Risposta
38) Tizio deve dare € 1000 a Caio ma alla scadenza del debito è Tizio
non ha i € 1000 da dare a Caio; allora si reca dallo stesso Caio, e gli
propone un patto; sostanzialmente poiché Tizio deve avere € 1200 da
Sempronio, gli propone di trasferirgli questo credito di € 1200, in modo
da estinguere la sua obbligazione di € 1000 che ha nei confronti di
Caio; Caio accetta. Accade però che alla scadenza Sempronio non paghi, e
Caio non riesce a recuperare la somma dei € 1200, e Caio quindi si reca
da Tizio, dicendogli sostanzialmente che visto che lui non è riuscito a
ottenere i € 1200, si riprendesse pure il suo credito; pretende inoltre
che gli siano consegnati i € 1000 dell'obbligazione originaria. Tizio
però si oppone sostenendo di non dover dare nulla. Chi ha ragione?
a) ha ragione Caio, in effetti qui si tratta di una dazione in
pagamento, e la dazione in pagamento estingue l'obbligazione originaria
solo quando la diversa prestazione stabilita sia effettivamente
eseguita. In effetti qui Tizio trasferisce il credito a Caio, ma questo
credito è trasferito senza alcuna dichiarazione ulteriore, e di
conseguenza l'estinzione dell'obbligazione originaria avverrà solamente
con l'effettiva riscossione del credito che è stato trasferito, cosa che
non è avvenuta. Di conseguenza l'obbligazione originaria non si è
estinta, e Tizio risulta ancora obbligato a versare i € 1000 a Caio;-
b) ha ragione Tizio, in effetti qui c'è stata una dazione in pagamento,
e com'è noto con la dazione in pagamento si ha l'estinzione
dell'obbligazione originaria con l'adempimento della diversa prestazione
dovuta. Ora poiché qui la diversa prestazione dovuta consisteva nella
cessione del credito che Tizio aveva nei confronti di Sempronio, e
questa cessione c'è stata, l'obbligazione originaria si è estinta, e
Caio non potrà più pretenderne l'adempimento;
c) ha ragione Tizio; in effetti qui il caso è particolare, perché si
tratta di una di una dazione in pagamento, ma si tratta di una dazione
in pagamento che ha ad oggetto un credito. Ora ogni qualvolta si
verifica una situazione del genere, si presume sempre che la cessione
sia fatta pro soluto, cioè senza garanzia per l'adempimento. In presenza
di questa presunzione voluta dalla legge, lo stesso trasferimento del
credito comporta estinzione dell'obbligazione originaria. Quindi Caio
non potrà più chiedere i € 1000 della sua vecchia obbligazione a Tizio;
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