Circolazione delle azioni |
Come abbiamo già visto, le azioni si caratterizzano rispetto alle quote, per la facilità con cui possono essere trasferite da una persona a un'altra, abbiamo circolazione delle azioni proprio nel caso in cui si voglia trasferire il diritto contenuto dell'azione.
Secondo l'opinione dominante le azioni sono dei titoli di credito, e
quindi ne seguono le regole di circolazione; ricordiamo che i titoli di credito
si caratterizzano anche per il fenomeno dell’incorporazione, nel senso che il
diritto o i diritti relativi a un determinato credito si incorporano del
documento cartaceo che li rappresenta.
In un video pubblicato su dirittoprivatoinrete.it, paragono il diritto di
credito a una fetta di prosciutto che è infilata in un panino, dove il panino e
il documento cartaceo, mentre il diritto di credito…è il prosciutto.
Da questo si capisce che per trasferire il diritto (in questo caso il diritto di proprietà sull'azione) sarà comunque necessario trasferire il possesso del documento. |
Ovviamente stiamo parlando dei casi in cui l'azione è rappresentata da un titolo azionario, e non dei casi in cui si è scelta la strada di non emettere titoli azionari. Qui possiamo avere due ulteriori possibilità;
a) la società ha
deciso di non emettere titoli: il trasferimento si avrà con l’iscrizione
del nome del nuovo socio sul libro dei soci, non bisogna consegnare
nulla, perché i titoli non sono stati emessi, e il trasferimento avrà
effetto proprio dal momento dell’iscrizione; |
Avendo chiarito che
stiamo parlando del trasferimento dei titoli azionari, dobbiamo distinguere le
azioni al portatore, dalle azioni nominative.
Nelle azioni al portatore non è indicato il titolare del diritto, e
quindi il trasferimento avverrà molto semplicemente consegnando il titolo al
nuovo azionista; basterà quindi la semplice consegna.
Più complicata è la procedura per trasferire le azioni
nominative, perché su queste azioni è indicato anche il nome del
proprietario del titolo, cioè dell'azionista.
Si capisce allora come non basterà la semplice consegna per trasferire il
titolo, ma sarà anche necessario che il nome del nuovo azionista, che ha
acquistato l'azione, risulti anche sul titolo che è stato trasferito.
Abbiamo quindi due modi per trasferire le azioni nominative, il primo, più usato, consiste nella girata, che dovrà essere autenticata da un notaio o da un agente di cambio. |
Ricordiamo che con la girata il vecchio azionista indica sul titolo il nome del nuovo azionista, e firma questa dichiarazione. Sarà proprio la firma di chi trasferisce il titolo che dovrà essere autenticata dal notaio oppure da un agente di cambio.
L'altro sistema è quello del transfer,
che è un po' più complicato di quello che abbiamo visto con la girata: oltre alla consegna del titolo, sarà anche necessario
riportare il nome dell'acquirente sia sull'azione, sia sul libro dei soci. In
alternativa si può rilasciare una nuova azione con il nome del nuovo socio (art.
2022).
Il transfert avviene attraverso la sostituzione del nome del vecchio
azionista con quello del nuovo e viene effettuata direttamente dalla società che
ha emesso il titolo, su richiesta dell'acquirente oppure di chi ha alienato il
titolo. La società verifica che siano state osservate le formalità che la legge
prevede, e poi svolge l'operazione che è detta transfert.
Come si è visto attraverso la doppia intestazione, vi è una nuova indicazione del nome del nuovo socio sul libro dei soci e sull'azione, ed è quindi rispettata la regola di cui all'art. 2021 c.c. secondo cui il possessore di un titolo nominativo è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato, quando vi sia l'intestazione del suo nome sul titolo e sul registro della società emittente.
Che succede quando, in caso di girata, il nome del nuovo socio non sia stato ancora riportato sul libro dei soci? |
Il socio non potrà
esercitare i diritti sociali, ad es. non potrà votare, ma in quanto proprietario
potrà rivendere l'azione girandola ad altra persona; ma se vuole esercitare
tutti i diritti sociali, basterà che si rechi presso la società chiedendo
l'annotazione del suo nome sui libri sociali; la società, dopo aver verificato
che ci sia una serie continue di girate provvederà ad eseguire l'annotazione.
Bisogna notare, però, che l'art. 2355 c.c. comma 3 non dispone che alla
presentazione dell'azione da parte del socio - giratario ( colui cioè che è
indicato come ultimo nella serie di girate), la società annoti il suo nome nel
libro dei soci, ma dispone che tale socio " ha diritto ad ottenere
l'annotazione" , e già da questo momento può esercitare i diritti sociali;
tuttavia il citato articolo, per non cadere in contraddizione con la regola
dell'art. 2021 c.c. dispone che la società è "obbligata" ad aggiornare il libro
dei soci.
Come si vede l'iscrizione del nome del nuovo socio nel
libro dei soci non è una regola assoluta per l'esercizio dei diritti sociali,
potendo avvenire anche in un secondo momento, oppure non avvenire affatto nel
caso in cui la società non adempia a tale obbligo che pure la legge gli impone.
Il trasferimento delle azioni di regola avviene quando queste sono state
completamene liberate. Se però le azioni non sono state ancora del tutto
liberate, l'alienante risponde in solido con l'acquirente per i versamenti
residui.
Il trasferimento delle
azioni, è libero.
Abbiamo visto, però, che la legge può imporre dei limiti alla circolazione
delle azioni, come nel caso delle azioni con prestazioni accessorie. Oltre
questi limiti legali, la società può stabilire altri limiti alla circolazione
attraverso delle clausole, ma solo nel caso di azioni nominative ed in quello di
mancata emissione dei titoli azionari, lo statuto può sottoporre a particolari
condizioni il loro trasferimento e può, per un periodo non superiore a cinque
anni dalla costituzione della società, vietarne il trasferimento.
Vediamo allora le clausole più frequenti.
a)
clausole di gradimento;
come si vede si tratta di un “gradimento motivato”, cioè la
società indica le condizioni alle quali vuole il trasferimento del
titolo, ma possiamo chiederci se siano possibili le clausole di “mero
gradimento”, cioè di clausole che subordinano il trasferimento
dell’azione all’approvazione della società, senza però specificare a
quali condizioni dovrà essere ammesso, gradito, il nuovo socio. In
passato la questione era dubbia, ma ora è stato esplicitamente ammessa
dalla legge la validità di dette clausole, ma queste sono inefficaci se
non prevedono, a carico della società o degli altri soci, un obbligo di
acquisto oppure il diritto di recesso dell'alienante. b) clausole di prelazione: anche queste possono essere previste dallo statuto; in tal caso gli altri soci devono essere preferiti a parità di condizioni, nell'acquisto delle azioni. |
Articoli di riferimento circolazione
2355. Circolazione
delle azioni.
2022.
Trasferimento.
2021.
Legittimazione del possessore.
2356.
Responsabilità in caso di trasferimento di azioni non liberate.
2355-bis. Limiti
alla circolazione delle azioni.
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