4 Domande sulle obbligazioni Nelle risposte, in grassetto la risposta esatta;
31) il nostro amico Tizio deve dei soldi al creditore Caio, ed
esattamente gli deve la somma di € 1000. Un giorno Tizio incontra per la
strada il caro amico di Caio, Sempronio, e trovandosi i € 1000 in tasca
che deve proprio a Caio, dà questi soldi a Sempronio, dicendogli che
questi sono i soldi che deve a saldo del debito che aveva con Caio; ha
fatto bene Tizio a pagare all'amico di Caio, Sempronio?
a) ha fatto bene; Sempronio è amico di Caio, e quindi consegnerà
sicuramente i € 1000 allo stesso Caio; visti i rapporti che ci sono fra
Sempronio e Caio, il pagamento effettuato da Tizio estinguerà
sicuramente l'obbligazione che aveva nei confronti di Caio; b) Tizio può aver fatto bene a dare soldi a Sempronio, perché quasi sicuramente Sempronio consegnerà questi soldi al creditore Caio, e quindi in un modo o in un altro, si avrà l'estinzione dell'obbligazione. Ma potrebbe capitare un imprevisto, e in tal caso Tizio potrebbe essere costretto a ripetere il pagamento del debito nei confronti del suo creditore Caio;
c) Tizio ha sicuramente fatto bene a dare i soldi a Sempronio, perché il
rapporto di amicizia che intercorre tra Caio e Sempronio, può fargli
tranquillamente presumere che Sempronio sia il rappresentante di Caio e
poiché il pagamento eseguito nelle mani del rappresentante del il
creditore libera lo stesso debitore, questo pagamento è stato
regolarmente effettuato;
32) Tizio deve dei soldi a Caio, e gli deve la solita somma di € 1000;
passa un po' di tempo, e Tizio non restituisce i soldi a Caio, perché
fra i due ci sono stati dei contrasti, non tanto relativi al fatto dei
soldi, ma dovute ad altre questioni; in sostanza il problema stava nel
fatto che Tizio e Caio sono tifosi di due squadre di calcio diverse, e
questo comporta infinite discussioni tra i due. Un giorno Tizio va a un
bar con degli amici, e insieme a questi amici bevono molto, tanto è lo
stesso Tizio si ubriaca in maniera abbastanza rilevante, tanto da
diventare temporaneamente incapace. Uscito dal bar con gli amici
incontra Caio, e sotto l'effetto dell'alcol, gli dice: "Caio, amico mio,
abbiamo tanto ho litigato per le squadre di calcio, ma adesso mettiamoci
una pietra sopra, io ti dovevo € 1000, qui c'è il Bancomat, prelevo i €
1000 e te li do". Effettivamente Tizio fa così, e dà i € 1000 a Caio;
poi però passa sbornia e gli amici dicono che lui ha dato € 1000 a Caio,
ma Tizio si arrabbia, dicendo che in quel momento non era in sé, bensì
incapace per effetto dell'alcol, e vuole indietro i € 1000 da Caio; ha
ragione Tizio?
a) Tizio ha torto, il pagamento effettuato non è un negozio giuridico, ma un atto giuridico in senso stretto, e in generale, ma soprattutto in questo caso, tale pagamento se esatto, e se effettuato effettivamente al creditore, cosa che è accaduta, estingue l'obbligazione; del resto non bisognerebbe trovare delle scuse per non pagare basate su rivalità calcistiche;
b) Tizio ha ragione. È vero che lui doveva questi € 1000 a Caio, ma come
vero che un pagamento a un creditore incapace non sempre libera il
debitore, è anche vero che il pagamento effettuato da un incapace non
sempre è fatto regolarmente. Evidentemente Tizio non aveva la volontà di
pagare Caio, per lo meno non l'aveva nel momento in cui ha effettuato il
pagamento, e di conseguenza Tizio può richiedere il pagamento
illegittimamente effettuato;
c) Tizio ha ragione, il pagamento, infatti, rientra nella categoria dei
negozi giuridici, e di conseguenza l'elemento fondamentale di un atto
del genere è la volontà. È chiaro che qui Tizio non aveva alcuna volontà
di eseguire questo pagamento, e quindi il negozio giuridico che ha
compiuto non è valido; per la precisione tale negozio essendo affetto da
un vizio relativo alla capacità, è annullabile, e quindi può essere
impugnato entro cinque anni dal pagamento stesso;
33) Tizio è debitore di Caio, ma questa volta non ha il solo debito di €
1000 nei confronti di Caio, ma ha diversi debiti nei confronti di Caio
tutti ugualmente garantiti; infatti ha di solito debito di € 1000, che è
scaduto, poi ne ha un altro di € 600, che è scaduto anche lui, e infine
ha ancora un altro debito, di € 1200, che però non è ancora scaduto. Un
bel giorno Tizio si presenta da Caio, con cinquecento euro, e senza dire
niente dà questi cinquecento euro a Caio; Caio si meraviglia del fatto
che Tizio gli abbia finalmente portato qualcosa, e prende questi soldi
limitandosi semplicemente a dire: "finalmente mi hai portato dei soldi,
ma ricordati che me ne devi ancora molti altri". Sorge però il problema
di stabilire a quale debito bisognerà imputare questi cinquecento euro,
e immediatamente sorge questione fra Tizio e Caio; e allora, a quale
debito di Tizio andranno imputati i cinquecento euro?
