Il conflitto di interessi |
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conflitto di interessi |
è l'ipotesi in cui il rappresentante concluda un contratto pur essendo portatore di un interesse proprio o di terzi contrastante con quello del rappresentato |
Si tratta di una ipotesi particolare; può accadere, infatti, che il
rappresentante possa usare il potere attribuitogli con la procura contro
l'interesse del rappresentato per interessi personali o comunque a lui
riconducibili;
facciamo l'ipotesi che il rappresentante abbia ricevuto l'incarico di acquistare
un appartamento e che il contratto sia concluso con la moglie del
rappresentante, venditrice dell'appartamento; è chiaro che il rappresentante
potrebbe non fare gli interessi del rappresentato, ma i suoi.
La particolarità dell'ipotesi consiste nel fatto che il contratto è annullabile
anche quando il rappresentante abbia ben usato il suo potere perché, secondo la
dottrina dominante, basta che vi sia una situazione "potenziale" di conflitto per
legittimare il rappresentato a chiedere l'annullamento del contratto.
Per essere causa di annullamento il conflitto doveva essere conosciuto o
riconoscibile dal terzo che ha trattato con il rappresentate; riassumendo per
l'annullamento del contratto è necessario:
1. contrasto con l'interesse del rappresento anche se solo potenziale |
2. conoscenza o riconoscibilità del conflitto da parte del terzo |
Altra ipotesi riconducibile al conflitto d'interessi è quella dell'articolo 1395 c.c. relativa al contratto con sé stesso;
In questo caso il rappresentante non tratta con un terzo, ma conclude il contratto "da solo" assumendo la duplice veste di rappresentante e di altra parte contrattuale, come nel caso in cui acquisti per il rappresentato un appartamento di cui è il proprietario, oppure nell'ipotesi in cui acquisiti per il rappresentato sempre un appartamento di cui non è proprietario, ma rappresentante del proprietario " in proprio o come rappresentante di un'altra parte" recita l'articolo 1395.
Anche il contratto è annullabile, anche se il rappresentato non
ha danneggiato l'interesse del rappresentato; in altre parole il legislatore si
è preoccupato di tutelare l'interesse del rappresentato da "possibili" abusi del
rappresentante concedendogli la scelta se accettare l'operato del
rappresentante o agire per l'annullamento del contratto.
A differenza del caso precedente, per ottenere l'annullamento il rappresentato
non dovrà provare l'esistenza del conflitto di interessi, ma la semplice
conclusione del contratto con sé stesso da parte del rappresentante. È doveroso
avvertire, però, che queste conclusioni non sono accettate da parte autorevole
della dottrina che ritiene indispensabile l'esistenza di un danno per poter
chiedere l'annullamento del contratto.
Non sarà possibile agire per l'annullamento del contratto quando le condizioni erano tali da non potere pregiudicare l'interesse del rappresentato, come nell'ipotesi in cui il rappresentante abbia acquistato da sé stesso beni a prezzi imposti dalla legge o quando sia stato specificamente autorizzato alla conclusione del contratto dal rappresentato.
Giurisprudenza
Un caso particolare, nel contratto
concluso con se stesso, l’annullabilità si può evitare con la specifica
autorizzazione del rappresentato, e nel contratto concluso in conflitto
di interessi?
Cass. civ. Sez. II, 31-01-2017, n.
2529 (rv. 642808-03)
FONTI
CED Cassazione, 2017
Sul conflitto di
interessi, sussistenza in concreto per l’annullabilità del contratto.
Cass. civ. Sez. II, 31-01-2017, n.
2529 (rv. 642808-02)
Sul conflitto di interessi,
sussistenza in concreto per l’annullabilità del contratto.
Cass. civ. Sez. II, 15-03-2012, n. 4143
Cass. civ. Sez. III Sent.,
30-05-2008, n. 14481
Sull’esistenza del conflitto di
interessi ( la sentenza si riferisce a una s.r.l. ma il principio
espresso può essere esteso anche al di fuori di questa ipotesi, vedi
sentenza successiva).
Cass. civ. Sez. III, 30-12-2014, n. 27547
Sulla autorizzazione a concludere il
contratto in caso di contratto con se stesso.
Cass. civ. Sez. II, 15-03-2012, n. 4143 Non sempre il contratto con se stesso
è annullabile, ma è il rappresentante che deve provare le condizioni di
validità.
Cass. civ. Sez. III, 20-08-2013, n. 19229 |
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