La procura 

 

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Video, la procura

nozione

è il negozio giuridico unilaterale con il quale un soggetto conferisce ad un altro soggetto il potere di farsi rappresentare

Come abbiamo già anticipato, in questa sede ci occuperemo della sola rappresentanza volontaria e dello strumento attraverso il quale si realizza; questo strumento è, appunto, la procura, il negozio giuridico che rende possibile la rappresentanza.
Prima di analizzarla compiutamente sottolineiamo che la procura non è un contratto in quanto per la sua validità non necessita di accettazione da parte del rappresentato, ma è un negozio unilaterale  che attribuisce un potere ad un altro soggetto, il rappresentante, un potere che quest'ultimo potrà usare verso i terzi.
Il rappresentante potrà, quindi, usare i poteri che gli sono stati conferiti oppure disinteressarsene; certo è che nel momento in cui deciderà di agire in conformità del potere conferitogli non potrà più disinteressarsene senza andare incontro a delle responsabilità.
Viene, allora, da chiedersi quali saranno gli obblighi del rappresentante, visto che riceve solo un potere;
qui il discorso si fa più fumoso, perché risulta evidente che il solo conferimento della procura non garantisce il rappresentato circa la riuscita dell'incarico che ha conferito; ed allora sarà buona norma far accompagnare la procura ad un altro negozio giuridico, un contratto, tra lui ed il rappresentante in modo che entrambi sappiano da subito cosa devono e non devono fare e quali obblighi dovranno osservare, questo contratto è, di solito, il mandato.
La procura, quindi, di solito non esiste da sola, ma si accompagna ad un contratto con il quale si disciplinano i rapporti tra rappresentante e rappresentato come riportiamo nella tabella:

procura negozio unilaterale; si attribuisce un potere rappresentativo e consente al rappresentante di agire verso i terzi in nome e per conto del rappresentato
mandato contratto con il quale il rappresentante ed il rappresentato disciplinano il loro rapporti interni in seguito allo svolgimento dell'incarico che dovrà eseguire il rappresentante

Esistendo la procura ed il mandato, entrambe le parti saranno soddisfatte in quanto il rappresentante potrà far valere verso i terzi il potere ricevuto con la procura, mentre entrambi avranno già chiari, grazie al mandato, obblighi e diritti reciproci.

Abbiamo visto che la procura può esistere anche senza mandato, o altro contratto, anche se è un'ipotesi rara; chiediamoci ora: il mandato può esistere senza la procura? E, nel caso affermativo, si avrà ancora rappresentanza?
Ci risponde l'articolo 1705 c.c. che espressamente prevede l'ipotesi di mandato senza rappresentanza come l'articolo 1704 c.c. prevede l'ipotesi opposta;
ed allora per la seconda domanda: il solo mandato è sufficiente a costituire anche la rappresentanza?
La risposta è negativa, in quanto se vi è stato il solo mandato il mandatario agirà per conto ma non in nome del mandante, con la conseguenza che gli effetti degli atti compiuti non passeranno immediatamente nella sfera giuridica del mandante, ma dovranno essere ritrasferiti a lui al mandatario; abbiamo quindi:

rappresentanza diretta il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato; a quest'ultimo verranno immediatamente imputati gli effetti degli atti compiuti dal rappresentante
rappresentanza c.d. indiretta il mandatario agisce in nome proprio ma  per conto del mandante, unico responsabile nei riguardi dei terzi è il mandatario che assume anche tutti gli obblighi che scaturiscono dagli atti compiuti. Il mandatario è obbligato a ritrasmettere al mandante il risultato del suo agire

Come si vede la c.d. rappresentanza indiretta (o interposizione reale di persona) non è vera rappresentanza e non si applicheranno le norme previste in tema di rappresentanza. Vediamole, quindi, queste norme nei collegamenti che seguono.

  1. forma della procura capacità e stati soggettivi nella rappresentanza;
  2. revoca modifica ed estinzione della procura;
  3. rappresentanza senza poteri e ratifica;
  4. il conflitto di interessi;
  5. la rappresentanza nel settore commerciale.

 

Giurisprudenza

I poteri del rappresentante, o meglio qui del mandatario con rappresentanza, può chiedere direttamente l’emissione di un decreto ingiuntivo.

Cass. civ. Sez. III, 30-03-2018, n. 7895
Nell'ambito del mandato con rappresentanza, il mandatario ben può, in adempimento dell'incarico ricevuto, richiedere l'emissione di titoli di pagamento (nella specie, un decreto ingiuntivo) direttamente in proprio favore relativamente alle somme da recuperare, salvo poi il suo obbligo di immetterle nella disponibilità, materiale e giuridica del mandante.
FONTI  Quotidiano Giuridico, 2018

Sulla recettizietà della procura. Secondo questa massima la procura è atto recettizio, questa opinione, però, non trova però d’accordo parte della dottrina.

Cass. civ. Sez. II, 30-06-2014, n. 14808

La recettizietà della procura non comporta che la sua efficacia sia subordinata alla consegna dell'originale del documento al rappresentante, essendo sufficiente che il mandante gli comunichi il conferimento dei poteri rappresentativi, anche tramite consegna di una copia dell'atto. (Rigetta, Trib. Como, 28/06/2007) FONTI CED Cassazione, 2014. 