a) i cinquecento euro andranno imputati al debito di € 1000 che Tizio ha nei confronti di Caio;
b) i cinquecento euro devono essere imputati ai € 1200 che Tizio deve a
Caio, per il semplice motivo che il debito di € 1200 è il più oneroso
per lo stesso debitore Tizio;
c) in realtà non è possibile stabilire a quale dei debiti che Tizio ha
nei confronti di Caio debbano essere imputati questi cinquecento euro,
di conseguenza i cinquecento euro, mancando qualsiasi reale
dichiarazione da parte di entrambi, devono essere imputati
proporzionalmente a tutti e tre i debiti che Tizio ha nei confronti di
Caio;
34) Tizio è creditore di Caio, per la somma di € 1000, ma anche Caio è
creditore di Tizio esattamente della stessa somma, e cioè nel € 1000.
Una differenza però fra i due debiti i crediti c'è: mentre il credito
che Tizio ha nei confronti di Caio è già scaduto, quello che c'ha Caio
nei confronti di Tizio non è ancora scaduto; Caio infatti potrà chiedere
l'adempimento della sua obbligazione fra sei mesi. Essendo scaduto il
suo credito, Tizio chiede l'adempimento a Caio, ma Caio si oppone
eccependo la compensazione, e sostenendo che entrambi i crediti sono
liquidi ed omogenei, e che quindi sarebbe inutile che lui esegua questo
pagamento nei confronti di Tizio. Tizio si oppone, e vuole comunque
essere pagato. Chi ha ragione?
a) Caio ha ragione, è vero infatti che i due crediti hanno scadenze
diverse, ma è anche vero che sono esattamente lo stesso importo, ed
anche espressi nella stessa moneta, cioè l'euro; di conseguenza sarebbe
veramente strano che Caio consegni i € 1000 a Tizio, e Tizio dopo un
poco debba restituire questi € 1000 a Caio; b) Tizio ha ragione, i crediti-debiti sono sostanzialmente identici, ma fino a un certo punto. È vero infatti che hanno scadenze diverse, ed avendo scadenze diverse non possono permettere alla compensazione di operare. Di conseguenza Caio dovrà pagare i € 1000 a Tizio, e alla scadenza del debito che Tizio ha nei confronti di Caio, potrà richiedere i € 1000 che gli spettano allo stesso Caio;
35) Tizio è creditore di Caio per la somma di € 1000, ma anche Caio è
creditore di Tizio, solo che l'importo della somma non è stata ancora
esattamente determinata, ma è comunque determinabile, perché richiede
l'intervento di un terzo arbitratore che determini esattamente il valore
dell'obbligazione di Caio nei confronti di Tizio. Un bel giorno Tizio
chiede il pagamento di € 1000 a Caio, ma Caio si oppone, perché
eccepisce l'esistenza della compensazione, e poiché la compensazione
opera automaticamente, ritiene di non dovere dare nulla a Tizio, perché
pensa che le due prestazioni siano comunque di valore equivalente. Tizio
però non è d'accordo e ritiene invece che in questo caso la
compensazione non si sia ancora verificata;chi ha ragione?
