Forma della procura, capacità e stati soggettivi nella rappresentanza |
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Video, forma della procura |
La procura può essere conferita senza l'osservanza di forme particolari,
anche tacitamente, cioè attraverso fatti concludenti.
Se però il rappresentante deve concludere un contratto dove è richiesta una
determinata forma, anche la procura dovrà avere la forma prevista per quel
contratto; una procura conferita per acquistare un immobile dovrà, quindi, essere redatta
per iscritto.
La procura, inoltre, può essere conferita per uno o determinati affari (procura speciale) oppure per tutti gli affari del rappresentato (procura generale) .
In merito alla capacità nella rappresentanza, e quindi anche nella rappresentanza volontaria, distinguiamo:
rappresentante | è sufficiente la semplice capacità d'intendere e di volere (art. 1389 c.c.) |
rappresentato | deve avere la capacità di agire |
Non deve meravigliare che per conferire la procura sia necessaria la capacità
di agire, mentre per lo svolgimento dell'incarico possa bastare la semplice
capacità di intendere e volere, e ciò perché il rappresentato, pienamente
capace, potrebbe ritenere che un soggetto con la semplice capacità d'intendere e
volere, magari un diciassettenne, possa al meglio curare i suoi interessi;
d'altro canto rendere valido un negozio posto in essere da un incapace
(ricordiamo infatti che nella rappresentanza è di regola determinante la volontà
del rappresentante), è certamente una eccezione alla regola generale sulla
invalidità di negozi posti in essere da soggetti privi della capacità di agire.
Certo è che l'art. 1389 c.c. dispone che il rappresentate incapace deve essere
capace di intendere e volere in relazione "alla natura e al contenuto del
contratto stesso", introducendo così, un ulteriore accertamento relativo alla
validità del contratto, che rende sicuramente più precaria la posizione del
rappresentato, che, dal punto di vista pratico, farebbe meglio ad astenersi
dallo scegliere come rappresentante un soggetto incapace di agire.
Questa chiacchierata ci è stata comunque utile per chiarirci le idee, su un
punto: è la volontà del rappresentate da prendere in considerazione, e non
quella del rappresentato, e per questi motivi è stabilito che
nel caso di vizi della volontà | Il contratto è annullabile se è viziata la volontà del rappresentante e non quella del rappresentato |
nel caso di stati soggettivi rilevanti | si ha riguardo alla persona del rappresentante |
È vero, quindi, che bisogna guardare alla volontà del rappresentante e non a
quella del rappresentato, ma, chiediamoci:
cosa accade se il rappresentato ha predeterminato alcuni degli elementi del
contratto ed è caduto in errore su uno di questi? Il suo errore sarà
rilevante ai fini dell'annullabilità del contratto concluso dal rappresentato? E
se era in buona fede su questi elementi, il suo stato soggettivo sarà rilevante?
È chiaro che in questi casi anche la situazione del rappresentato è
rilevante , ed è per questo motivo che gli articoli 1390 e 1391 c.c. dispongono
che:
nel caso di elementi predeterminati dal rappresentato si ha riguardo alla volontà ed agli stati soggettivi del rappresentato e non del rappresentante |
Ma il discorso non finisce qui; facciamo il caso che il rappresentato,
intendendo acquistare dei beni mobili di provenienza furtiva ed essendo, quindi,
in mala fede, dia l'incarico all'ignaro rappresentante.
Seguendo le regole esposte l'acquisito effettuato dal rappresentate sarebbe
valido, visto il suo stato di buona fede. Ma tale conclusione è palesemente
inaccettabile in quanto la mala fede non riceve mai protezione nel nostro
ordinamento giuridico ed è per questo che l'articolo 1391 comma dispone
che:
In nessun caso il rappresentato che è in mala fede può giovarsi dello stato d'ignoranza o di buona fede del rappresentante |
Giurisprudenza
Un caso particolare, la diffida ad
adempiere intimata da un procuratore, è necessario da parte del
procuratore allegare anche la procura scritta?
Cass. civ. Sez. II Ord., 07-05-2018,
n. 10860 (rv. 648030-01)
In tema di diffida ad adempiere
intimata da un procuratore, la necessità che la relativa procura abbia
forma scritta agli effetti risolutivi di cui all'art. 1454 c.c. non
implica la sua allegazione alla diffida medesima, essendo sufficiente
che tale procura sia portata a conoscenza del debitore con mezzi idonei,
salvo il diritto dell'intimato a farsene rilasciare copia ai
sensi dell'art. 1393 c.c. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 27/08/2013) FONTI
CED Cassazione, 2018 La forma della procura per relationem.
Il caso della forma per la procura per
intimare una diffida ad adempiere.
Cass. civ. Sez. Unite, 15-06-2010, n. 14292
Sulla forma della procura e del
mandato.
Cass. civ. Sez. III, 02-09-2013, n. 20051 Sul contratto concluso dal
rappresentante per un rappresentato incapace. Cass. civ. Sez.
II, 09-03-2012, n. 3787 |
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