La revisione legale dei conti
Come abbiamo visto il controllo contabile della società in
passato era affidato al collegio sindacale, mentre ora (d.lgs. 39\2010), è
affidato quasi sempre a soggetti specializzati, e cioè i revisori legali o le
società di revisione. Abbiamo anche detto in tal modo si cerca di ottenere un
controllo più imparziale da parte di soggetti esterni alla società, appunto i
revisori contabili.
La nomina
Cominciamo a vedere come si nominano i revisori contabili o le società di
revisione incaricate di effettuare la revisione legale dei conti. È possibile
che questi soggetti siano stati già indicati nell'atto costitutivo, come dispone
l'articolo 2328; nel caso in cui questo non fosse avvenuto, la decisione sulla
scelta dei revisori spetta all'assemblea, su proposta motivata dell'organo di
controllo della società, per esempio il collegio sindacale del sistema
tradizionale.
L'assemblea stabilisce il corrispettivo spettante al revisore o alla società di
revisione.
Le caratteristiche dell’incarico.
L'incarico dura tre esercizi, e l’assemblea può revocare l'incarico ai revisori
solo quando vi sia una giusta causa, e dopo aver sentito l'organo di controllo.
D'altro canto i revisori possono anche dimettersi dall'incarico, e salvi i danni
che eventualmente hanno provocato con questa decisione, le dimissioni
dall'incarico devono essere effettuate in maniera tale da consentire alla
società sottoposta alla revisione di provvedere alla nomina di altri revisori, a
meno che il motivo delle dimissioni sia dovuto da un impedimento grave e provato
dal revisore.
In ogni caso cessata l'attività di revisione, l'assemblea dovrà nominare i nuovi
soggetti che dovranno svolgere l'incarico.
Può darsi però, che le dimissioni non siano frutto di una volontà unilaterale
dei revisori, ma siano state concordate con la società, oppure si sia giunti ad
una risoluzione consensuale del contratto; in questo caso le funzioni di
revisione saranno svolte dai vecchi revisori fino al momento in cui la
deliberazione di conferimento del nuovo incarico sarà diventata efficace, e
comunque le funzioni dei vecchi revisori non potranno essere protratte per oltre
sei mesi dalla data di dimissioni o dalla risoluzione del contratto.
Le caratteristiche di professionalità e indipendenza dei revisori.
Abbiamo già visto (art. 2409 bis), che i revisori, per
poter svolgere tale compito, devono essere iscritti in un apposito registro.
In questo registro (d. lgs.88\98), possono iscriversi le persone fisiche che
posseggano determinati requisiti di professionalità e che abbiano anche superato
un esame di ammissione. Nel registro possono iscriversi anche le società di
revisione, costituite come società di persone o di capitali, che abbiano come
oggetto esclusivo la revisione o l’organizzazione contabile delle imprese e
sempre che posseggano determinati requisiti previsti dallo stesso d.lgs. 88\98.
I revisori devono indipendenti dalla società che gli ha
conferito l’incarico, e correttezza nel suo svolgimento.
I soggetti abilitati all'esercizio della revisione devono rispettare i principi
di deontologia professionale, di riservatezza segreto professionale elaborati
dalle associazioni professionali e approvate dal ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob.
I revisori, inoltre, devono essere indipendenti dalla società, e in nessun modo
devono essere coinvolti il suo processo decisionale.
È stato poi previsto che quando i rapporti fra revisori legali e società
rischiano di far venir meno la necessaria indipendenza fra revisori e la
società, questi ultimi non devono svolgere la revisione.
Ricordiamo ad esempio il caso in cui fra revisori legali e società di revisione
vi siano rapporti di natura finanziaria, di affari, o di lavoro, e la legge si
preoccupa anche di specificare che non basta un qualsiasi rapporto di lavoro o
di affari o anche di prestazione di servizi diversi dalla revisione legale, ma
per impedire lo svolgimento dell'attività di revisione, è anche necessario che
questi rapporti facciano ritenere ad un terzo informato, obiettivo ragionevole
che non vi sia la necessaria indipendenza fra revisori e società di revisione.
D'altro canto, per rafforzare la responsabilità degli stessi revisori, è
previsto che questi si debbano dotare di procedure idonee a prevenire e a
rilevare tempestivamente le situazioni che possono comprometterne
l'indipendenza. Osserviamo ancora che la società potrebbe avere comunque un'arma
contro i revisori, e questa si sostanza nel corrispettivo che la società deve ai
revisori. Per impedire che il corrispettivo possa minare l'indipendenza dei
revisori, è stabilito che questo non può essere subordinato a nessuna
condizione, non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione,
e nemmeno può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla
revisione alla società che conferisce l'incarico, dalle sue controllate e
controllanti, da parte del revisore legale o della società di revisione legale o
della loro rete. D'altro canto lo stesso corrispettivo deve essere determinato
in maniera tale da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori.
L’attività dei revisori.
Abbiamo visto come si nominano i revisori legali, e quali regole ha ideato il
legislatore per garantire la loro indipendenza dalla società.
Ora vediamo come i revisori devono svolgere il loro incarico; la legge sul punto
precisa che la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione
adottati dalla commissione europea ai sensi dell'articolo 26, paragrafi uno e
due, della direttiva comunitaria numero 43 del 2006.
La parte più importante dell'attività dei revisori è indicata dall'articolo 14
del decreto legislativo 39\2010; in primo luogo i revisori legali esprimono con
un'apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio
consolidato, per le società che debbano redigerlo.
Il controllo però non si limita al solo bilancio, perché i revisori devono anche
verificare nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità
sociale, e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture
contabili. Sempre l'articolo 14, al comma due, disciplina in maniera
particolareggiata il contenuto della relazione che i revisori svolgono sul
bilancio. Di questa relazione interessano dei particolari aspetti, perché i
revisori possono esprimere un giudizio favorevole sul bilancio nella loro
relazione, e in tal caso dichiareranno che questo è conforme alle norme che
disciplinano la relazione, e rappresenta in modo che si ritiene corretto la
situazione patrimoniale finanziaria della società e il risultato economico
dell'esercizio. In altre parole i revisori non avranno alcun rilievo sul
bilancio della società. Se però i revisori esprimono un giudizio sul bilancio
con dei rilievi, oppure direttamente un giudizio negativo o ancora dichiarino
l'impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i
motivi della decisione. Ovviamente i revisori per svolgere adeguatamente il loro
incarico, dovranno avere dagli amministratori tutti documenti le notizie
necessarie.
La responsabilità dei revisori.
In merito alla responsabilità, osserviamo che questi
rispondono in solido tra loro e anche in solido con gli amministratori per i
danni derivanti dall'inadempimento dei loro doveri. Tale responsabilità dei
revisori si avrà nei confronti della stessa società ha conferito l'incarico di
revisione legale, i suoi soci e i terzi.
Saranno anche responsabili per i danni, il responsabile della revisione, i
dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile. Tale
responsabilità sarà solidale, tra loro e con la stessa società di revisione
legale per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei
confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi
danneggiati. L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili che abbiamo
visto si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di
revisione sul bilancio esercizio, o consolidato, emessa al termine dell'attività
di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento
Articoli di riferimento.
Articoli da 9 a 15 del d.lgs. 39\2010.
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