a) ha ragione Tizio, infatti vediamo che effettivamente esistono gli elementi della compensazione, ma non esistono tutti gli elementi della compensazione, perché uno dei due crediti non è determinato, anzi deve essere ancora determinato dal terzo arbitratore. Di conseguenza in questo caso non può operare la compensazione;
b) ha ragione Caio, ma da un punto di vista abbastanza particolare; è
vero infatti che qui la compensazione non opera ancora, perché uno dei
debiti non è ancora liquido, ma Caio può andare davanti al giudice e può
chiedere la determinazione del suo debito, e fatta questa operazione da
parte del giudice opererà finalmente la compensazione;
36) Tizio deve avere dei soldi da Caio, e Caio non ha mai saldato il suo
debito nei confronti di Tizio, anche se questo debito non è ancora
prescritto. Accade però che Caio un giorno muore, e, stranamente, nomina
suo erede universale lo stesso Tizio. Tizio allora decide di accettare
l'eredità, ma entra subito in concorso con gli altri creditori del
defunto Caio. Nei confronti di questi ultimi, però, Tizio si dice
disposto a pagare i debiti che aveva il defunto Caio, ma sostiene anche
che anche lui è un creditore, e di conseguenza anche lui deve essere
pagato come tutti gli altri creditori. Ha ragione Tizio?
a) Tizio ha certamente ragione, il fatto che lui sia diventato erede del
patrimonio di Tizio, e nel patrimonio ci sono anche debiti, non toglie
che lo stesso Tizio mantenga la sua posizione di creditore nei confronti
della massa ereditaria che era di proprietà di Caio. Quindi Tizio ha gli
stessi diritti di tutti gli altri creditori del defunto Caio ad essere
pagato; b) Tizio ha torto, perché lui ha accettato l'eredità senza beneficio d'inventario, e quindi ha operato la confusione. Di conseguenza il credito che lui aveva nei confronti di Caio si è estinto, e quindi il suo nuovo patrimonio che è derivato dalla confusione del suo patrimonio con quello del defunto Caio fungerà da garanzia ai creditori del defunto;
37) Tizio e Caio hanno fra di loro un rapporto obbligatorio,
ma a un certo punto i due decidono di far estinguere questa
obbligazione, e di farne sorgere un'altra al suo posto; in altre parole
si stabilisce che al posto del vecchio rapporto obbligatorio, ve ne sarà
un nuovo, ed esattamente Tizio dovrà eseguire dei lavori di riparazione
presso lo stabilimento industriale dello stesso Caio. I due allora
sottoscrivono un nuovo contratto, e in questo contratto è espressamente
detto che questo sostituisce il contratto precedente. Viene il momento
in cui Tizio deve eseguire questi lavori, ma prima di iniziare questi
lavori si rende conto che il contratto originario che e stato novato,
era annullabile, perché lui lo aveva stipulato in base ad un errore, e
quindi si rifiuta di eseguire i lavori presso lo stabilimento di Caio.
Caio si oppone però a questa decisione, e ritiene che Tizio debba
comunque eseguire questi lavori. Chi ha ragione?
