La rappresentanza nel settore commerciale

 
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L'imprenditore nello svolgimento della sua attività si avvale quasi sempre dell'opera di altri soggetti, collaborazione spesso necessaria per realizzare quella attività organizzata di cui all'art. 2082 c.c. e cioè l'organizzazione di capitale e lavoro.
Quando l'imprenditore si avvale di collaboratori, questi possono essere, o meno, alle dipendenze dell'imprenditore, in una posizione di subordinazione, ed avremo, di conseguenza, ausiliari autonomi e  ausiliari subordinati, questi ultimi legati da un rapporto di gerarchia (o analogo alla gerarchia) con l'imprenditore.
La gerarchia, però, non è solo dell'imprenditore nei confronti dei suoi ausiliari, ma anche degli ausiliari nei loro rapporti; accade infatti, che se un dipendente occupa una certa posizione nella struttura dell'impresa, per le mansioni che gli sono state affidate, avrà, di regola, anche un potere gerarchico nei confronti di altri ausiliari che hanno mansioni inferiori.
Si tratta, quindi, di poteri interni all'azienda, dovuti alla sua struttura gerarchica, poteri che devono essere distinti dai poteri che gli ausiliari dell'imprenditore possono anche possedere nei confronti dei terzi esterni e che si identificano con il potere di rappresentanza, ma accade spesso che se un ausiliario svolge determinate mansioni nell'ambito dell'impresa, a queste mansioni sono correlati anche poteri di rappresentanza, poteri che trovano la loro fonte proprio nell'incarico affidatogli dall'imprenditore, e quindi nell'atto di investitura.
Il codice civile si occupa di particolari figura di ausiliari subordinati dell'imprenditore che, per la loro posizione nell'ambito dell'impresa hanno anche dei poteri di rappresentanza, cui non si applicano le regole generali della rappresentanza di cui agli articoli 1387 e ss. c.c. fermo restando, però, la fondamentale regola secondo cui gli atti compiuti da questi soggetti sono direttamente imputabili all'imprenditore; abbiamo quindi quelle particolari figure di rappresentanza che sono tipiche del settore commerciale  cioè, degli institori, dei procuratori e dei commessi, i cui poteri di rappresentanza non derivano da una procura, ma dal fatto stesso di svolgere certe mansioni. Tali poteri potranno essere anche modificati dall'imprenditore, ma ciò sarà di regola possibile con uno specifico atto che incide sul potere di rappresentanza che spetta naturalmente a tali soggetti.

Institori

definizione
art. 2203 c.c.

sono rappresentanti generali dell'imprenditore preposti all'esercizio dell'impresa commerciale o di un suo ramo

 

Tra gli ausiliari subordinati dell'imprenditore l'institore è quello fornito dei maggiori poteri di rappresentanza e amministrazione dell'impresa.
L'institore è, infatti, un "alter ego" dell'imprenditore poiché lo sostituisce quasi completamente nell'attività d'impresa. 
Vediamone nella sottostante tabella i poteri:

 

poteri e obblighi dell'institore

può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto, salve le limitazioni
contenute nella procura
può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui è preposto
è tenuto, insieme con l'imprenditore, all'osservanza
delle disposizioni riguardanti l'iscrizione nel registro delle imprese e alla tenuta delle scritture contabili

 

Come si vede i poteri dell'institore sono molto ampi e tutti derivano da una procura conferitagli dall'imprenditore detta "procura o preposizione institoria". 
Per certe categorie di atti, tuttavia, la sola procura institoria non è sufficiente; secondo l'articolo 2204 del codice civile, infatti, l'institore non può alienare o ipotecare i beni immobili se non è stato espressamente autorizzato dal titolare. Ciò non fa altro che ribadire che a lui sono concessi tutti i poteri che concernono la gestione e rappresentanza dell'impresa, ma non quelli che riguardano la cessazione dell'impresa o l'alienazione dell'azienda che non rientrano in generale nella procura institoria.
Altri limiti ai poteri dell'institore possono essere contenuti, oltre che nella legge, nella stessa procura institoria; per rendere tali limitazioni, opponibili ai terzi è necessario che la procura sia inscritta nel registro delle imprese, a meno che si provi che questi ne erano comunque a conoscenza al momento della conclusione dell'affare (art. 2206 c.c.).
Analogamente accade per gli atti con i quali è successivamente limitata o revocata la procura (art. 2207 c.c.). 

Gli atti compiuti dall'institore sono pur sempre compiuti in rappresentanza dell'imprenditore ed è su quest'ultimo ne ricadono gli effetti; tuttavia l'institore è personalmente obbligato nei confronti dei terzi se omette di far conoscere che tratta per il preponente anche se i terzi possono, comunque, agire anche contro il preponente per gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa(art .2208 c.c.).

