Aumento del capitale sociale

Come abbiamo visto il capitale sociale costituisce la principale garanzia per i creditori della società; questi, come sappiamo, sono in realtà garantiti da tutto il patrimonio della società, ma se la società decide di operare con un capitale sociale che va ben oltre il minimo previsto dalla legge, darà un importante segnale all’esterno. Se, ad esempio, una società ha un capitale sociale di 10 milioni di euro, o più, e come se volesse far intendere che tutto quel valore è stato “bloccato” per soddisfare i creditori, che potranno sempre contare su quel valore per soddisfare i loro crediti.
Accade, però, che spesso le società siano sottocapitalizzate, cioè hanno un capitale sociale ben inferiore a quello che ci si aspetterebbe,  avuto riguardo alle loro dimensioni e fatturato; fin quando la vita economica si svolgerà senza particolari problemi, la società potrà operare e indebitarsi, grazie al “buon nome” che è riuscita a conquistare. Quando, però, avrà delle difficoltà, il capitale sociale torna a essere il principale punto di riferimento per i creditori, soprattutto per quelli futuri, e per attirare nuovi creditori, o tranquillizzare quelli già esistenti, la società potrebbe aumentare il capitale sociale. Non è certo questo l’unico motivo che spinge all’aumento di capitale; potrebbe sorgere la necessità di attrarre nuovi soci, allo scopo di reperire nuovi fondi da investire nell’attività economica, o altri ancora di strategia economica. Quali che siano i motivi che spingono i soci all’aumento di capitale, il codice civile ci indica due modi per ottenerlo:

·         aumento gratuito (o nominale), quando è destinata al capitale un'ulteriore quota del patrimonio sociale già esistente. Non si effettuano nuovi conferimenti.

·         aumento a pagamento (o reale), quando aumenta anche il patrimonio sociale con nuovi conferimenti


Cominciamo con l’aumento gratuito.

Si ottiene imputando al capitale parte delle riserve e dei fondi speciali iscritti in bilancio ma solo se disponibili; la decisione è presa dall’assemblea straordinaria.
Come si vede non ci sono nuovi conferimenti, e, a guardar bene, il capitale sociale aumenta, ma il patrimonio della società rimane uguale a prima. Sorge però un problema: come fare con i vecchi azionisti? Come farli beneficiare, in concreto, dell’aumento di capitale?
La società può agire in due modi:

·         si emettono nuove azioni e si assegnano gratuitamente  agli azionisti in proporzione di quelle che già posseggono. In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, oppure,

·          si aumenta il valore nominale delle azioni in circolazione.
 

Passiamo all’aumento più complicato, quello a pagamento o reale.

Qui la società cerca di far entrare nuovi soci, in modo da aumentare il capitale e anche il patrimonio della società; in passato era il modo principale per reperire nuove risorse da investire nell’attività della società, ma oggi, con i limiti “annacquati” per l’emissione di obbligazioni, con i patrimoni destinati, con gli strumenti finanziari, si può ritenere che la società giunga a tanto solo in casi particolari, quando le strategie aziendali lo esigano; in effetti scopriremo che in questo caso hanno, o almeno possono avere, un ruolo determinante gli amministratori, che sono, come sappiamo i gestori- rappresentanti della società, ma anche i suoi.. generali, specie poi se c’è un amministratore delegato. A dire il vero guardando gli amministratoti delegati di grandi società multinazionali, sembra di avere a che fare con dei novelli Napoleone, volti alla conquista di territori commerciali, solo che il Napoleone vero,  sconfitto, fu confinato a Sant’ Elena, dove morì, questi amministratori, invece, anche se perdono la “guerra” sono soliti uscire con liquidazioni milionarie, e a Sant’Elena preferiscono le Maldive. Ma questo non c’entra nulla, torniamo al nostro aumento di capitale.

Qui abbiamo due principali problemi da porci;

Il primo: quale la procedura?
Il secondo: i vecchi soci non hanno alcun diritto sulle azioni di nuova emissione?

