Revoca modifica ed estinzione della procura
Secondo l'articolo 1396 c.c. è possibile la revoca e la modifica della procura.
La revoca può essere espressa o tacita come nel caso in cui il rappresentante nomini un altra persona per la gestione dello stesso affare.
Il punto fondamentale, tuttavia, in merito alle ipotesi di revoca e modifica non sta tanto nel modo in cui queste avvengono, ma nella loro efficacia nei confronti dei terzi. Secondo il citato articolo 1396, infatti, la revoca e la modifica devono essere portate a conoscenza dei terzi con "mezzi idonei"; in mancanza non saranno opponibili ai terzi, a meno che non si provi che questi ne erano a conoscenza al momento della conclusione del contratto.
Viene da chiedersi, allora, quali siano questi "mezzi idonei" che rendono opponibile ai terzi la revoca e la modifica.
Per rispondere a questa domanda dobbiamo considerare in che contesto è stata conferita la procura; se, infatti, siamo nell'ambito di situazioni dove è previsto uno speciale regime di pubblicità, come nel caso delle imprese commerciali, sarà necessario usare quei mezzi voluti dall'ordinamento, come, sempre per le imprese commerciali, l'iscrizione della revoca o della modifica della procura nel registro delle imprese.
Negli atri casi sarà necessario accertare caso per caso se i mezzi usati per far conoscere i fatti che riguardano la procura siano idonei, in relazione all'ambiente in cui la rappresentanza era esercitata. Nell'ipotesi in cui non si siano usati tali "mezzi idonei" sarà il rappresentato che dovrà provare la conoscenza che i terzi avevano della revoca o della modifica.
Non sempre, tuttavia, è possibile la revoca della procura. Può darsi, infatti, che, in analogia con le norme sul mandato, sia stata pattuita l'irrevocabilità della procura o che questa sia stata conferita anche nell'interesse del rappresentante.
Vediamo, ora le altre cause di estinzione della procura:
estinzione della procura |
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Cessata la procura il rappresentante dovrà restituire il documento dal quale risultano i suoi poteri(art. 1397 c.c.).
Giurisprudenza
Irrevocabilità del mandato "in rem
propriam" .
Cass. civ. Sez. II, 08-04-2015, n. 7038
Irrevocabilità del mandato e revoca
della procura.
Cass. civ. Sez. II, 11-02-1998, n. 1388
Sui mezzi idonei necessari per
l’opponibilità della revoca della procura. Cass. civ.,
21-12-1984, n. 6662
Onere della prova in caso di revoca
del mandato.
Cass. civ. Sez. III, 15-12-2000, n. 15861
La sostituzione del mandante al
mandatario. Nel mandato
senza rappresentanza solo in rari casi il mandante può sostituirsi al
mandatario per esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione
del mandato. Cassazione civile
, SS.UU., sentenza 08.10.2008 n° 24772 Le norme in tema
di mandato vanno interpretate nel senso che esse disegnano un complesso
(anche se non del tutto coerente) sistema diacronico imperniato su di un
evidente rapporto di regola/eccezione: regola generale sarà, pertanto,
quella secondo la quale il mandatario acquista i diritti e assume gli
obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, i quali non hanno
alcun rapporto con il mandante. |
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