Delega agli amministratori per aumentare il
capitale sociale
Abbiamo visto che l’aumento di capitale è deliberato dall’assemblea
straordinaria, e ciò si spiega con il fatto che si tratta di una
decisione importante per la società, che non può essere lasciata alla
competenza degli amministratori. È anche vero, però, che se si decide di
procedere all’aumento a pagamento, ci si dovrà porre anche il problema
di collocare le azioni di nuova emissione, e quindi scegliere il momento
opportuno per aumentare il capitale e sperare che le nuove azioni siano
sottoscritte. Una decisione del genere deve essere presa rapidamente e
con buona conoscenza della situazione di mercato, e l’assemblea
straordinaria, con tutte le lungaggini dovute alla sua convocazione e
decisioni, porrebbe non essere in grado di decidere nei momenti e nei
tempi più opportuni.
Principalmente per questi motivi, l’art. 2443 permette che l’aumento di
capitale sia affidato, e quindi delegato, agli amministratori, ma a
determinate condizioni. Vediamole:
1.
la delega è possibile solo per scelta statutaria; |
2.
se originariamente lo statuto non prevedeva la delega,
sarà necessario modificare lo statuto con delibera
dell’assemblea straordinaria. Gli amministratori potranno
aumentare il capitale per il periodo massimo di cinque anni
dalla data della deliberazione. |
3.
il verbale della deliberazione degli amministratori di
aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve
essere depositato e iscritto a norma dall'articolo 2436, cioè
secondo le regola previste per l’iscrizione delle deliberazioni
che modificano lo statuto. |
Sarà
quindi lo statuto a prevedere tale facoltà riservata agli
amministratori, ma, anche se la previsione deve essere comunque
accompagnata da ulteriori limitazioni.
In primo luogo non è ammissibile una delega senza limite di valore; in
altre parole lo statuto dovrà determinare l’ammontare dell’aumento. La
delega, poi, non può essere conferita senza limiti di tempo; è
stabilito, infatti, il periodo massimo di cinque anni dalla data
dell'iscrizione della società nel registro delle imprese, ma si ritiene
che sia possibile rinnovare la delega.
Lo statuto può, infine, prevedere che l’aumento avvenga in una o più
volte. Quest’ultima previsione si spiega considerando che, potendo
aumentare il capitale in più volte, gli amministratori saranno in grado
di scegliere il momento più opportuno per collocare le nuove azioni nel
mercato.
Agli amministratori può essere attribuito anche il potere di eliminare o
limitare il diritto di opzione, e ancora, scegliere di aumentare il
capitale attraverso conferimenti in natura.
Come sappiamo quando si aumenta il capitale attraverso conferimenti in
natura, il diritto di opzione è escluso, e sappiamo anche che sarà
necessaria la valutazione di un esperto nominato dal tribunale.
Gli amministratori, tuttavia possono decidere di non avvalersi della
relazione dell’esperto, e di scegliere, invece, la (non semplice)
procedura dell’art. 2343 ter. Se faranno tale scelta il conferimento non
può avere efficacia, salvo che consti il consenso di tutti i soci, prima
del decorso del termine di trenta giorni dall'iscrizione nel registro
delle imprese della deliberazione di aumento. Negli stessi trenta
giorni, poi, uno o più soci che rappresentano, e che rappresentavano
alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo
del capitale sociale, nell'ammontare precedente l'aumento medesimo,
possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori,
ad una nuova valutazione secondo la procedura ordinaria prevista
dall’art. 2343, cioè quella che prevede la nomina di un esperto nominato
dal tribunale.
2443. Delega agli amministratori.
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