambi i soggetti, anche se i titoli di responsabilità
sono diversi. Gli amministratori saranno convenuti in giudizio per aver prodotto
direttamente il danno alla società, mentre i sindaci per non aver controllato
l’operato degli amministratori, ma, si noti: l’omissione dei sindaci, come
singoli o come collegio, deve avere avuto una particolare efficienza causale,
nel senso che il danno prodotto dagli amministratori non si sarebbe verificato
se i sindaci avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
Per accertare, almeno dal punto di vista dell’efficienza causale della loro
omissione la responsabilità, si ricorrerà alla famosa “prognosi postuma” tanto
usata nella responsabilità per omissione nel diritto penale. Il giudice, di
fronte al danno accertato e anche di fronte all’accertamento della
responsabilità degli amministratori, che si pone come pregiudiziale rispetto a
quella dei sindaci, si chiederà: se i sindaci avessero
correttamente vigilato, gli amministratori sarebbero riusciti a realizzare il
loro comportamento dannoso?
Se la risposta è positiva (sì,il danno si sarebbe prodotto comunque), i sindaci
non saranno responsabili, se negativa, ( no, gli amministratori non avrebbero
potuto realizzare il danno) vuol dire che l’omissione dei sindaci è rilevante,
perché se avessero correttamente agito, il danno non si sarebbe prodotto.
Articoli di riferimento collegio sindacale
2403-bis. Poteri del collegio sindacale.
2406. Omissioni degli amministratori.
2408. Denunzia al collegio sindacale.
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