a) ha certamente ragione Caio, ed infatti loro hanno eseguito
volutamente una novazione, con l'estinzione dell'obbligazione
originaria; di conseguenza Tizio dovrà eseguire i lavori presso lo
stabilimento di Caio, ed essere da lui regolarmente pagato;
b) ha ragione Caio, in effetti il contratto originario che è stato
novato era annullabile, ma questo non giustifica il fatto che Tizio non
voglio rispettare il nuovo contratto; in effetti con la novazione si ha
l'estinzione del vecchio rapporto obbligatorio, che viene sostituito dal
nuovo, e solo nel caso in cui l'obbligazione originaria era inesistente,
è possibile far valere un vizio anche del nuovo contratto. Ma qui
l'obbligazione originaria non era inesistente, perché derivava da un
titolo invalido, cioè annullabile ma esistente, perché il contratto
annullabile (con tutte le sue obbligazioni) produce effetti fino a
quando non sia stato annullato dal giudice. c) Tizio ha ragione, in realtà la novazione che è stata fatta è essa stessa invalida, perché è stato novato un contratto che era annullabile per errore, e lo stesso Tizio nel momento in cui ha eseguito la novazione non sapeva che il contratto originario fosse annullabile. Di conseguenza poiché è stato novato un contratto annullabile, il cui vizio era sconosciuto a Tizio, anche la novazione sarà invalida;
38) Tizio deve dare € 1000 a Caio ma alla scadenza del debito è Tizio
non ha i € 1000 da dare a Caio; allora si reca dallo stesso Caio, e gli
propone un patto; sostanzialmente poiché Tizio deve avere € 1200 da
Sempronio, gli propone di trasferirgli questo credito di € 1200, in modo
da estinguere la sua obbligazione di € 1000 che ha nei confronti di
Caio; Caio accetta. Accade però che alla scadenza Sempronio non paghi, e
Caio non riesce a recuperare la somma dei € 1200, e Caio quindi si reca
da Tizio, dicendogli sostanzialmente che visto che lui non è riuscito a
ottenere i € 1200, si riprendesse pure il suo credito; pretende inoltre
che gli siano consegnati i € 1000 dell'obbligazione originaria. Tizio
però si oppone sostenendo di non dover dare nulla. Chi ha ragione?
a) ha ragione Caio, in effetti qui si tratta di una dazione in pagamento, e la dazione in pagamento estingue l'obbligazione originaria solo quando la diversa prestazione stabilita sia effettivamente eseguita. In effetti qui Tizio trasferisce il credito a Caio, ma questo credito è trasferito senza alcuna dichiarazione ulteriore, e di conseguenza l'estinzione dell'obbligazione originaria avverrà solamente con l'effettiva riscossione del credito che è stato trasferito, cosa che non è avvenuta. Di conseguenza l'obbligazione originaria non si è estinta, e Tizio risulta ancora obbligato a versare i € 1000 a Caio;
b) ha ragione Tizio, in effetti qui c'è stata una dazione in pagamento,
e com'è noto con la dazione in pagamento si ha l'estinzione
dell'obbligazione originaria con l'adempimento della diversa prestazione
dovuta. Ora poiché qui la diversa prestazione dovuta consisteva nella
cessione del credito che Tizio aveva nei confronti di Sempronio, e
questa cessione c'è stata, l'obbligazione originaria si è estinta, e
Caio non potrà più pretenderne l'adempimento;
c) ha ragione Tizio; in effetti qui il caso è particolare, perché si
tratta di una di una dazione in pagamento, ma si tratta di una dazione
in pagamento che ha ad oggetto un credito. Ora ogni qualvolta si
verifica una situazione del genere, si presume sempre che la cessione
sia fatta pro soluto, cioè senza garanzia per l'adempimento. In presenza
di questa presunzione voluta dalla legge, lo stesso trasferimento del
credito comporta estinzione dell'obbligazione originaria. Quindi Caio
non potrà più chiedere i € 1000 della sua vecchia obbligazione a Tizio;
39) Tizio è creditore di Caio per la somma di € 1000; Tizio è anche un
creditore garantito, e quindi è ancora più sicuro di essere pagato da
Caio. Tra i due però sorge un rapporto di amicizia, e Tizio pensando di
fare una cosa gradita a Caio, decide di rinunziare alle garanzie che
erano state costituite in relazione all'obbligazione del € 1000. Caio,
venuta a sapere della cosa, ritiene che in realtà Tizio non abbia fatto
altro che rimettergli il debito, e quindi si sente libero dal pagamento
dei € 1000 allo stesso Tizio. Ha ragione Caio?
