3 Domande sulle obbligazioni Nelle risposte, in grassetto la risposta esatta;
21) Tizio deve a Caio la somma di € 1000, e si era stabilito che il
pagamento sarebbe avvenuto il giorno 20 aprile; il giorno stabilito,
però, Tizio non si presenta a pagare questi € 1000, ma addirittura si
presenta un anno dopo, anche se il pagamento avviene comunque il 20
aprile. Caio a questo punto pretende gli interessi su questi € 1000, ma
Tizio si oppone, sostenendo di dovere solamente i € 1000, e niente di
più, visto che la sua era un'obbligazione di valuta e non di valore;
Caio invece insiste di volere tutti gli interessi di € 1000, dal giorno
in cui gli ha dato questa somma di danaro, fino al giorno della
effettiva restituzione; chi ha ragione?
a) hanno torto tutti e due, ma solo in parte. Effettivamente non era stata convenuta alcuna clausola in merito agli interessi, ed è anche vero che si tratta di un'obbligazione di valuta (pecuniaria di valuta) e non un'obbligazione di valore, e di conseguenza Tizio deve esattamente a Caio € 1000, e non un centesimo di più; è anche vero però che Tizio non ha pagato alla scadenza, e quindi deve gli interessi che si sono maturati dal giorno della scadenza fino al giorno dell'effettivo pagamento;
b) Tizio ha perfettamente ragione, non deve assolutamente nulla di più
di € 1000 a Caio, e soprattutto non gli deve gli interessi, e ciò perché
da un lato si tratta di un’obbligazione di valuta e non di valore, e
dall'altro tali interessi non erano stati pattuiti;
c) Caio ha perfettamente ragione, deve avere, infatti, tutti gli
interessi dal momento in cui è sorta l'obbligazione fino al momento
dell'effettivo pagamento, ma questi interessi devono dividersi in due
categorie diverse, i primi dal giorno della nascita dell'obbligazione
fino alla scadenza del 20 aprile sono interessi compensativi, i secondi,
e cioè dal giorno del mancato pagamento fino al giorno dell'effettivo
pagamento, sono interessi di natura moratoria, perché è evidente che
Tizio non ha adempiuto nel giorno stabilito, e quindi è automaticamente
in mora;
22) Tizio è alla guida della sua autovettura, e facendo manovra, urta
un'altra autovettura, producendo un'ammaccatura abbastanza rilevante
dello sportello dell'altra autovettura; l'autovettura era ovviamente di
proprietà di Caio, i due però trovano subito un accordo, evitando di
ricorrere alle assicurazioni. Tizio s’impegna a pagare il valore dello
sportello dell'auto di Caio, oltre le spese di manodopera per il
montaggio. Complessivamente la somma dovuta da Tizio a Caio è di
cinquecento euro, e Tizio si impegna a versare immediatamente questa
somma; ma dopo questa promessa, Tizio non versa a Caio un bel niente; a
questo punto Caio dopo una serie di solleciti, cita in giudizio Tizio,
chiedendo il pagamento relativo alla somma necessaria per sostituire e
montare lo sportello. La cosa va per le lunghe, e a un certo punto Caio,
capendo che la causa sarebbe andata male per lui, decide di
pagare la somma che aveva
originariamente promesso, e cioè i cinquecento euro, offrendosi anche di
pagare le spese legali che Caio aveva sostenuto fino a quel momento.
Caio però rifiuta il pagamento di cinquecento euro, dicendo che dopo un
anno e mezzo, il prezzo dello sportello e della relativa manodopera era
aumentato, e quindi se voleva chiudere la questione, doveva versare €
600; Tizio si rifiuta sostenendo che in realtà la somma dovuta era
comunque di cinquecento euro, e accusa anche di malafede Caio, che
voleva avere più di quello che gli spettava, tanto più che lo stesso
Tizio si era dichiarato disponibile a pagare anche le spese legali della
causa; chi ha ragione?
