Nomina composizione e regole di funzionamento
Questo paragrafo è indubbiamente più semplice del
precedente, e quindi si dovrà fare, più che uno sforzo di comprensione, uno
sforzo di memoria, ed è per questo che cercheremo di illustrare schematicamente
gli argomenti;
Cominciamo con la composizione dell’organo.
composizione art. 2397 |
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L'esistenza di sindaci supplenti è un'altra particolarità che non si riscontra negli altri organi della società. È previsto, infatti, che questi subentrino nel caso di morte di rinunzia o di decadenza di un sindaco in carica (art. 2401). L'assemblea dovrà comunque intervenire per integrare il collegio sindacale procedendo alle nuove nomine.
Passiamo a vedere le modalità della nomina.
nomina art. 2400 |
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Per cercare di garantire l'indipendenza del collegio, è
stabilito (art. 2402) che la retribuzione è annuale e, se non è stabilita
nell'atto costitutivo, deve essere determinata dall'assemblea all'atto della
nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
I sindaci cessano dalla carica per i seguenti motivi:
cessazione dalla carica |
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La decadenza si verifica quando il sindaco (già nominato)
non possiede i requisiti previsti dalla legge o non si presenta, senza
giustificato motivo, a due riunioni dello stesso collegio, dell'assemblea e del
consiglio di amministrazione nello stesso esercizio sociale (art. 2405 c.c.).
L'art. 2399 specifica le altre cause di decadenza dall'ufficio di sindaco, che
sono al tempo stesso anche causa d’ineleggibilità, nel senso che in presenza di
queste situazioni il sindaco non potrà essere eletto, ma se sono comunque
eletti, decadono dall’incarico.
Quali sono i soggetti che non possono essere eletti sindaci e se eletti
decadono?
a) abbiamo, in primo luogo coloro che non possono essere eletti nemmeno
amministratori ex art. 2382, come nel caso del sindaco che sia stato sottoposto
a liquidazione giudiziale o interdetto;
b) altre ipotesi dove è a rischio la posizione d’indipendenza dei sindaci, come
nel caso in cui si nomini o s’intendano nominare sindaci:
1) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori
della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il
quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle
società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
2) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o
alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un
rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione
d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne
compromettano l'indipendenza;
3) la cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle
società di revisione legale e la perdita, o il venir meno della qualifica di
revisore legale si un sindaco, quando tale qualifica sia necessaria per
ricoprire la carica;
4) altre cause d’ineleggibilità e decadenza previste dallo statuto, che può
prevedere anche cause d’incompatibilità, e limiti e criteri per il cumulo degli
incarichi.
La revoca può aversi solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve
essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato (art. 2400
comma 2)
Essendosi verificata la cessazione dalla carica di uno o più sindaci, sarà necessario sostituirli, e l'art. 2401 c.c. detta le regole da seguire in questi casi, vediamole nella tabella:
sostituzione art. 2401 |
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Come si vede la sostituzione dei sindaci è operata dallo stesso collegio, ma la carica è temporanea perché la successiva assemblea dei soci dovrà provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio.
2397. Composizione del collegio.
2398. Presidenza del collegio.
2399. Cause d'ineleggibilità e di decadenza.
2400. Nomina e cessazione dall'ufficio.
2401. Sostituzione.
2402. Retribuzione.
2404. Riunioni e deliberazioni del collegio.
2405. Intervento alle adunanze del consiglio di
amministrazione e alle assemblee.
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