Strumenti finanziari emessi a favore dei prestatori di lavoro
Oltre agli strumenti finanziari che abbiamo visto, la società può emettere, oltre alle azioni, anche strumenti finanziari a favore dei suoi dipendenti o di società da lei controllate ( art. 2349 c.c.).
Questi strumenti sono analoghi a quelli previsti dall'ultimo comma dell'art.
2346 c.c. poiché anche qui si prevede che devono essere forniti di diritti
patrimoniali o anche amministrativi e anche in questo caso si prevede che non
possono votare nell'assemblea generale degli azionisti;
diversi dalle azioni, secondo l'art. 2351 c.c. possono essere dotati del diritto
al voto su argomenti specificamente indicati e può essere ad essi riservata,
secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente
indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o
di un sindaco. Nel caso in cui abbiano diritti amministrativi possono essere
previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti
attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di
decadenza o riscatto
Le differenza rispetto agli strumenti finanziari di cui cui siamo già occupati sta sostanzialmente nelle modalità della loro emissione.
È espressamente previsto, infatti, che la competenza spetta all'assemblea
straordinaria (mentre per gli altri tipi la legge non indica espressamente
l'organo competente).
Dalla comparazione del primo e del secondo comma dell'art. 2349, inoltre, sembra
emergere che anche in questo caso (come accade per l'emissione di azioni a
favore dei prestatori di lavoro) l'emissione avviene come particolare
destinazione degli utili e ciò costituisce un'altra differenza con al categoria
prevista dall'art. 2346 c.c. dove non è specificata la causa dell'emissione.
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