a) ha ragione certamente Tizio; è vero, infatti, che in un primo momento
non si è comportato correttamente non pagando i cinquecento euro, ma
dopo però ha rimediato suo errore, chiedendo a Caio di ricevere i
cinquecento euro oltre le spese legali che sino a quel momento aveva
sostenuto; è evidente che Caio ha agito in malafede nei confronti di
Tizio, e quindi farebbe bene a prendersi i suoi cinquecento euro oltre
le spese legali che Tizio si è dichiarato pronto a pagare;
b) ha ragione Tizio, l'obbligazione, infatti, aveva a oggetto
cinquecento euro, e quindi anche se la cosa è andata per le lunghe, Caio
deve sempre avere cinquecento euro; di conseguenza il rifiuto di Caio di
prendersi cinquecento euro è illegittimo, perché tanto gli spetta, tanto
più che Tizio si è dichiarato anche disponibile a pagargli integralmente
le spese legali sostenute; c) ha ragione Caio, infatti in questo caso l'oggetto dell'obbligazione non erano i cinquecento euro, ma la riparazione dello sportello; ora nel momento in cui Tizio si è dichiarato pronto a pagare questo sportello, il valore di questa riparazione era nel frattempo cambiato, e quindi Tizio deve completamente risarcire Caio del danno subito, risarcimento che non ci sarebbe se Tizio desse a Caio una somma di danaro inferiore a quella che serve per sostituire lo sportello vecchio, e montare il nuovo;
23) Tizio e Caio sono amici, e Caio parte per un lungo viaggio; Caio ha
dei figli, e regolarmente gli manda dei soldi per provvedere al loro
sostentamento, ma sfortunatamente mentre è all'estero muore in un
incidente, lasciando così privi di sostentamento i figli.
a) hanno ragione i figli di Caio, perché qui evidentemente si tratta di
un’obbligazione naturale, di conseguenza è vero che Tizio non aveva
nessun obbligo nei confronti dei figli Caio, ma è anche vero che poiché
lui ha ritenuto esistere un obbligo morale nei confronti dei figli del
suo amico, una volta che spontaneamente ha dato i soldi a questi ragazzi
non ha poi azione per richiedere la restituzione della somma prestata;
b) ha ragione Tizio, perché evidentemente la situazione di bisogno dei
figli del suo amico è finalmente cessata; i figli dell'amico, infatti,
sono tornati nel pieno possesso del patrimonio del defunto padre, e di
conseguenza è giusto che restituiscano i soldi a Tizio;
c) Tizio ha ragione, perché non era obbligato in nessun modo a dare
questi soldi ai figli Caio; sostanzialmente lui non fa altro che
chiedere una ripetizione dell'indebito, che gli deve essere corrisposta
dai figli dell'amico Caio;
24) Tizio deve avere € 1000 dal suo debitore Caio e li potrà riscuotere
solamente fra sei mesi, ma ha bisogno di soldi subito, e non può
aspettare i sei mesi; allora va da Sempronio, e gli propone l'acquisto
del credito; in altre parole vende il suo credito per € 850; Sempronio
accetta, gli dà € 850; si stabilisce inoltre che la cessione è fatta pro
solvendo. Accade però che Tizio alla scadenza del credito non riesce a
recuperare i € 1000, e quindi si rivolge Tizio chiedendo che sia lui a
pagare i € 1000, visto che la cessione era stata fatta pro solvendo, ma
Tizio si oppone, sostenendo di essere pronto a restituirgli gli € 850
ricevuti, ma non a versare
il valore interno del credito che è appunto di € 1000; chi ha ragione?
a) ha ragione Sempronio, infatti Tizio ha garantito la solvibilità del
debitore Caio, e Caio non ha pagato, e nemmeno è stato possibile
recuperare questi soldi. Poiché Tizio aveva garantito la solvibilità del
debitore Caio, e non è stato possibile recuperare i soldi da Caio, è
giusto che sia lui che paghi i € 1000;
b) ha ragione Tizio, ma non nella maniera che pensa lui; e Tizio non
deve proprio niente a Sempronio, perché è vero che la cessione è stata
fatta pro solvendo, ma è anche vero che Sempronio accettando il
contratto di cessione del credito si è anche accollato il rischio
dell'insolvenza del debitore Caio; tutt'al più potrà chiedere a Tizio il
rimborso delle spese sostenute per cercare di recuperare il credito
dalle mani del debitore Caio, ed è infatti in questo senso che deve
essere intesa la cessione pro solvendo; c) ha ragione Tizio; infatti il prezzo della cessione è stato di € 850, e la garanzia che ha Tizio fornito non si riferisce tanto al fatto che lui garantisse l'integrale pagamento del debito da parte del debitore Caio, ma dal fatto che nei casi in cui Caio non avesse pagato, e non fosse stato possibile per Sempronio recuperare il suo credito, Tizio gli avrebbe restituito il prezzo della cessione del credito, appunto gli € 850;
25) Tizio deve avere € 1000 dal suo debitore Caio ma servendogli i
soldi immediatamente e non potendo aspettare la scadenza del credito che
è tra sei mesi, decide di vendere il suo credito, e allora si reca da
Sempronio, chiedendogli se vuole acquistare questo credito a € 850;
Sempronio accetta, e gli dà gli € 850.
