Revoca modifica ed estinzione della procura

Secondo l'articolo 1396 c.c. è possibile la revoca e la modifica della procura.

La revoca può essere espressa o tacita come nel caso in cui il rappresentante nomini un altra persona per la gestione dello stesso affare.

Il punto fondamentale, tuttavia, in merito alle ipotesi di revoca e modifica non sta tanto nel modo in cui queste avvengono, ma nella loro efficacia nei confronti dei terzi. Secondo il citato articolo 1396, infatti, la revoca e la modifica devono essere portate a conoscenza dei terzi con "mezzi idonei"; in mancanza non saranno opponibili ai terzi, a meno che non si provi che questi ne erano a conoscenza al momento della conclusione del contratto.

Viene da chiedersi, allora, quali siano questi "mezzi idonei" che rendono opponibile ai terzi la revoca e la modifica.

Per rispondere a questa domanda dobbiamo considerare in che contesto è stata conferita la procura; se, infatti, siamo nell'ambito di situazioni dove è previsto uno speciale regime di pubblicità, come nel caso delle imprese commerciali, sarà necessario usare quei mezzi voluti dall'ordinamento, come, sempre per le imprese commerciali, l'iscrizione della revoca o della modifica della procura nel registro delle imprese.

Negli atri casi sarà necessario accertare caso per caso se i mezzi usati per far conoscere i fatti che riguardano la procura siano idonei, in relazione all'ambiente in cui la rappresentanza era esercitata. Nell'ipotesi in cui non si siano usati tali "mezzi idonei" sarà il rappresentato che dovrà provare la conoscenza che i terzi avevano della revoca o della modifica.

Non sempre, tuttavia, è possibile la revoca della procura. Può darsi, infatti, che, in analogia con le norme sul mandato, sia stata pattuita l'irrevocabilità della procura o che questa sia stata conferita anche nell'interesse del rappresentante.

Vediamo, ora le altre cause di estinzione della procura:

estinzione della procura

revoca  (ipotesi tipica)
morte del rappresentante o del rappresentato
sopravvenuta incapacità del rappresentato
fallimento del rappresentate o del rappresentato

Cessata la procura il rappresentante dovrà restituire il documento dal quale risultano i suoi poteri(art. 1397 c.c.).

  1. rappresentanza senza poteri e ratifica;
  2. il conflitto di interessi;
  3. la rappresentanza nel settore commerciale.

Giurisprudenza

Irrevocabilità del mandato "in rem propriam" .

Cass. civ. Sez. II, 08-04-2015, n. 7038
Nel mandato conferito nell'interesse del mandatario con attribuzione di procura, l'irrevocabilità del mandato è limitata al rapporto interno tra il mandante e il mandatario, sicché la validità del contratto concluso dal mandatario con il terzo resta subordinata alla permanenza del potere di rappresentanza e all'assenza di revoca della procura. (Rigetta, App. Salerno, 12/05/2009) FONTI CED Cassazione, 2015

Irrevocabilità del mandato e revoca della procura.

Cass. civ. Sez. II, 11-02-1998, n. 1388
La natura irrevocabile del mandato "in rem propriam" non impedisce gli effetti della revoca della procura e la conseguente pronuncia di inefficacia del contratto di compravendita concluso dal mandatario come rappresentante senza poteri. La natura irrevocabile del mandato rileva, infatti, esclusivamente nei rapporti interni tra mandante e mandatario, e non ai fini della "validità" del contratto concluso con il terzo, subordinata alla permanenza del potere di rappresentanza in capo al mandatario. FONTI Giur. It., 1999 

Sui mezzi idonei necessari per l’opponibilità della revoca della procura.

Cass. civ., 21-12-1984, n. 6662
Il principio fissato dall'art. 1396 c. c. , secondo il quale la revoca della procura non è opponibile al terzo se no gli sia stata portata a conoscenza con mezzi idonei, salvo che si provi che lo stesso la conoscesse al momento della conclusione del contratto, non osta a che le parti possano determinare convenzionalmente lo specifico mezzo che l'una deve adottare per comunicare la suddetta revoca (nella specie: raccomandata co n avviso di ricevimento), e prevedere l'inefficacia nei confronti dell'altra della revoca medesima per il solo fatto della inosservanza di tale formalità. FONTI  Mass. Giur. It., 1984 

Onere della prova in caso di revoca del mandato.

Cass. civ. Sez. III, 15-12-2000, n. 15861
Il rappresentato non può essere considerato terzo rispetto a un contratto stipulato da altri nel nome e per suo conto solo perché eccepisce che il contratto è stato concluso dopo la revoca della procura e non può avvalersi, quindi, della disposizione dell'art. 2704 c.c. al fine di riversare sulle altre parti l'onere di provare che il contratto è stato effettivamente stipulato nella data indicata e prima della revoca della procura o la perdita, comunque, dei poteri rappresentativi.
FONTI  Mass. Giur. It., 2000 

 

La sostituzione del mandante al mandatario.

Nel mandato senza rappresentanza solo in rari casi il mandante può sostituirsi al mandatario per esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato.
La cassazione, a sezioni unite, chiarisce che si tratta di un potere eccezionale, che non può essere esteso in via analogica, e nemmeno essere interpretate in via estensiva; per esemplificare, un mandante può agire e sostituirsi al mandatario per esercitare i diritti di credito che derivano dall’esecuzione del mandato (art. 1705 comma 2), ma non può certo agire per far risolvere o annullare il contratto stipulato dal mandatario. E’ anche vero, però, che l’estinzione del mandato senza rappresentanza per il compimento dell’affare non fa venir meno il potere del mandante a far valere legittimazione ad esercitare nei confronti del terzo le azioni connesse agli atti compiuti per conto del mandante
(Cass. civ., Sez. III, 03/04/2009, n. 8145).

 

Cassazione civile , SS.UU., sentenza 08.10.2008 n° 24772

Le norme in tema di mandato vanno interpretate nel senso che esse disegnano un complesso (anche se non del tutto coerente) sistema diacronico imperniato su di un evidente rapporto di regola/eccezione: regola generale sarà, pertanto, quella secondo la quale il mandatario acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, i quali non hanno alcun rapporto con il mandante.
Eccezionali risulteranno, per converso, quelle disposizioni che, in deroga a tale, generale meccanismo effettuale, ne prevedano, sul piano processuale, una sorte diversa, imperniata sull’immediata reclamabilità del diritto (di credito o reale) da parte del mandante.
Queste regole operazionali, tanto sostanziali quanto processuali, nel porsi come eccezioni rispetto alla disciplina generale del mandato, sono pertanto di stretta interpretazione, e non consentono alcuna integrazione di tipo analogico, né possono, nella specie, essere interpretate estensivamente, nella già rilevata ottica della tutela della posizione del terzo contraente. L'espressione «diritti di credito» di cui all'art. 1705 comma 2 c.c. va, pertanto, rigorosamente circoscritta all'esercizio (fisiologico) dei diritti sostanziali acquistati dal mandatario, con conseguente esclusione delle azioni poste a loro tutela (annullamento, risoluzione, rescissione, risarcimento).
Il doppio requisito dell'unicità del fatto costitutivo e della sussidiarietà dell'azione di ingiustificato arricchimento è regola generale, con la duplice eccezione costituita: dall'arricchimento mediato conseguito da una P.A. rispetto ad un ente (anch'esso di natura pubblicistica) direttamente beneficiario/utilizzatore della prestazione dell'impoverito dall'arricchimento conseguito dal terzo a titolo meramente gratuito.


 

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