Procuratori e commessi

procuratori
art. 2209 c.c.

sono procuratori coloro che in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso.

La definizione dell'articolo 2209 pone non pochi problemi interpretativi perché da un lato fa riferimento a un rapporto continuativo che lega il procuratore all'imprenditore, facendo intendere che si tratti di dipendente dell'impresa, dall'altro non rende conto come mai, avendo un dipendente a causa delle sue mansioni determinati poteri naturali di rappresentanza, sia necessaria una norma apposita, l'art. 2209, per evidenziarli.
Questa differenza comporta anche un diverso approccio della dottrina sulla figura del procuratore. 
Secondo il Ferri i poteri di rappresentanza del procuratore non sono un riflesso della sua posizione all'interno dell'impresa, non derivano "naturalmente" dalla sua posizione nell'ambito della organizzazione imprenditoriale, ma li ha ricevuti dall'imprenditore in base a uno specifico conferimento di poteri e quindi in base ad apposita procura.
Secondo altra dottrina, invece, (Buonocore, Campobasso), l'unica differenza sostanziale tra gli institori e i procuratori sta nel fatto che questi non preposti alla gestione dell'impresa o di un suo ramo, ma essendo, comunque, ausiliari con potere direttivo, hanno anche la rappresentanza dell'imprenditore per gli specifici incarichi che devono svolgere;
come esempi di procuratori si riportano, secondo questa dottrina, il direttore del settore acquisti, il direttore del settore pubblicità, e il dirigente del personale, anche se, in quest'ultimo caso, può essere difficile distinguere per questo ausiliario i poteri di gestione interni all'azienda da quelli di rappresentanza che sono esterni e rivolti verso i terzi. Per le operazioni che svolgono, questi soggetti avrebbero naturalmente il potere di rappresentanza dell'imprenditore; secondo questa dottrina, quindi, l'art. 2209 non avrebbe fatto altro che ribadire esplicitamente che certe mansioni comportano naturalmente certi poteri di rappresentanza, una posizione che, seppure prevalente in dottrina, lascia perplessi.
In ogni caso poiché i procuratori non sono preposti all'esercizio dell'impresa, e, quindi, non hanno lo stesso ruolo degli institori, a loro si applicheranno solo alcune regole previste per gli institori, e cioè quelle degli articoli 2206 e 2207; si applica l'art. 2206 relativo alla pubblicità della procura e 2207 relativo alla modifica e revoca della procura, che devono essere iscritte nel registro delle imprese per l'opponibilità ai terzi.
Non sono richiamate, invece, le atre regole previste per l'institore, e quindi i procuratori non hanno la rappresentanza processuale dell'imprenditore che, invece, spetta all'institore ex art. 77 c.p.c. non sono soggetti agli obblighi che gravano sull'institore alla tenuta delle scritture contabili e all'iscrizione nel registro delle imprese ex art. 2205, e nemmeno è applicabile  l'art. 2208 circa la responsabilità speciale dell'institore nel caso in cui ometta di far conoscere al terzo la sua qualifica e la responsabilità dell'imprenditore che sorge in questa ipotesi.

Commessi

definizione
art. 2210 c.c.

sono ausiliari subordinati dell'imprenditore che hanno un limitato potere di rappresentanza limitatamente agli atti necessari per svolgere le operazioni per le quali sono stati incaricati

 

Come si vede dalla definizione i commessi sono rappresentanti particolari dell'imprenditore con poteri limitati alle operazioni che possono compiere. Il commesso può, di solito, concludere dei contratti di compravendita con il pubblico e può anche esigerne il prezzo, a meno che non ci sia una cassa destinata a tali operazioni. 
Si distinguono i "commessi di negozio" che operano all'interno dei locali dell'impresa, dai "commessi viaggiatori" che di solito concludono contratti in nome e per conto dell'imprenditore fuori dei locali dell'impresa o indicano all'imprenditore l'esistenza di favorevoli occasioni contrattuali. La figura del commesso viaggiatore si avvicina a quella degli agenti e rappresentanti di commercio, ma se ne distingue in quanto questi ultimi sono ausiliari autonomi dell'imprenditore e non subordinati.