a) fermo restando che Tizio è sostanzialmente un disonesto, perché ha
venduto il credito a più persone, e nel caso di Mevio non poteva proprio
farlo perché non era più creditore; evidentemente fra Sempronio e Mevio
prevarrà Sempronio, perché il contratto è stato fatto prima con
Sempronio, e poi con Mevio; in altre parole il contratto stipulato con
Mevio è nullo, perché Tizio ha trasmesso un diritto che non aveva più, e
quindi sarà Sempronio il vero creditore; b) Mevio ha torto, perché effettivamente è stato molto veloce a notificare immediatamente l'avvenuta cessione del credito al debitore, ma questi prima della notifica aveva già accettato la cessione del credito effettuata nei confronti di Sempronio, e quindi sarà Sempronio a prevalere nei confronti di Mevio; certo è che Mevio potrà chiedere i danni a Tizio, perché ha stipulato un contratto di cessione del credito con una persona, Tizio, che non era realmente il creditore;
c) Mevio ha ragione, anche se effettivamente il vero creditore è
Sempronio e non lui; la ragione di Mevio sta nel fatto che lui ha
notificato l'avvenuta cessione del credito al debitore, prima che
Sempronio l'avesse fatto. E poiché in caso di cessione del credito
quella che conta è la notifica della cessione, e non altri atti che
possono semplicemente indicare una presa di coscienza da parte del
debitore dell'avvenuta cessione, è Mevio che dovrà essere pagato dal
debitore, mentre Sempronio potrà certamente chiedere i danni Tizio;
26) Tizio è creditore di Caio, per una somma di danaro pari a € 1000; un
bel giorno si presenta da lui Sempronio con i soldi, cioè con i € 1000
che Caio deve Tizio, e gli dice: "ciao Tizio, io sono Sempronio, e so
che sei il creditore di € 1000 nei confronti di Caio; bene qui ci sono i
€ 1000, sono pronto a pagare, li vuoi questi soldi? " .
a) ha ragione Caio, perché è vero che Sempronio ha pagato il debito che lui aveva nei confronti del creditore Tizio, ma è anche vero che Sempronio non ha chiesto di surrogarsi nella posizione dello stesso creditore Tizio, e Tizio non ha eseguito alcuna surroga della sua posizione di creditore a favore di Sempronio; di conseguenza il pagamento effettuato da Sempronio avrà avuto l'effetto di estinguere l'obbligazione che Tizio aveva nei confronti di Caio, ma non di sostituire Sempronio a Tizio nella posizione di creditore;
b) ha ragione Sempronio, il fatto che lui si sia presentato da Tizio
offrendosi di pagare, e Tizio abbia accettato questo pagamento, che
poteva anche rifiutare di fare, dimostra implicitamente che lo stesso
Tizio aveva la volontà di surrogare Sempronio nella sua posizione di
creditore, tanto è vero che Tizio ha pure rilasciato una quietanza di
pagamento a Sempronio, e il fatto di aver rilasciato la quietanza vuol
dire anche che Tizio ha surrogato Sempronio nella sua posizione di
creditore;
c) ha ragione Caio, è evidente, infatti, che l'operazione compiuta da
Sempronio si può inquadrare nell'ambito delle obbligazioni naturali; è
accaduto infatti che Sempronio, senza alcuna sollecitazione da parte di
Caio, si è presentato spontaneamente a Tizio per estinguere
l'obbligazione dello stesso Caio; se ha fatto questo evidentemente lo ha
fatto per un qualche motivo morale o sociale, probabilmente perché era
molto amico dello stesso Caio; ora però sappiamo che quando si adempie
ad un'obbligazione naturale non è possibile chiedere la ripetizione, e
quindi Sempronio non può chiedere i soldi a Caio, fermo restando però
che Caio qualcosa dovrebbe dare a Sempronio, visto che lo ha liberato da
un debito;
27) Tizio è creditore di Caio, per la somma dei soliti € 1000; ora Caio
è a sua volta creditore di Sempronio, sempre per € 1000, e quindi ha
l'idea di far diventare Sempronio debitore al posto suo nei confronti
del creditore Tizio;
a) ha ragione Tizio, e infatti l'articolo 1235 del codice civile dice
che ogni qualvolta si sostituisce un debitore ad un altro, ed è questo
il caso, si ha novazione soggettiva; di conseguenza il vecchio rapporto
obbligatorio si è estinto, e ne è nato uno nuovo tra Tizio e Sempronio,
e di conseguenza Sempronio non potrà appellarsi ai suoi rapporti
particolari con il creditore Caio, perché comunque lui è subentrato in