Cass. civ. Sez. II Sent., 28-05-2007, n. 12488

Ai fini del conferimento della rappresentanza a vendere beni immobili è necessario che il rappresentato faccia pervenire volontariamente la procura alla persona nominata rappresentante, trattandosi di atto unilaterale recettizio, perché, ove il rappresentato abbia rilasciato la procura ma l'abbia trattenuta presso di sé o presso un fiduciario, non può ritenersi che sia stato conferito il relativo potere.

Infatti, l'atto di attribuzione di detto potere di rappresentanza ad un terzo, allorché sia soggetto alle prescrizioni di forma in relazione al negozio da compiere, non può assumere efficacia in conseguenza della mera conoscenza dell'esistenza dell'atto stesso da parte del soggetto investito del potere, perché la sola predisposizione dell'atto medesimo non costituisce di per sé manifestazione della volontà di conferire il suddetto potere, ben potendo avvenire in una fase preparatoria in cui la volontà del rappresentato non si sia ancora definitivamente formata. Da ciò consegue che è soltanto con la volontaria consegna (da ricondursi, perciò, ad un comportamento consapevole) dell'atto in questione che il "dominus" manifesta l'intenzione di farsi effettivamente rappresentare, rendendone edotto il rappresentante. (Rigetta, App. Milano, 8 Aprile 2003)

FONTI
Mass. Giur. It., 2007

Sulla recettizietà della procura. Secondo questa massima la procura è atto recettizio, questa opinione, però, non trova però d’accordo parte della dottrina.

Cass. civ. Sez. II, 30-06-2014, n. 14808
La recettizietà della procura non comporta che la sua efficacia sia subordinata alla consegna dell'originale del documento al rappresentante, essendo sufficiente che il mandante gli comunichi il conferimento dei poteri rappresentativi, anche tramite consegna di una copia dell'atto. (Rigetta, Trib. Como, 28/06/2007) FONTI CED Cassazione, 2014.

Cass. civ. Sez. II Sent., 28-05-2007, n. 12488
Ai fini del conferimento della rappresentanza a vendere beni immobili è necessario che il rappresentato faccia pervenire volontariamente la procura alla persona nominata rappresentante, trattandosi di atto unilaterale recettizio, perché, ove il rappresentato abbia rilasciato la procura ma l'abbia trattenuta presso di sé o presso un fiduciario, non può ritenersi che sia stato conferito il relativo potere.
Infatti, l'atto di attribuzione di detto potere di rappresentanza ad un terzo, allorché sia soggetto alle prescrizioni di forma in relazione al negozio da compiere, non può assumere efficacia in conseguenza della mera conoscenza dell'esistenza dell'atto stesso da parte del soggetto investito del potere, perché la sola predisposizione dell'atto medesimo non costituisce di per sé manifestazione della volontà di conferire il suddetto potere, ben potendo avvenire in una fase preparatoria in cui la volontà del rappresentato non si sia ancora definitivamente formata. Da ciò consegue che è soltanto con la volontaria consegna (da ricondursi, perciò, ad un comportamento consapevole) dell'atto in questione che il "dominus" manifesta l'intenzione di farsi effettivamente rappresentare, rendendone edotto il rappresentante. (Rigetta, App. Milano, 8 Aprile 2003) FONTI Mass. Giur. It., 2007

Sull’efficacia diretta del contratto concluso dal rappresentante.

Cass. civ. Sez. II, 23-06-2014, n. 14215
La norma di cui all'art. 1388 c.c. secondo cui il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato, non prescrive ulteriori espressioni oltre quella di agire in nome e nell'interesse del rappresentato - cd. contemplatio domini - perché si produca l'efficacia diretta del contratto nei confronti del rappresentato; da ciò consegue l'irrilevanza del rapporto sottostante tra rappresentante e rappresentato, il cui concreto atteggiarsi è privo di ricadute ai fini della realizzazione dell'effetto tipico dell'istituto della rappresentanza. FONTI Quotidiano Giuridico, 2014 

La contemplatio domini. In cosa consiste? E che forma deve avere?

 Cassazione civile, sez. II, sentenza 23.06.2014 n° 14215
Le norme in tema di rappresentanza non impongono al rappresentante di indicare gli estremi della procura nel contratto concluso in nome e nell'interesse del rappresentato, neppure nel caso di conclusione di contratti a forma vincolata.
La giustificazione dei poteri del rappresentante è prevista infatti dall'art. 1393 c.c. come conseguenza della richiesta, che il terzo è facoltizzato a fare in qualsiasi momento (sia prima, sia dopo il contratto), per precostituirsi la prova che l'atto rientra nei poteri conferiti dal rappresentato. Nel caso di contratto avente ad oggetto beni immobili, poiché la forma della procura deve risultare da atto scritto, ai sensi dell'art. 1392 c.c., il terzo ha facoltà di pretendere che il rappresentante gli consegni una copia della procura. FONTI DE Agostini Giuridica , 2014

 Questa massima sembra essere in contrasto con la precedente, ma in realtà si tratta d’ipotesi diverse.

 Cass. civ. Sez. II, 30-03-2000, n. 3903
Nei contratti aventi a oggetto il trasferimento di beni immobili stipulati dal rappresentante in nome e per conto del rappresentato, la "contemplatio domini", pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali, deve risultare "ad substantiam" dallo stesso documento comprovante il contratto, restando irrilevante la conoscenza, da parte del terzo contraente, dell'esistenza del rapporto rappresentativo. FONTI Mass. Giur. It., 2000 

 

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