Circolazione delle azioni

 

Come abbiamo già visto, le azioni si caratterizzano rispetto alle quote, per la facilità con cui possono essere trasferite da una persona a un'altra, abbiamo circolazione delle azioni proprio nel caso in cui si voglia trasferire il diritto contenuto dell'azione.

Secondo l'opinione dominante le azioni sono dei titoli di credito, e quindi ne seguono le regole di circolazione; ricordiamo che i titoli di credito si caratterizzano anche per il fenomeno dell’incorporazione, nel senso che il diritto o i diritti relativi a un determinato credito si incorporano del documento cartaceo che li rappresenta.
In un video pubblicato su dirittoprivatoinrete.it, paragono il diritto di credito a una fetta di prosciutto che è infilata in un panino, dove il panino e il documento cartaceo, mentre il diritto di credito…è il prosciutto.

Da questo si capisce che per trasferire il diritto (in questo caso il diritto di proprietà sull'azione) sarà comunque necessario trasferire il possesso del documento.

Ovviamente stiamo parlando dei casi in cui l'azione è rappresentata da un titolo azionario, e non dei casi in cui si è scelta la strada di non emettere titoli azionari. Qui possiamo avere due ulteriori possibilità;

a) la società ha deciso di non emettere titoli: il trasferimento si avrà con l’iscrizione del nome del nuovo socio sul libro dei soci, non bisogna consegnare nulla, perché i titoli non sono stati emessi, e il trasferimento avrà effetto proprio dal momento dell’iscrizione;
b) azioni dematerializzate:
  il trasferimento avviene con la scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari; in questo caso, se le azioni sono nominative, la scritturazione sul conto equivale alla girata, salve però le particolari regole previste da leggi speciali.

Avendo chiarito che stiamo parlando del trasferimento dei titoli azionari, dobbiamo distinguere le azioni al portatore, dalle azioni nominative.

Nelle azioni al portatore
non è indicato il titolare del diritto, e quindi il trasferimento avverrà molto semplicemente consegnando il titolo al nuovo azionista; basterà quindi la semplice consegna.

Più complicata è la procedura per trasferire le azioni nominative, perché su queste azioni è indicato anche il nome del proprietario del titolo, cioè dell'azionista.
Si capisce allora come non basterà la semplice consegna per trasferire il titolo, ma sarà anche necessario che il nome del nuovo azionista, che ha acquistato l'azione, risulti anche sul titolo che è stato trasferito.

Abbiamo quindi due modi per trasferire le azioni nominative, il primo, più usato, consiste nella girata, che dovrà essere autenticata da un notaio o da un agente di cambio.

Ricordiamo che con la girata il vecchio azionista indica sul titolo il nome del nuovo azionista, e firma questa dichiarazione. Sarà proprio la firma di chi trasferisce il titolo che dovrà essere autenticata dal notaio oppure da un agente di cambio.

L'altro sistema è quello del transfer, che è un po' più complicato di quello che abbiamo visto con la girata: oltre alla consegna del titolo, sarà anche necessario riportare il nome dell'acquirente sia sull'azione, sia sul libro dei soci. In alternativa si può rilasciare una nuova azione con il nome del nuovo socio (art. 2022).
Il transfert avviene attraverso la sostituzione del nome del vecchio azionista con quello del nuovo e viene effettuata direttamente dalla società che ha emesso il titolo, su richiesta dell'acquirente oppure di chi ha alienato il titolo. La società verifica che siano state osservate le formalità che la legge prevede, e poi svolge l'operazione che è detta transfert.

Come si è visto attraverso la doppia intestazione, vi è una nuova indicazione del nome del nuovo socio sul libro dei soci e sull'azione, ed è quindi rispettata la regola di cui all'art. 2021 c.c. secondo cui il possessore di un titolo nominativo è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato, quando vi sia l'intestazione del suo nome sul titolo e sul registro della società emittente.

Che succede quando, in caso di girata, il nome del nuovo socio non sia stato ancora riportato sul libro dei soci?

Il socio non potrà esercitare i diritti sociali, ad es. non potrà votare, ma in quanto proprietario potrà rivendere l'azione girandola ad altra persona; ma se vuole esercitare tutti i diritti sociali, basterà che si rechi presso la società chiedendo l'annotazione del suo nome sui libri sociali; la società, dopo aver verificato che ci sia una serie continue di girate provvederà ad eseguire l'annotazione.
Bisogna notare, però, che l'art. 2355 c.c. comma 3 non dispone che alla presentazione dell'azione da parte del socio - giratario ( colui cioè che è indicato come ultimo nella serie di girate), la società annoti il suo nome nel libro dei soci, ma dispone che tale socio " ha diritto ad ottenere l'annotazione" , e già da questo momento può esercitare i diritti sociali; tuttavia il citato articolo, per non cadere in contraddizione con la regola dell'art. 2021 c.c. dispone che la società è "obbligata" ad aggiornare il libro dei soci.
Come si vede l'iscrizione del nome del nuovo socio nel libro dei soci non è una regola assoluta per l'esercizio dei diritti sociali, potendo avvenire anche in un secondo momento, oppure non avvenire affatto nel caso in cui la società non adempia a tale obbligo che pure la legge gli impone.
Il trasferimento delle azioni di regola avviene quando queste sono state completamene liberate. Se però le azioni non sono state ancora del tutto liberate, l'alienante risponde in solido con l'acquirente per i versamenti residui.

Il trasferimento delle azioni, è libero.
Abbiamo visto, però, che la legge può imporre dei limiti alla circolazione delle azioni, come nel caso delle azioni con prestazioni accessorie. Oltre questi limiti legali, la società può stabilire altri limiti alla circolazione attraverso delle clausole, ma solo nel caso di azioni nominative ed in quello di mancata emissione dei titoli azionari, lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il loro trasferimento e può, per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società, vietarne il trasferimento.
Vediamo allora le clausole più frequenti.

a) clausole di gradimento; come si vede si tratta di un “gradimento motivato”, cioè la società indica le condizioni alle quali vuole il trasferimento del titolo, ma possiamo chiederci se siano possibili le clausole di “mero gradimento”, cioè di clausole che subordinano il trasferimento dell’azione all’approvazione della società, senza però specificare a quali condizioni dovrà essere ammesso, gradito, il nuovo socio. In passato la questione era dubbia, ma ora è stato esplicitamente ammessa dalla legge la validità di dette clausole, ma queste sono inefficaci se non prevedono, a carico della società o degli altri soci, un obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso dell'alienante.
b) clausole di prelazione: anche queste possono essere previste dallo statuto; in tal caso gli altri soci devono essere preferiti a parità di condizioni, nell'acquisto delle azioni.

2355. Circolazione delle azioni.
2022. Trasferimento.
2021. Legittimazione del possessore.
2356. Responsabilità in caso di trasferimento di azioni non liberate.
2355-bis. Limiti alla circolazione delle azioni.

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