un rapporto obbligatorio precedente, quello fra Tizio e Caio, che nel
frattempo si è estinto; di conseguenza Sempronio dovrà pagare Tizio, ma
comunque ciò non significa che non possa far valere i suoi diritti nei
confronti di Caio;
b) ha ragione Tizio, com’è noto la delegazione si presenta sempre in
forma pura, cioè non si tiene conto sia del rapporto di valuta, sia del
rapporto di provvista; Sempronio quindi è subentrato del vecchio
rapporto obbligatorio, senza necessariamente farlo estinguere, ma dovrà
pagare e eventualmente presentare le sue rimostranze al suo creditore
Caio; c) ha ragione Sempronio, è vero, infatti, che la delegazione si presenta prevalentemente in forma pura, ma è anche accaduto che nel contratto di delegazione e nella stessa delegazione si è fatto espresso riferimento al rapporto di provvista, e quindi tale rapporto è diventato rilevante nei rapporti fra Tizio e il delegato Sempronio;
28) Tizio è creditore di Caio, per la somma di € 1000; un bel giorno si
presenta da lui Sempronio, e si offre di pagare i € 1000; Tizio accetta,
e Sempronio seduta stante gli dà i € 1000, ricevendo regolare quietanza
da parte di Tizio, che lo nomina anche nuovo creditore nei confronti di
Caio. A questo punto sorge questione fra Caio e Sempronio sul tipo di
operazione che lo stesso Sempronio ha compiuto nei confronti di Tizio;
sostanzialmente Caio sostiene che in questo caso c'è stata
un’espromissione, mentre Sempronio sostiene che si è trattato di una
diversa operazione, e che comunque lui gli deve dare i € 1000 che doveva
a Tizio; chi ha ragione?
a) evidentemente ha ragione Caio, perché dallo svolgimento dei fatti
risulta che Caio non ha delegato Sempronio a pagare i € 1000, e quindi
se non è delegazione è sicuramente espromissione, perché il tratto
distintivo tra delegazione e espromissione, sta nel fatto che
nell'espromissione il terzo di sua iniziativa va dal
creditore, mentre nella delegazione ha avuto, appunto, la
delegazione da parte del debitore, e quindi come delegato di
quest'ultimo si presenta al creditore delegatario; di conseguenza qui
abbiamo una espromissione, e si applicheranno le regole della
espromissione; b) ha ragione Sempronio; in effetti lui pagando quella somma si è fatto anche surrogare nei diritti del creditore nei confronti del debitore Caio; di conseguenza Caio sarà adesso debitore di Sempronio, e non più di Tizio, e quindi a lui dovrà dare i € 1000;
c) entrambi in realtà non hanno capito che tipo di operazione si è
svolta; non si tratta di espromissione, perché Tizio è stato
integralmente pagato da Sempronio, mentre ci sarebbe stata estromissione
se Sempronio si fosse offerto come nuovo debitore ha posto di Caio;
d'altro canto non c'è stata nemmeno surrogazione, proprio perché
Sempronio si è presentato con i soldi in mano e ha pagato, realizzando
così la figura dell'adempimento del terzo. D'altro canto è normale che
il creditore tizio rilasci quietanza a chi ha pagato, perché la
quietanza e l'unica prova e si può portare per dimostrare l'avvenuto
pagamento;
29) Caio è debitore di Tizio per la somma, pensate un po', di € 1000; a
un certo punto si ricorda che Sempronio gli deve dare € 1000, per un
vecchio debito non ancora estinto. Allora Caio, va da Sempronio, e gli
propone un contratto di accollo; Sempronio sapendo di dover dare questi
€ 1000 a Caio, ritiene di dover stipulare questo contratto e nello
stesso contratto pone una serie di condizioni circa i modi e tempi del
pagamento, e la rilevanza delle eventuali eccezioni relative al rapporto
che lui aveva ed ha con Caio; Caio accetta, e il due firmano il
contratto; il contratto poi viene portato a conoscenza del creditore
Tizio, che dichiara di volere aderire alla stipulazione fatta a suo
favore. Il giorno convenuto per il pagamento, Tizio si rivolge a
Sempronio, per ottenere quanto gli spetta, ma Sempronio si oppone al
pagamento, sostenendo che ci sono stati problemi relativi al rapporto di
provvista che lui ha con Caio; ma Tizio risponde che questi fatti non lo
interessano, che lui e il creditore, ed è anche terzo rispetto contratto
che hanno stipulato, e quindi Sempronio non può opporre le eccezioni
relative ai rapporti di
Sempronio con Caio; chi ha ragione?