a) si ha ragione, il fatto che Tizio abbia rinunziato alla garanzia del
credito, fa presumere che egli abbia voluto anche rimettergli il debito
di € 1000; d'altro canto il rapporto di amicizia esistente fra i due
spinge ancora di più ad accettare questa interpretazione; b) Caio probabilmente spinge troppo in là il rapporto di amicizia che ha con Tizio; il fatto che Tizio abbia rinunziato alle garanzie non fa automaticamente presumere che gli abbia rimesso anche il debito. È abbastanza evidente, poi, che Tizio ha voluto fare solo una cortesia al suo amico, ma non si è voluto spingere fino al punto di rimettergli il debito;
c) Caio in questo caso può andare sul sicuro, perché remissione del
debito e rinunzia alle garanzie sono sostanzialmente la stessa cosa; non
ha alcun senso, infatti, rinunziare alla garanzia di un debito se non si
vuole anche rimettere questo debito, anzi possiamo affermare che quando
diciamo rimettere il debito, e quando diciamo rinunciare alle garanzie
di un debito, siamo affermando la stessa cosa;
40) Tizio deve consegnare un prezioso vaso cinese a Caio; il vaso già è
stato pagato da Caio, ed è in attesa di essere consegnato. Tizio allora
prende il vaso che deve consegnare che mentre lo sta portando verso la
sua autovettura, inciampa in un paletto che aveva lasciato
precedentemente sul pavimento, di conseguenza cade con il vaso in mano
rompendolo in 1000 pezzi; Caio, saputa la cosa, si rifiuta di pagare il
vaso cinese, ma Tizio sostiene invece che tale vaso deve essere comunque
pagato, perché nel momento in cui era accaduto il fatto il vaso era già
di Caio, ed essendo il vaso una cosa specifica, la proprietà era già
passata. Di conseguenza nonostante l'incidente Caio dovrà pagare
comunque il prezzo del vaso cinese; chi ha ragione?
a) per quanto possa sembrare strano ha ragione Tizio; è vero infatti che
la proprietà del vaso era passata nel momento stesso del consenso,
all'atto della compravendita del vaso stesso. Di conseguenza Caio dovrà
comunque pagare il valore del vaso, anche perché quello che è accaduto
si tratta di un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta; in altre parole
visto quello che è successo non è certo più possibile consegnare il vaso
intero, e quindi l'obbligazione del venditore si è estinta, ma non si è
estinta l'obbligazione del compratore di pagare il prezzo, perché questa
è ancora possibile;
b) ha ragione Caio, e non Tizio; in effetti qui abbiamo un caso di
impossibilità sopravvenuta, e l'impossibilità sopravvenuta come dice
l'articolo 1256 del codice civile estingue l'obbligazione;
l'obbligazione si estingue per un motivo molto semplice, perché è
diventata impossibile, e in questo caso effettivamente non è più
possibile consegnare il vaso cinese se non a pezzi, ma a questo punto
non abbiamo più un vaso cinese ma un'altra cosa; tuttavia il vaso si è
rotto per colpa del venditore, e quindi la sua obbligazione non si è
realmente estinta ma ha cambiato oggetto trasformandosi nell'obbligo di
risarcire il danno a Caio;
41) Tizio è un commerciante di elettrodomestici, e un giorno ordina al
suo grossista 200 lavatrici, perché è certo di venderle rapidamente,
visto che si è già impegnato con numerosi suoi clienti a fornire questo
tipo di lavatrici. Il grossista accetta immediatamente l'ordine, e la
consegna era prevista entro 20 giorni dalla ricezione dell'ordine.
Accade però che queste lavatrici non sono mai arrivate a Tizio,
nonostante che questi avesse preso in locazione un capannone per un
mese, proprio per custodire della lavatrici in attesa di essere vendute.
Nonostante numerosi solleciti, il grossista Caio alla fine dichiara di
non essere più in grado di consegnare queste lavatrici, e di essere
anche pronto a risarcirgli i danni. Tizio allora calcola nei danni
subiti il costo per la locazione del capannone, le paghe già promesse
agli operai, e il mancato guadagno dovuto alla mancata vendita delle
lavatrici; il grossista Caio, però, non è d'accordo su questo calcolo;
infatti ritiene di dover pagare le spese del capannone, e anche degli
operai che Tizio aveva già pagato per la sistemazione delle lavatrici
nel capannone, ma non i mancati guadagni che lo stesso Tizio non ha
percepito; chi ha ragione?
