La rappresentanza

 

 

Video, la rappresentanza

definizione

è un istituto grazie al quale ad un soggetto (rappresentante)
è riconosciuto il potere di agire in sostituzione di un altro soggetto (rappresentato) nel compimento di negozio giuridico

L'elemento fondamentale della rappresentanza è lo sdoppiamento di una parte negoziale; accade infatti, che il negozio giuridico, invece di essere posto in essere da colui che è il titolare del diritto, è in realtà concluso da un diverso soggetto, legittimato, però, a sostituirsi a lui.

Qualche esempio lo abbiamo già fatto precedentemente quando abbiamo parlato dell'imprenditore che, non essendo in grado di svolgere direttamente tutti i suoi affari, si affida ad un'altra persona, il rappresentante, affinché quest'ultimo si sostituisca lui nello svolgimento di uno più negozi.

Con questo, però, non abbiamo certo esaurito la figura della rappresentanza, perché quest'ultima può trovare la sua fonte, oltre che nella volontà del rappresentato, anche nella legge quando si decide di sostituire un soggetto ad un altro che non è in grado di badare ai propri interessi; distinguiamo quindi:

rappresentanza volontaria

è quella che trova la sua fonte nella volontà dei soggetti

rappresentanza legale

trova la sua fonte nella legge e, di regola, ricorre quando vi è la necessità di proteggere un soggetto incapace

Abbiamo visto che l'elemento fondamentale della rappresentanza è lo sdoppiamento di una parte negoziale;
Ma, chiediamoci ora: qual è l'essenza della rappresentanza?
Rispondiamo: la sostituzione della volontà del titolare del diritto con la volontà del rappresentante.
Solo quando il rappresentante interverrà nel negozio giuridico con la sua volontà potremo parlare effettivamente di rappresentanza;
ma quando il rappresentante segue alla lettera le istruzioni del rappresentato, non intervenendo con la sua volontà nella formazione del negozio giuridico, non avremo rappresentanza ma altra cosa di diverso e minore; in quest'ultimo caso il rappresentante non è tale, ma è, in realtà, la cinghia di trasmissione della volontà del rappresentato, è un semplice messo o nuncius e non saranno applicabili le regole relative alla rappresentanza.

Ancora dobbiamo rilevare un'altra caratteristica fondamentale della rappresentanza che la distingue da figure affini come quella relativa alla cosiddetta rappresentanza indiretta;

nella rappresentanza il negozio concluso il nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti dei poteri a lui conferiti,
produce direttamente i suoi effetti nella sfera giuridica del rappresentato

Ciò significa che il negozio compiuto dal rappresentante è come se fosse stato compiuto del rappresentato;
se, ad esempio, il rappresentante si è obbligato al pagamento di una somma in nome per conto del rappresentato, nel caso in cui tale somma non sia poi pagata, accadrà che il creditore non potrà certo rivolgersi al rappresentante per ottenere quanto gli spetta, ma dovrà rivolgersi al rappresentato che è il vero titolare dell'interesse;

Ma c'è di più: il rappresentante nel momento in cui stipula il negozio giuridico per il rappresentato non dovrà compiere un nuovo atto di trasferimento a favore del rappresentato, non accadrà, ad esempio, che:
1. il rappresentante acquista un bene; 2. stipula un nuovo atto per trasmettere proprietà di questo bene al rappresentato,
ma accadrà che
:
2. Il rappresentante acquista un bene ed il rappresentato ne diviene nel momento stesso l'acquisto proprietario
.

Riassumendo possiamo identificare gli elementi essenziali della rappresentanza in questi tre momenti:

sostituzione nella rappresentanza si verifica un fenomeno di sostituzione di un soggetto ad un altro nel compimento di un'attività giuridica
volontà nella rappresentanza il rappresentante partecipa con la propria volontà alla stipula dell'atto giuridico e non è un semplice esecutore degli ordini del rappresentato
imputazione degli effetti gli effetti giuridici dell'atto compiuto dal rappresentante ricadranno direttamente nella sfera giuridica del rappresentato senza che sia necessario un nuovo atto di trasferimento

Ciò precisato, elenchiamo gli argomenti di cui ci occuperemo nel nostro studio, avvertendo, sin d'ora, che la nostra attenzione sarà rivolta alla rappresentanza volontaria essendoci già occupati di quella legale.

  1. la procura ;
  2. forma della procura e capacità nella rappresentanza;
  3. revoca modifica ed estinzione della procura;
  4. rappresentanza senza poteri e ratifica;
  5. rappresentanza apparente;
  6. il conflitto d'interessi;
  7. la rappresentanza nel settore commerciale.

 

Giurisprudenza

Sul ruolo del nuncius.

Cass. civ. Sez. III, 14-02-2014, n. 3433
Nei contratti non formali, il nuncius non assume la qualifica di parte contrattuale, nè in senso formale nè in senso sostanziale, quando faccia presente al proponente che l'accettazione della proposta proviene da altro soggetto, così trasmettendone la dichiarazione, anche se non indichi le generalità del contraente effettivo, purché fornisca alla controparte elementi idonei alla sua identificazione. FONTI Quotidiano Giuridico, 2014.


 

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