La rappresentanza nel settore commerciale
Video |
L'imprenditore nello svolgimento della sua attività si avvale
quasi sempre dell'opera di altri soggetti, collaborazione spesso necessaria per
realizzare quella attività organizzata di cui all'art. 2082 c.c. e cioè
l'organizzazione di capitale e lavoro.
Quando l'imprenditore si avvale di collaboratori, questi possono essere, o meno,
alle dipendenze dell'imprenditore, in una posizione di subordinazione, ed
avremo, di conseguenza, ausiliari autonomi e ausiliari subordinati, questi
ultimi legati da un rapporto di gerarchia (o analogo alla gerarchia) con
l'imprenditore.
La gerarchia, però, non è solo dell'imprenditore nei confronti dei suoi
ausiliari, ma anche degli ausiliari nei loro rapporti; accade infatti, che se un
dipendente occupa una certa posizione nella struttura dell'impresa, per le
mansioni che gli sono state affidate, avrà, di regola, anche un potere
gerarchico nei confronti di altri ausiliari che hanno mansioni inferiori.
Si tratta, quindi, di poteri interni all'azienda, dovuti alla sua struttura
gerarchica, poteri che devono essere distinti dai poteri che gli ausiliari
dell'imprenditore possono anche possedere nei confronti dei terzi esterni e che
si identificano con il potere di rappresentanza, ma accade spesso che se un
ausiliario svolge determinate mansioni nell'ambito dell'impresa, a queste
mansioni sono correlati anche poteri di rappresentanza, poteri che trovano la
loro fonte proprio nell'incarico affidatogli dall'imprenditore, e quindi
nell'atto di investitura.
Il codice civile si occupa di particolari figura di ausiliari subordinati
dell'imprenditore che, per la loro posizione nell'ambito dell'impresa hanno
anche dei poteri di rappresentanza, cui non si applicano le regole generali
della rappresentanza di cui agli articoli 1387 e ss. c.c. fermo restando, però,
la fondamentale regola secondo cui gli atti compiuti da questi soggetti sono
direttamente imputabili all'imprenditore; abbiamo quindi quelle particolari
figure di rappresentanza che sono tipiche del settore commerciale cioè, degli
institori, dei procuratori e dei commessi, i cui poteri di rappresentanza non
derivano da una procura, ma dal fatto stesso di svolgere certe mansioni. Tali
poteri potranno essere anche modificati dall'imprenditore, ma ciò sarà di regola
possibile con uno specifico atto che incide sul potere di rappresentanza che
spetta naturalmente a tali soggetti.
Institori
definizione |
sono rappresentanti generali dell'imprenditore preposti all'esercizio dell'impresa commerciale o di un suo ramo |
Tra gli ausiliari subordinati dell'imprenditore l'institore è quello fornito
dei maggiori poteri di rappresentanza e amministrazione dell'impresa.
L'institore è, infatti, un "alter ego" dell'imprenditore poiché lo sostituisce
quasi completamente nell'attività d'impresa.
Vediamone nella sottostante tabella i poteri:
poteri e obblighi dell'institore |
|
Come si vede i poteri dell'institore sono molto ampi e tutti derivano da una
procura conferitagli dall'imprenditore detta "procura o preposizione
institoria".
Per certe categorie di atti, tuttavia, la sola procura institoria non è
sufficiente; secondo l'articolo 2204 del codice civile, infatti, l'institore non
può alienare o ipotecare i beni immobili se non è stato espressamente
autorizzato dal titolare. Ciò non fa altro che ribadire che a lui sono concessi
tutti i poteri che concernono la gestione e rappresentanza dell'impresa, ma non
quelli che riguardano la cessazione dell'impresa o l'alienazione dell'azienda
che non rientrano in generale nella procura institoria.
Altri limiti ai poteri dell'institore possono essere contenuti, oltre che nella
legge, nella stessa procura institoria; per rendere tali limitazioni, opponibili
ai terzi è necessario che la procura sia inscritta nel registro delle imprese, a
meno che si provi che questi ne erano comunque a conoscenza al momento della
conclusione dell'affare (art. 2206 c.c.).
Analogamente accade per gli atti con i quali è successivamente limitata o
revocata la procura (art. 2207 c.c.).
