Articolo 1389. Capacità
del rappresentante e del rappresentato.
Quando la rappresentanza è conferita dall'interessato, per la
validità del contratto concluso dal rappresentante basta che questi
abbia la capacità di intendere e di volere,avuto riguardo alla natura
e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace
il rappresentato.
In ogni caso, per la validità del contratto concluso dal
rappresentante è necessario che il contratto non sia vietato al rappresentato.
|