Acquisto da parte della società di beni di soci e amministratori

Abbiamo visto prima le regole in merito al conferimento di beni in natura o crediti, che sostanzialmente si risolvono o in una relazione che certifichi l'effettivo valore di questi beni, o in regole che scongiurino il rischio che questi beni siano sopravvalutati.

Tutto questo perché il capitale sociale costituisce la principale garanzia per i creditori della società, ma in realtà è tutto il patrimonio della società che costituisce la garanzia per i creditori sociali, di cui indubbiamente il capitale sociale è la parte più importante.

E allora la preoccupazione del legislatore non può essere solo quella di garantire l'effettivo valore del capitale sociale, ma anche del patrimonio della società.

Una norma posta a garanzia dell’effettività del patrimonio sociale riguarda proprio il caso in cui la società acquisti dei beni che però sono di proprietà dei soci o degli amministratori


Non ci vuole molto a capire qual è il rischio di un’operazione del genere, perché se è pur vero che la società è un soggetto diverso rispetto ai soci e agli amministratori, è anche vero che questi ultimi hanno una grande influenza sulle scelte della società, e allora ben può accadere che quando la società acquisti beni di soci e amministratori, li sopravvaluti, con l'evidente rischio che il patrimonio della società appaia essere ben superiore a quello effettivo.

L'articolo 2343 bis, prevede proprio questa eventualità, e sottopone questi acquisti ha una particolare procedura, che non scatterà ogni caso, ma solo quando la società:
a) avrà acquistato beni o crediti da soci o amministratori, promotori o fondatori per un corrispettivo pari o superiore a un decimo del capitale sociale;
b) l'acquisto sia avvenuto entro i due anni dall’iscrizione della società nel registro delle imprese.

Se vi sono queste due condizioni il venditore, cioè i soci o gli amministratori, deve presentare una relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale relativa ai beni venduti.
Ricordiamo che grazie alla modifica dell’art. 2343 bis, dovuta al d.l. 91\2014 convertito con modifiche dalla l. 116\2014  l’alienante può, al posto della relazione giurata può presentare la documentazione di cui all'articolo 2343-ter primo e secondo comma contenente la descrizione dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione che tale valore non è inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere indicato.
Redatta la relazione, bisognerà depositarla nella sede della società durante i 15 giorni che precedono l'assemblea ordinaria.

Si terrà, quindi l'assemblea ordinaria, che potrà autorizzare l'acquisto.

Intervenuta l'autorizzazione all'assemblea, entro 30 giorni il verbale dell'assemblea corredato dalla relazione dell'esperto nominato dal tribunale, deve essere depositato a cura degli amministratori presso il registro delle imprese.

Questa procedura, però, non dovrà essere eseguita nei casi in cui gli acquisti siano da considerarsi normali nell'ambito delle operazioni correnti della società, né nelle ipotesi di acquisti effettuati nei mercati regolamentati o sotto il controllo dell'autorità governativa, e ciò per evitare di intralciare eccessivamente la normale gestione e la società.

Se gli amministratori non rispettano la procedura di cui abbiamo parlato, saranno solidalmente responsabili per i danni causati alla società e ai terzi insieme all'alienante, cioè al socio o all'amministratore che ha venduto il bene alla società.

A commento di questa procedura, possiamo solo osservare che l'acquisto intervenuto senza l'autorizzazione è comunque valido, salvo il risarcimento del danno eventualmente provocato, e che comunque sembra strano che il legislatore abbia voluto limitare questa procedura solo ai primi due anni di vita della società, come se poi negli anni successivi un rischio come quello che abbiamo esposto non possa ancora sussistere.

2343-bis. Acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori.

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