Rappresentanza senza poteri e ratifica |
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Video, rappresentanza sena poteri e ratifica |
rappresentanza senza poteri |
è l'ipotesi di chi agisce in nome e per conto di un altro soggetto senza averne i poteri o eccedendo i limiti del potere conferitogli |
È questo il caso del c.d. " falsus procurator ", cioè di chi agisce come rappresentante senza averne i poteri e, sempre in tale veste, conclude un contratto con un terzo.
È ovvio che il falsamente rappresentato non può essere obbligato alla
osservanza del contratto concluso dal falso rappresentante, ma potrebbe essere
comunque interessato a questo come nel caso in cui il contratto sia comunque
conveniente. Come potrebbe agire in quest'ultimo caso?
Ci soccorre l'articolo 1399 c.c. che
consente al falsamente rappresentato di far proprio il contratto concluso dal
falsus procurator attraverso la ratifica; leggiamone la definizione nella
tabella:
ratifica |
è una procura successiva attraverso la quale il (falsamente) rappresentato rende efficace retroattivamente nei suoi confronti il contratto concluso dal falsus procurator |
Con la ratifica, quindi, la situazione diviene uguale a quella normale è, in altre parole, come se il falsus procurator avesse avuto sin dal primo momento la procura. Se, però, nel periodo d'inefficacia del contratto, dei terzi hanno acquistato dei diritti, la ratifica non sarà loro opponibile;
La possibilità di ratifica giustifica ancor più la tesi di coloro che ritengono inefficace, ma valido, il negozio concluso dal falso rappresentante; se si trattasse, infatti, di contratto nullo, non si vede come poi il rappresentato potrebbe farne propri gli effetti con efficacia retroattiva attraverso la ratifica.
Abbiamo visto che il falsamente rappresentato può intervenire e ratificare
l'operato del falsus procurator;
ma cosa accade se non vi è ratifica?
Osserviamo subito che il terzo contraente, per non rimanere nell'incertezza,
può dare un termine al falsamente rappresentato affinché si pronunci sulla
ratifica, ma nemmeno questo potrebbe servire a far ratificare il contratto.
Torniamo quindi a chiederci: cosa accade se non vi è ratifica o questa
è stata negata?
Rispondiamo:
il falsus procurator sarà responsabile per i danni
arrecati al terzo contraente che, però, non potrà chiedere
l'esecuzione del contratto |
Responsabile sarà il falsus procurator , ma dovrà risarcire al terzo contraente il c.d. "interesse negativo" cioè quello che il terzo aveva a non essere coinvolto in trattative e spese inutili ma non il c.d. "interesse positivo" che il terzo contraente aveva alla esecuzione del contratto.
Giurisprudenza
L’effetto della ratifica.
Il termine di prescrizione per far
dichiarare l’inefficacia del contratto concluso dal falso
rappresentante.
Cass. civ. Sez. II, 23-05-2016, n. 10600 L’inefficacia del contratto stipulato
dal falso rappresentante può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Cass. civ. Sez. Unite, 03-06-2015, n. 11377
Sulla forma della ratifica al falsus
procurator. Cassazione civile
, sez. III, sentenza 27.01.2011 n° 1181.
Cass. civ. Sez. II, 03-02-2011, n. 2572
Sulla responsabilità del terzo
contraente nei confronti del falso rappresentato. Cass. civ. Sez. III, 12-11-1998, n. 11453 Mentre la responsabilità del falsus procurator nei confronti del terzo contraente incolpevole è espressamente disciplinata dall'art. 1398 c.c., nessuna espressa disposizione contempla la responsabilità del terzo contraente nei confronti dello pseudo rappresentato, ingiustamente danneggiato dalla stipulazione del contratto a suo falso nome, donde l'applicabilità, a tale diverso rapporto, del generale divieto di neminem laedere, di cui all'art. 2043 c.c., con conseguente previsione della necessità dell'accertamento del dolo o della colpa, accertamento che costituisce questione di fatto, come tale demandata al giudice di merito, e non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente |
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