Delega agli amministratori per aumentare il capitale sociale 

Abbiamo visto che l’aumento di capitale è deliberato dall’assemblea straordinaria, e ciò si spiega con il fatto che si tratta di una decisione importante per la società, che non può essere lasciata alla competenza degli amministratori. È anche vero, però, che se si decide di procedere all’aumento a pagamento, ci si dovrà porre anche il problema di collocare le azioni di nuova emissione, e quindi scegliere il momento opportuno per aumentare il capitale e sperare che le nuove azioni siano sottoscritte. Una decisione del genere deve essere presa rapidamente e con buona conoscenza della situazione di mercato, e l’assemblea straordinaria, con tutte le lungaggini dovute alla sua convocazione e decisioni, porrebbe non essere in grado di decidere nei momenti e nei tempi più opportuni.
Principalmente per questi motivi, l’art. 2443 permette che l’aumento di capitale sia affidato, e quindi delegato, agli amministratori, ma a determinate condizioni. Vediamole:

1.      la delega è possibile solo per scelta statutaria;

2.      se originariamente lo statuto non prevedeva la delega, sarà necessario modificare lo statuto con delibera dell’assemblea straordinaria. Gli amministratori potranno aumentare il capitale per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

3.      il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma dall'articolo 2436, cioè secondo le regola previste per l’iscrizione delle deliberazioni che modificano lo statuto.

Sarà quindi lo statuto a prevedere tale facoltà riservata agli amministratori, ma, anche se la previsione deve essere comunque accompagnata da ulteriori limitazioni.
In primo luogo non è ammissibile una delega senza limite di valore; in altre parole lo statuto dovrà determinare l’ammontare dell’aumento. La delega, poi, non può essere conferita senza limiti di tempo; è stabilito, infatti, il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese, ma si ritiene che sia possibile rinnovare la delega.
Lo statuto può, infine, prevedere che l’aumento avvenga in una o più volte. Quest’ultima previsione si spiega considerando che, potendo aumentare il capitale in più volte, gli amministratori saranno in grado di scegliere il momento più opportuno per collocare le nuove azioni nel mercato.
Agli amministratori può essere attribuito anche il potere di eliminare o limitare il diritto di opzione, e ancora, scegliere di aumentare il capitale attraverso conferimenti in natura.
Come sappiamo quando si aumenta il capitale attraverso conferimenti in natura, il diritto di opzione è escluso, e sappiamo anche che sarà necessaria la valutazione di un esperto nominato dal tribunale.
Gli amministratori, tuttavia possono decidere di non avvalersi della relazione dell’esperto, e di scegliere, invece, la (non semplice) procedura dell’art. 2343 ter. Se faranno tale scelta il conferimento non può avere efficacia, salvo che consti il consenso di tutti i soci, prima del decorso del termine di trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento. Negli stessi trenta giorni, poi, uno o più soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale, nell'ammontare precedente l'aumento medesimo, possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione secondo la procedura ordinaria prevista dall’art. 2343, cioè quella che prevede la nomina di un esperto nominato dal tribunale.
 

  • Articoli di riferimento.

2443. Delega agli amministratori.

 


 
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