Cominciamo con la procedura, la competenza spetta, come al solito, all’assemblea straordinaria, ma la legge pone un primo limite all’aumento di capitale; si è stabilito, infatti, che l’aumento di capitale non può essere eseguito finché le vecchie azioni non siano completamente liberate ( art. 2438), e ciò per evitare che si formi un capitale che è in gran parte costituito da crediti verso i soci.. e già, perché ai nuovi crediti che la società ( il più delle volte) vanterà nei confronti dei sottoscrittori delle azioni di nuova emissione, si aggiungeranno i crediti che ancora deve riscuotere dai vecchi soci.
Bene, allora si potrebbe pensare che a garanzia dei creditori si sia stabilito che una delibera del genere sia nulla, e invece no, perché non è prevista tale causa di nullità. Anche è da dubitare che la delibera sia annullabile. 
Se è pur vero, infatti, che è presa contro la legge (art. 2377) è anche vero che il secondo comma dell’art. 2438 prevede che gli amministratori, in caso vi sia aumento di capitale con soci ancora debitori verso la società, siano solidalmente responsabili per i danni cagionati ai soci e ai terzi, e, d’altro canto, si aggiunge che gli obblighi assunti con la sottoscrizione delle azioni emesse restano valide, e quindi, si può trarre la conclusione che la delibera emessa in violazione dell’art. 2438 sia valida. 

Ma torniamo alla procedura, e formuliamo l’ipotesi più semplice, quella dove è l’assemblea straordinaria che delibera l’aumento di capitale, perché è anche possibile (art. 2433) che siano gli amministratori a poterlo fare.

La delibera, anche se presa dagli amministratori, deve anche fissare un termine, non inferiore a trenta giorni, entro il quale le sottoscrizioni dovranno essere raccolte.
A questo punto sarà necessario che le azioni emesse siano sottoscritte e chi vi siano i conferimenti, ma come avvengono i conferimenti?
Certamente in denaro, e allora si verserà il solito 25% del valore nominale delle azioni sottoscritte, ma direttamente alla società, e non a una banca. Se c’è un sovraprezzo, (perché le azioni delle società possono avere un valore di mercato superiore a quello nominale) dovrà essere interamente versato (art. 2439).
Ma come sappiamo, la S.p.A. può essere anche unipersonale, e allora l’unico socio, che ha sottoscritto anche tutte le azioni di nuova emissione, dovrà anche versare l’intero conferimento.
È poi possibile conferire anche beni in natura o crediti, e allora, come accade quando si costituisce la società, si dovrà effettuare l’intero conferimento con annesso procedimento di stima. Ma si possono eseguire i diversi procedimenti per valutare questi conferimenti, previsti dagli articoli 2343 ter e quater? Si, ma solo se lo decidono gli amministratori, e con le differenze previste dai commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 2440. 
Quando la società emette nuove azioni, non è poi detto che riesca a trovare un numero sufficiente di sottoscrittori, e può quindi accadere che vi sia sottoscrizione, ma solo parziale (art. 2439). La delibera di aumento di capitale deve prevedere un termine entro il quale le azioni devono essere sottoscritte, ma può anche succedere che, maturatosi il termine, non tutte le azioni abbiano trovato sottoscrittori. In tal caso:

a)      la delibera aveva già previsto tale eventualità, e l’aumento di capitale vi sarà solo per l’importo corrispondente alle azioni sottoscritte;

b)      la delibera non aveva previsto tale eventualità: in tal caso non si procederà all’aumento di capitale, i sottoscrittori sono liberi dall’effettuare ulteriori conferimenti e gli dovranno essere restituiti quelli già effettuati.

Se la delibera è rispettata, gli amministratori, nei trenta giorni dall’avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, dovranno depositare nel registro delle imprese un’attestazione dove si dichiara che l’aumento è stato realmente conseguito. Solo dopo l’iscrizione la società potrà menzionare negli atti della società il nuovo valore del capitale sociale.

  1. diritto di opzione;

  2. delega agli amministratori l'aumento del capitale.

 

2442. Passaggio di riserve a capitale.
2438. Aumento di capitale.
2439. Sottoscrizione e versamenti.
2440. Conferimenti di beni in natura e di crediti.

Torna al sommario società per azioni