Socio in conflitto di interessi
Già abbiamo visto l’ipotesi degli amministratori in conflitto d’interessi, ora ci occupiamo della posizione del socio in conflitto d’interessi con la società. Come accade per gli amministratori, un socio è in conflitto d’interessi con la società quando ha per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con la società. L’art. 2373 sostanzialmente dice che un socio è in conflitto d’interessi quando è in conflitto d’interessi; e allora si capisce come sia necessario verificare caso per caso l’esistenza di tale conflitto, e si comprende anche che il conflitto deve sussistere per quella specifica deliberazione, potrebbe essere il caso in cui si voglia deliberare un’azione di responsabilità contro un amministratore che, però, e anche moglie del socio. Bene, cosa deve fare il socio in ipotesi di conflitto? Se è una persona corretta (potremmo dire) dovrà astenersi dal votare, ma la sua quota di capitale sociale sarà comunque calcolata per il quorum costitutivo, ma non per quello deliberativo (art. 2368 comma 3). Se invece non è molto corretto, voterà, e allora sarà necessario vedere che sorte avrà la delibera presa con il suo voto: sarà annullabile, ma a due condizioni:
a) vi deve essere stato il voto determinante del
socio in conflitto; |
Per il secondo comma dell’art. 2377 :
Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza |
Sappiamo però che i componenti dell’organo amministrativo non votano, perché si tratta di un diritto che di regola, è attribuito ai soci; ed allora il riferimento a amministratori che sono anche soci, ma qui non è detto quali sono le conseguenze della violazione del divieto. Fermo restando che si tratta di un’ipotesi tipica di conflitto d’interessi, la conseguenza sarà l’annullabilità della delibera presa con il loro voto determinante del socio, secondo le regole generali previste dall’art. 2377.
Articoli di riferimento.
Riportiamo il terzo comma dell’art. 2368.
Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del soggetto al quale spetta il diritto di voto di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione. |
E l’art. 2373 in tema di conflitto d’interessi.
2373. Conflitto d'interessi. La deliberazione approvata con il voto determinante
di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in
conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell'articolo
2377 qualora possa recarle danno. |
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