Vediamo, ora, nella sottostante tabella gli altri poteri dei commessi così come delineati nel codice civile:

poteri

non possono concedere sconti o dilazioni né esigere il prezzo delle merci se non espressamente incaricati
non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell'impresa, se non sono muniti di una speciale autorizzazione scritta
per gli affari da essi conclusi, sono autorizzati a ricevere per conto dell'imprenditore le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto e i reclami
relativi alle inadempienze contrattuali
possono chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse dell'imprenditore

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Del potere institorio del direttore generale e del direttore acquisti;

Cass. civ. Sez. III, 13-06-2014, n. 13539 (rv. 631722)
Quando l'imprenditore si avvale per la propria attività di un apparato organizzato di mezzi e di personale, anche l'ausiliare subordinato, come il direttore degli acquisti, cui sia affidata nell'ambito della impresa la conclusione di affari per l'imprenditore stesso, con implicita "contemplatio domini", impegna la responsabilità dell'impresa per gli atti che rientrino nell'esercizio delle sue funzioni. Ne consegue che il terzo contraente può ritenere concluso nel nome e nell'interesse del titolare dell'impresa il negozio stipulato dall'ausiliare a prescindere dal conferimento della rappresentanza, salve le limitazioni contenute nell'atto di conferimento dell'incarico, opponibile ai terzi ai sensi degli artt. 2206, 2207 e 2209 cod. civ. (Cassa con rinvio, App. Trento, 04/10/2007)FONTI 
CED Cassazione, 2014
 


Cass. civ. Sez. lavoro, 03-09-1991, n. 9332
L'attribuzione al presidente della società della rappresentanza legale non esclude il potere di rappresentanza del direttore generale della società stessa, in relazione agli atti di gestione aziendale di sua competenza, configurandosi tale organo come figura institoria avente - in mancanza di espressa esclusione - legittimazione anche processuale in ordine alle obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa cui è preposto.
FONTI
  Giur. It., 1992, I,1, 1064 

Cass. civ. Sez. lavoro, 28-08-1987, n. 7095
Con riguardo alle qualifiche dei lavoratori subordinati ( art. 2095 c. c. ) mentre l'impiegato con funzioni direttive risulta qualificato dalla preposizione ad un singolo settore, ramo o servizio dell'organizzazione aziendale, con supremazia gerarchica e piena responsabilità limitata al settore di sua competenza, la funzione dirigenziale si caratterizza invece, salva una diversa e più ampia determinazione della qualifica in sede negoziale, per la preposizione, con analoghe mansioni, alla direzione di tutti i settori, rami o servizi dell'organizzazione aziendale o di una branca rilevante ed autonoma di essa, tenendo conto che l'esercizio dei poteri decisionali da parte del dirigente preposto ad un ufficio o ramo di particolare importanza, oltre ad imprimere a questo l'indirizzo da lui autonomamente stabilito, si ripercuote sullo svolgimento dell'intera attività aziendale, senza che possa rilevare il mancato conferimento dei poteri rappresentativi ex art. 2208 e 2209 c. c. , potendo la funzione dirigenziale esplicarsi nella sua indicata ampiezza anche soltanto a livello infraziendale. FONTI 
Mass. Giur. It., 1987 

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Dei poteri di rappresentanza del procuratore.

Cass. civ. Sez. lavoro, 13-09-1997, n. 9131
Il dipendente dell'imprenditore, ove rivesta la qualifica di procuratore ai sensi dell'art. 2209 c.c. , è investito di un generale potere di rappresentanza in relazione a quelle operazioni per le quali egli disponga di autonomia decisionale, salvo che detto potere non sia stato espressamente limitato dall'imprenditore stesso con l'iscrizione di apposita riserva nel registro delle imprese. In mancanza di riserve la scrittura privata sottoscritta dal procuratore deve ritenersi ascrivibile direttamente all'imprenditore, per cui, ove essa sia stata disconosciuta in giudizio, può costituire prova nei confronti dell'imprenditore solo all'esito della procedura di verificazione prevista dall'art. 216 c.p.c.
FONTI
 
Giust. Civ., 1998, I, 771 nota di MAMMONE
 

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Sulla figura del commesso.
Cass. civ. Sez. III, 29-11-2005, n. 26048 (rv. 584944)
I commessi (riguardo ai quali la principale distinzione si configura tra commessi viaggiatori e commessi di negozio) - cui allude l'art. 2210 cod. civ. - sono ausiliari dell'imprenditore commerciale con mansioni più modeste (di tipo essenzialmente materiale e finalizzate tutte a concludere contratti per il principale) e con poteri di rappresentanza più limitati rispetto all'institore e al procuratore, riguardando essa gli atti che ordinariamente comporta la specie di operazioni di cui essi sono incaricati. Non è tuttavia sufficiente, in proposito, che taluno sia "collaboratore" di una certa organizzazione imprenditoriale e "responsabile dell'ufficio manutenzioni" per ritenere che lo stesso sia anche munito del potere di rappresentanza dell'imprenditore o possa qualificarsi "commesso" ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 2210 cod. civ. 
.FONTI 
Mass. Giur. It., 2005 
CED Cassazione, 2005
 
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