Il conflitto di interessi e le operazioni con parti correlate
definizione | è il caso in cui l'amministratore abbia un un interesse proprio o di terzi in una determinata operazione della società |
Come è facile intuire dalla definizione in queste ipotesi è possibile che
l'amministratore persegua il proprio interesse e non quello della società.
Per evitare una simile evenienza il conflitto di interessi (art.
2391 c.c.) è disciplinato con particolare
rigore, riportiamo quindi tale articolo:
L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al
collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi,
abbia in una determinata operazione della società, precisandone la
natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di
amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere
l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta
di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea
utile. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico |
In relazione alla disciplina dell'art. 2391 c.c. , possiamo notare che l'esistenza del conflitto di interessi non esclude in modo assoluto la partecipazione dell'amministratore alla decisione relativa alla operazione in cui vi sia un suo interesse, poiché permette una serie di alternative, precisiamole:
1. in primo luogo il consiglio di amministrazione,
venuto a conoscenza del conflitto, nel deliberare in merito alla operazione deve
anche specificare (ovviamente sotto la sua responsabilità) le
ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. 2. se tale informativa non è stata effettuata dall'amministratore ( o dagli amministratori) in conflitto di interessi, la deliberazione non è comunque impugnabile, ma lo sarà solo se la deliberazione è stata presa con il voto determinante dell'amministratore interessato. 3. anche se la deliberazione è stata presa con il voto determinante di tale amministratore, è possibile impugnarla entro 90 gg. ma solo se possano recare danno alla società. 4. la delibera, seppure impugnata, fa salvi di diritti dei terzi in buona fede. |
Tutto è quindi concentrato sulla delibera del consiglio di amministrazione, ma si è prevista anche un'altra ipotesi, e cioè quella dell'amministratore "infedele" che ha sfruttato la sua posizione a suo vantaggio o a vantaggio di terzi, danneggiando la società, utilizzando notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico; in tal caso risponde dei danni alla società, cosa che comunque sarebbe accaduta anche in assenza di tale previsione legislativa.
Il nuovo articolo 2629 bis (introdotto dalla l. 262\2005) ha stabilito anche una responsabilità penale per l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante che ometta di comunicare il conflitto di interessi; in tal caso, infatti, tali soggetti sono puniti con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi, ma per i reati societari, si rimanda alla apposita sezione di questo manuale.
Nel conflitto di interessi, come abbiamo visto, devono essere seguite delle procedure che riducano al minimo il rischio che il conflitto si risolva in un danno
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Un soggetto è parte correlata a una società se: |
Mentre per operazione con parte correlata si intende" qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo". Ebbene per le operazioni con parti correlate, dove è evidente la possibilità del conflitto di interessi, e sempre che la società faccia ricorso al capitale di rischio, l'art. 2391 bis dispone a carico degli amministratori particolari regole che, secondo i principi indicati dalla stessa Consob: |
assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione. |
Il secondo comma dell'art. 2391 bis, aggiunge che:
I principi di cui al primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea. |
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