Gli atti compiuti dall'institore sono pur sempre compiuti in rappresentanza dell'imprenditore ed è su quest'ultimo ne ricadono gli effetti; tuttavia l'institore è personalmente obbligato nei confronti dei terzi se omette di far conoscere che tratta per il preponente anche se i terzi possono, comunque, agire anche contro il preponente per gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa(art .2208 c.c.).
procuratori |
sono procuratori coloro che in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso. |
La definizione dell'articolo 2209 pone non pochi problemi interpretativi
perché da un lato fa riferimento a un rapporto continuativo che lega il
procuratore all'imprenditore, facendo intendere che si tratti di dipendente
dell'impresa, dall'altro non rende conto come mai, avendo un dipendente a causa
delle sue mansioni determinati poteri naturali di rappresentanza, sia necessaria
una norma apposita, l'art. 2209, per evidenziarli.
Questa differenza comporta anche un diverso approccio della dottrina sulla
figura del procuratore.
Secondo il Ferri i poteri di rappresentanza del procuratore non sono un riflesso
della sua posizione all'interno dell'impresa, non derivano "naturalmente" dalla
sua posizione nell'ambito della organizzazione imprenditoriale, ma li ha
ricevuti dall'imprenditore in base a uno specifico conferimento di poteri e
quindi in base ad apposita procura.
Secondo altra dottrina, invece, (Buonocore, Campobasso), l'unica differenza
sostanziale tra gli institori e i procuratori sta nel fatto che questi non
preposti alla gestione dell'impresa o di un suo ramo, ma essendo, comunque,
ausiliari con potere direttivo, hanno anche la rappresentanza dell'imprenditore
per gli specifici incarichi che devono svolgere;
come esempi di procuratori si riportano, secondo questa dottrina, il direttore
del settore acquisti, il direttore del settore pubblicità, e il dirigente del
personale, anche se, in quest'ultimo caso, può essere difficile distinguere per
questo ausiliario i poteri di gestione interni all'azienda da quelli di
rappresentanza che sono esterni e rivolti verso i terzi. Per le operazioni che
svolgono, questi soggetti avrebbero naturalmente il potere di rappresentanza
dell'imprenditore; secondo questa dottrina, quindi, l'art. 2209 non avrebbe
fatto altro che ribadire esplicitamente che certe mansioni comportano
naturalmente certi poteri di rappresentanza, una posizione che, seppure
prevalente in dottrina, lascia perplessi.
In ogni caso poiché i procuratori non sono preposti all'esercizio dell'impresa,
e, quindi, non hanno lo stesso ruolo degli institori, a loro si applicheranno
solo alcune regole previste per gli institori, e cioè quelle degli articoli 2206
e 2207; si applica l'art. 2206 relativo alla pubblicità della procura e 2207
relativo alla modifica e revoca della procura, che devono essere iscritte nel
registro delle imprese per l'opponibilità ai terzi.
Non sono richiamate, invece, le atre regole previste per l'institore, e quindi i
procuratori non hanno la rappresentanza processuale dell'imprenditore che,
invece, spetta all'institore ex art. 77 c.p.c. non sono soggetti agli obblighi
che gravano sull'institore alla tenuta delle scritture contabili e
all'iscrizione nel registro delle imprese ex art. 2205, e nemmeno è applicabile
l'art. 2208 circa la responsabilità speciale dell'institore nel caso in cui
ometta di far conoscere al terzo la sua qualifica e la responsabilità
dell'imprenditore che sorge in questa ipotesi.
Commessi
definizione |
sono ausiliari subordinati dell'imprenditore che hanno un limitato potere di rappresentanza limitatamente agli atti necessari per svolgere le operazioni per le quali sono stati incaricati |
Come si vede dalla definizione i commessi sono rappresentanti particolari
dell'imprenditore con poteri limitati alle operazioni che possono compiere. Il
commesso può, di solito, concludere dei contratti di compravendita con il
pubblico e può anche esigerne il prezzo, a meno che non ci sia una cassa
destinata a tali operazioni.
Si distinguono i "commessi di negozio" che operano all'interno dei
locali dell'impresa, dai "commessi viaggiatori" che di solito
concludono contratti in nome e per conto dell'imprenditore fuori dei locali
dell'impresa o indicano all'imprenditore l'esistenza di favorevoli occasioni
contrattuali. La figura del commesso viaggiatore si avvicina a quella degli
agenti e rappresentanti di commercio, ma se ne distingue in quanto questi ultimi
sono ausiliari autonomi dell'imprenditore e non subordinati.
Vediamo, ora, nella sottostante tabella gli altri poteri dei commessi così come delineati nel codice civile:
poteri |
|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Del potere institorio del direttore generale e del direttore acquisti;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dei poteri di rappresentanza del procuratore.
|
|