a) in realtà in questa situazione appare con evidenza che Caio è
inadempiente, e che quindi deve risarcire il danno a Tizio; Tizio però
vuole troppo da Caio, perché l'articolo 1223 è chiaro nel dire che il
risarcimento del danno è dovuto alle conseguenze immediate e dirette
dell'inadempimento, in realtà queste conseguenze fanno riferimento
proprio alle spese che ha sostenuto Tizio per custodire e sistemare le
lavatrici, ma non certo per i suoi mancati guadagni, questo non perché
non gli spettino, ma perché non rientrano nelle conseguenze immediate e
dirette, ma semmai sono conseguenze ulteriori che non possono essere
imputate all'inadempimento di Caio; b) Caio ha torto, perché il suo inadempimento lo costringe a risarcire il danno che Tizio ha subito sia per il danno emergente, sia per il lucro cessante, e cioè per i mancati guadagni;
c) Caio ha ragione, ed è stato anche troppo generoso nel promettere a
Tizio il risarcimento dei danni dovuti alle spese per il capannone e per
gli operai; in effetti se Tizio ha voluto prendere in locazione un
capannone per mettere le famose lavatrici, questo non può essere
imputato a Caio; in altre parole Caio non può sostenere tutte le spese
pazze e illogiche che Tizio ha sostenuto per custodire le lavatrici;
bisognerebbe vedere prima di tutto se Tizio aveva dello spazio
sufficiente nel suo magazzino, e se poi era proprio necessario che
prendesse altri operai; d'altro canto chi ci dice che queste lavatrici
comprate sarebbero state effettivamente vendute? Tizio deve provare
questa cosa, e non sembra proprio, allo stato dei fatti, che abbia
fornito questa prova. Del resto il lucro cessante deve essere
riconosciuto solo in circostanze eccezionali, visto che si tratta di una
qualcosa di futuro e di ipotetico, praticamente impossibile da provare.
42) Tizio ha comprato da Caio un elettrodomestico, esattamente un
asciugacapelli; lo stesso Tizio dopo essersi fatto una bella doccia,
esce bagnato dalla doccia stessa, mette la spina del asciugacapelli
nella presa di corrente, e lo accende; accade però che le gocce d'acqua
che ancora erano presenti sulla mano di Tizio, penetrano nel motore
dell'asciugacapelli, provocando così un cortocircuito; fortunatamente
l'impianto salvavita dell'appartamento, impedisce che Tizio muoia
folgorato, ma il cortocircuito sostanzialmente distrugge
l'asciugacapelli. Tizio allora si reca da Caio, e pretende che
l'asciugacapelli gli sia totalmente rimborsato, perché per una sola
volta che lo ha usato si è rotto; Caio però si rifiuta di rimborsargli
l'asciugacapelli, e anche di sostituire l'asciugacapelli già comprato
con uno nuovo; chi ha ragione?
a) Tizio deve ringraziare le potenze celesti che non è morto con l'asciugacapelli in mano; effettivamente l'asciugacapelli si è rotto, e il venditore deve garantire il buon funzionamento dell'apparecchio in genere per due anni; ma è anche vero che qui il danno è stato interamente cagionato dal comportamento colposo di Tizio, che non ha rispettato le più elementari regole di sicurezza per l'uso degli apparecchi elettronici, che, come noto, non devono essere usati, in presenza di liquidi ed acqua, salvo che non siano stati espressamente progettati per tale uso;
b) Caio avrebbe dovuto perlomeno avvertire Tizio del fatto che
l'asciugacapelli non deve essere usato con le mani bagnate; questo
fatto, infatti, non è detto che sia conosciuto necessariamente da tutti,
e quindi in mancanza dell'avvertimento, Caio è responsabile della
rottura dell’asciugacapelli; lo stesso Caio è fortunato del fatto che
Tizio non sia morto folgorato per il cattivo uso dell'asciugacapelli,
perché la responsabilità dell'uso corretto dell'elettrodomestico è
solamente sua, cioè di Caio che non ha dato le necessarie istruzioni per
l'uso dell'elettrodomestico;
c) in questo caso abbiamo un'evidente ipotesi di concorso di colpa;
Tizio è effettivamente poteva stare più attento nell'uso
dell’asciugacapelli, Caio avrebbe dovuto avvertire che l'asciugacapelli
va usato con particolari precauzioni; è vero che nella scatola
dell’asciugacapelli ci sono le sommarie istruzioni di sicurezza dove è
detto che questo non deve essere usato con liquidi ed acqua, ma è anche
vero che queste istruzioni normalmente il consumatore non le legge, ed è
quindi compito del venditore allertare il compratore dei rischi che
derivano dall'uso dell'elettrodomestico che vende;
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