Rappresentanza senza poteri e ratifica

 

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Video, rappresentanza sena poteri e ratifica

rappresentanza senza poteri

è l'ipotesi di chi agisce in nome e per conto di un altro soggetto senza averne i poteri o eccedendo i limiti del potere conferitogli

È questo il caso del c.d. " falsus procurator ", cioè di chi agisce come rappresentante senza averne i poteri e, sempre in tale veste, conclude un contratto con un terzo.

È ovvio che il falsamente rappresentato non può essere obbligato alla osservanza del contratto concluso dal falso rappresentante, ma potrebbe essere comunque interessato a questo come nel caso in cui il contratto sia comunque conveniente. Come potrebbe agire in quest'ultimo caso?
Ci soccorre l'articolo 1399 c.c. che consente al falsamente rappresentato di far proprio il contratto concluso dal falsus procurator attraverso la ratifica; leggiamone la definizione nella tabella:

ratifica

è una procura successiva attraverso la quale il (falsamente) rappresentato rende efficace retroattivamente nei suoi confronti il contratto concluso dal falsus procurator 

Con la ratifica, quindi, la situazione diviene uguale a quella normale è, in altre parole, come se il falsus procurator avesse avuto sin dal primo momento la procura. Se, però, nel periodo d'inefficacia del contratto, dei terzi hanno acquistato dei diritti, la ratifica non sarà loro opponibile;

La possibilità di ratifica giustifica ancor più la tesi di coloro che ritengono inefficace, ma valido, il negozio concluso dal falso rappresentante; se si trattasse, infatti, di contratto nullo, non si vede come poi il rappresentato potrebbe farne propri gli effetti con efficacia retroattiva attraverso la ratifica.

Abbiamo visto che il falsamente rappresentato può intervenire e ratificare l'operato del falsus procurator;
ma cosa accade se non vi è ratifica?
Osserviamo subito che il terzo contraente, per non rimanere nell'incertezza, può dare un termine al falsamente rappresentato affinché si pronunci sulla ratifica, ma nemmeno questo potrebbe servire a far ratificare il contratto.
Torniamo quindi a chiederci: cosa accade se non vi è ratifica  o questa è stata negata?
Rispondiamo:

il falsus procurator sarà responsabile per i danni arrecati al terzo contraente che, però, non potrà  chiedere l'esecuzione del contratto
divenuto definitivamente inefficace

Responsabile sarà il falsus procurator , ma dovrà risarcire al terzo contraente il c.d. "interesse negativo" cioè quello che il terzo aveva a non essere coinvolto in trattative e spese inutili ma non il c.d. "interesse positivo" che il terzo contraente aveva alla esecuzione del contratto.

  1. il conflitto di interessi;
  2. la rappresentanza nel settore commerciale.

Giurisprudenza

L’effetto della ratifica.


Cass. civ. Sez. I, 08-02-2016, n. 2403
La ratifica sana, con efficacia retroattiva, il difetto di potere rappresentativo del "falsus procurator" e tale regime giuridico, in mancanza di clausole o condizioni che ne conformino diversamente l'efficacia, non è modificabile in via interpretativa. FONTI CED Cassazione, 2016

Il termine di prescrizione per far dichiarare l’inefficacia del contratto concluso dal falso rappresentante.

Cass. civ. Sez. II, 23-05-2016, n. 10600
L'azione che tende a far dichiarare l'inefficacia del negozio nei riguardi del preteso rappresentato non è soggetta alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 1442 c.c., che colpisce solo l'azione di annullamento, ed è invece imprescrittibile. (Rigetta, App. Trento, 10/03/2011) FONTI CED Cassazione, 2016.

L’inefficacia del contratto stipulato dal falso rappresentante può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

Cass. civ. Sez. Unite, 03-06-2015, n. 11377
In tema di contratto stipulato da "falsus procurator", la deduzione del difetto o del superamento del potere rappresentativo e della conseguente inefficacia del contratto, da parte dello pseudo rappresentato, integra una mera difesa, atteso che la sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è un elemento costitutivo della pretesa del terzo nei confronti del rappresentato, sicché il giudice deve tener conto della sua assenza, risultante dagli atti, anche in mancanza di una specifica richiesta di parte. (Cassa con rinvio, App. Bolzano, 26/01/2013) FONTI CED Cassazione, 2015

Sulla forma della ratifica al falsus procurator.

Cassazione civile , sez. III, sentenza 27.01.2011 n° 1181.
In tema di transazione, l'esistenza del mandato a transigere o della ratifica di transazioni aventi ad oggetto controversie relative a rapporti obbligatori, per i quali non è richiesta la forma scritta, può essere desunta da elementi presuntivi, e per quanto riguarda la ratifica, anche da facta concludentia, quale il comportamento del "dominus negotii", che dimostri l'approvazione dell'operato di chi abbia agito a suo nome pur in assenza di poteri rappresentativi.

 

Cass. civ. Sez. II, 03-02-2011, n. 2572
La ratifica dell'operato del "falsus procurator", pur non richiedendo l'impiego di formule particolari, per considerarsi validamente effettuata in osservanza del disposto di cui all'art. 1399, comma primo, cod. civ. , non solo deve rispondere agli stessi requisiti di forma richiesti per l'atto posto in essere, ma deve provenire dal "dominus".
FONTI CED Cassazione, 2011 

 

Sulla responsabilità del terzo contraente nei confronti del falso rappresentato.

 

Cass. civ. Sez. III, 12-11-1998, n. 11453

Mentre la responsabilità del falsus procurator nei confronti del terzo contraente incolpevole è espressamente disciplinata dall'art. 1398 c.c., nessuna espressa disposizione contempla la responsabilità del terzo contraente nei confronti dello pseudo rappresentato, ingiustamente danneggiato dalla stipulazione del contratto a suo falso nome, donde l'applicabilità, a tale diverso rapporto, del generale divieto di neminem laedere, di cui all'art. 2043 c.c., con conseguente previsione della necessità dell'accertamento del dolo o della colpa, accertamento che costituisce questione di fatto, come tale demandata al giudice di merito, e non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente

 

 

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