a) ha ragione Sempronio, è vero, infatti, che Tizio è terzo rispetto al contratto di accollo, ma è anche vero che ha aderito alla stipulazione fatta fra i due, e quindi deve anche rispettare i termini di quel contratto; di conseguenza se nel contratto di accollo si è fatto espresso riferimento al rapporto di provvista e ad altre condizioni, questo rapporto di provvista e le altre condizioni del contratto di accollo possono essere opposte al creditore Tizio;
b) ha ragione Tizio; è generalmente accettato che il contratto di
accollo è un'espressione del più generale contratto a favore del terzo;
il creditore Tizio è un terzo rispetto al contratto di accollo, e
rispetto a tale contratto ha espresso semplicemente la sua intenzione di
aderire, ma non certo di accettare delle condizioni contrattuali nei
confronti delle quali lui è estraneo; del resto poiché il contratto a
favore del terzo è ammissibile solo se abbia effetti favorevoli nei
confronti del terzo, non si vede come un effetto sfavorevole come quello
che vorrebbe far valere Sempronio nei confronti del creditore Tizio,
possa essere opposto dallo stesso Sempronio contro Tizio;
c) ha ragione Tizio, ogni qualvolta, infatti, si conclude un contratto
di accollo, si verifica un'ipotesi di novazione soggettiva passiva; di
conseguenza il vecchio rapporto obbligatorio che esisteva fra Caio e
Sempronio si è estinto, e di conseguenza non è possibile proporre
eccezioni rispetto a un rapporto obbligatorio che ormai si è estinto;
30) Caio è debitore di Tizio, per la somma di € 1000; a certo punto si
ricorda che Sempronio gli deve dare proprio quei soldi, e allora va
dallo stesso Sempronio, proponendogli un contratto di accollo; Sempronio
accetta il contratto, dichiarandosi, nel contratto, disposto comunque
pagare questi € 1000 per Caio; a questo punto i due portano a conoscenza
del creditore Tizio il fatto che loro abbiano stipulato questo contratto
di accollo, ma Tizio sostanzialmente gli risponde che a lui dei loro
accordi non interessa assolutamente nulla, e di conseguenza chiederà
alla scadenza del credito i soldi al suo debitore
Caio. Si avvicina il giorno la
scadenza del credito, e Caio chiama Sempronio, dicendogli di portare i €
100o in adempimento del contratto di accollo ma Sempronio si rifiuta,
sostenendo che poiché il creditore Tizio non ha aderito al contratto di
accollo, questo non ha alcuna efficacia, e che quindi Caio se la vedesse
lui con il creditore Tizio; ma Caio insiste e vuole i € 1000; chi ha
ragione?
a) ha ragione Sempronio, e ciò perché effettivamente il creditore Tizio
non ha aderito al contratto di accollo, e di conseguenza questo
contratto di accollo non ha più alcuna ragione di essere; quindi Caio
non ha nessun titolo per chiedere l'adempimento di un contratto di
accollo che in realtà non esiste; b) ha ragione Caio; in effetti Sempronio non si limita semplicemente a sottoscrivere un contratto di accollo, ma si dichiara disposto comunque a pagare questi € 1000 per Caio; di conseguenza è evidente la volontà delle parti di dare anche un'efficacia semplicemente interna al contratto di accollo, e di conseguenza Sempronio si è comunque obbligato a fornire i mezzi a Caio per il pagamento;
c) ha ragione Caio; in effetti la mancata adesione al contratto di
accollo da parte del creditore Tizio, non toglie che il contratto di
accollo esista; quindi ogni qualvolta il creditore rifiuti di aderire al
contratto di accollo, questi si converte sempre e automaticamente in
accollo interno, e quindi Sempronio, indipendentemente da una qualsiasi
dichiarazione che abbia fatto in proposito, deve comunque onorare il
contratto stipulato con Caio;
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