Finanziamento destinato ad uno specifico affare

 Passiamo ora alla seconda ipotesi prevista dall'art. 2447 bis c.c. diversa nei presupposti e nella funzione e  più attenta ai profili finanziari dell'esercizio dell'impresa.
In questo caso si ipotizza un finanziamento per uno specifico affare, e quindi l'ingresso di nuovi mezzi finanziari nella società, ovviamente provenienti da terzi, il cui rimborso dovrà avvenire principalmente con i ricavi dell'affare stesso.

in questo caso una separazione patrimoniale sussiste esclusivamente a livello dei proventi nella fase di incasso, e di eventuali giacenze presso la società prima del versamento al finanziatore che devono essere e restare distinti dall'intero suo patrimonio.
A tal fine sono  necessari sistemi di incasso e contabilizzazione idonei ad individuare in ogni momento questi proventi ( art. 2447 decies c.c. )

Come si vede anche in questo caso c'è la nascita di un patrimonio separato, ma questo sorge solo per i proventi dell'affare stesso, che andranno destinati al finanziatore dell'affare. Ciò è vero sia per i proventi dell'affare, che andranno al finanziatore, ma anche delle obbligazioni sorte nei confronti del finanziatore, cui risponde solo il patrimonio separato, salvo che la società abbia prestato garanzie per il rimborso del finanziamento.

La separazione è possibile quando:

1  la copia del contratto relativa al finanziamento dello specifico affare sia depositata per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese
2  la società adotti sistemi di incasso e di contabilizzazione idonei ad individuare in ogni momento i proventi dell’affare ed a tenerli separati dal restante patrimonio della società

I creditori sociali sino a quando il finanziamento non è stato rimborsato, o fino al rimborso del finanziamento ( o alla scadenza del termine massimo previsto per il rimborso) non hanno azione, non solo sui proventi dell'affare, ma anche sui beni strumentali della società che sono serviti per il compimento dell'operazione.

In caso di liquidazione giudiziale della società, non viene meno la separazione, ma se non è più possibile, sempre a causa della liquidazione giudiziale, la continuazione o la realizzazione dell'operazione, i finanziatori dello specifico affare potranno insinuarsi nel fallimento come creditori, al netto delle somme da loro già percepite.

A differenza di quanto accade nel caso di patrimonio destinato ad uno specifico affare di cui abbiamo già parlato, in questa ipotesi non posso essere emessi titoli rappresentativi del finanziamento, destinati alla circolazione.
 

2447-bis. Patrimoni destinati ad uno specifico affare.
2447-decies. Finanziamento destinato ad uno specifico affare.

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