La procura |
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Video, la procura |
nozione |
è il negozio giuridico unilaterale con il quale un soggetto conferisce ad un altro soggetto il potere di farsi rappresentare |
Come abbiamo già anticipato, in questa sede ci occuperemo della sola
rappresentanza volontaria e dello strumento attraverso il quale si realizza;
questo strumento è, appunto, la procura, il negozio giuridico che rende
possibile la rappresentanza.
Prima di analizzarla compiutamente sottolineiamo che la procura non è un
contratto in quanto per la sua validità non necessita di accettazione da
parte del rappresentato, ma è un negozio unilaterale che
attribuisce un potere ad un altro soggetto, il rappresentante, un potere che
quest'ultimo potrà usare verso i terzi.
Il rappresentante potrà, quindi, usare i poteri che gli sono stati conferiti
oppure disinteressarsene; certo è che nel momento in cui deciderà di agire in
conformità del potere conferitogli non potrà più disinteressarsene senza andare
incontro a delle responsabilità.
Viene, allora, da chiedersi quali saranno gli obblighi del rappresentante, visto
che riceve solo un potere;
qui il discorso si fa più fumoso, perché risulta evidente che il solo
conferimento della procura non garantisce il rappresentato circa la riuscita
dell'incarico che ha conferito; ed allora sarà buona norma far accompagnare la
procura ad un altro negozio giuridico, un contratto, tra lui ed il
rappresentante in modo che entrambi sappiano da subito cosa devono e non devono
fare e quali obblighi dovranno osservare, questo contratto è, di solito, il
mandato.
La procura, quindi, di solito non esiste da sola, ma si accompagna ad un
contratto con il quale si disciplinano i rapporti tra rappresentante e
rappresentato come riportiamo nella tabella:
procura | negozio unilaterale; si attribuisce un potere rappresentativo e consente al rappresentante di agire verso i terzi in nome e per conto del rappresentato |
mandato | contratto con il quale il rappresentante ed il rappresentato disciplinano il loro rapporti interni in seguito allo svolgimento dell'incarico che dovrà eseguire il rappresentante |
Esistendo la procura ed il mandato, entrambe le parti saranno soddisfatte in quanto il rappresentante potrà far valere verso i terzi il potere ricevuto con la procura, mentre entrambi avranno già chiari, grazie al mandato, obblighi e diritti reciproci.
Abbiamo visto che la procura può esistere anche senza mandato, o altro
contratto, anche se è un'ipotesi rara; chiediamoci ora: il mandato può
esistere senza la procura? E, nel caso affermativo, si avrà ancora
rappresentanza?
Ci risponde l'articolo 1705 c.c. che
espressamente prevede l'ipotesi di mandato senza rappresentanza come l'articolo
1704 c.c. prevede l'ipotesi opposta;
ed allora per la seconda domanda: il solo mandato è sufficiente a costituire
anche la rappresentanza?
La risposta è negativa, in quanto se vi è stato il solo mandato il
mandatario agirà per conto ma non in nome del mandante, con la
conseguenza che gli effetti degli atti compiuti non passeranno immediatamente
nella sfera giuridica del mandante, ma dovranno essere ritrasferiti a lui al
mandatario; abbiamo quindi:
rappresentanza diretta | il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato; a quest'ultimo verranno immediatamente imputati gli effetti degli atti compiuti dal rappresentante |
rappresentanza c.d. indiretta | il mandatario agisce in nome proprio ma per conto del mandante, unico responsabile nei riguardi dei terzi è il mandatario che assume anche tutti gli obblighi che scaturiscono dagli atti compiuti. Il mandatario è obbligato a ritrasmettere al mandante il risultato del suo agire |
Come si vede la c.d. rappresentanza indiretta (o interposizione reale di persona) non è vera rappresentanza e non si applicheranno le norme previste in tema di rappresentanza. Vediamole, quindi, queste norme nei collegamenti che seguono.
Giurisprudenza
I poteri del rappresentante, o meglio
qui del mandatario con rappresentanza, può chiedere direttamente
l’emissione di un decreto ingiuntivo.
Cass. civ. Sez. III, 30-03-2018, n.
7895
Sulla recettizietà
della procura. Secondo questa massima la procura è atto recettizio,
questa opinione, però, non trova però d’accordo parte della dottrina.
Cass. civ. Sez. II, 30-06-2014, n. 14808
La recettizietà della procura non
comporta che la sua efficacia sia subordinata alla consegna
dell'originale del documento al rappresentante, essendo sufficiente che
il mandante gli comunichi il conferimento dei poteri rappresentativi,
anche tramite consegna di una copia dell'atto. (Rigetta, Trib. Como,
28/06/2007) FONTI CED Cassazione, 2014.
Cass. civ. Sez. II Sent., 28-05-2007,
n. 12488
Ai fini del conferimento della
rappresentanza a vendere beni immobili è necessario che il rappresentato
faccia pervenire volontariamente la procura alla persona nominata
rappresentante, trattandosi di atto unilaterale recettizio, perché, ove
il rappresentato abbia rilasciato la procura ma l'abbia trattenuta
presso di sé o presso un fiduciario, non può ritenersi che sia stato
conferito il relativo potere.
Infatti, l'atto di attribuzione di
detto potere di rappresentanza ad un terzo, allorché sia soggetto alle
prescrizioni di forma in relazione al negozio da compiere, non può
assumere efficacia in conseguenza della mera conoscenza dell'esistenza
dell'atto stesso da parte del soggetto investito del potere, perché la
sola predisposizione dell'atto medesimo non costituisce di per sé
manifestazione della volontà di conferire il suddetto potere, ben
potendo avvenire in una fase preparatoria in cui la volontà del
rappresentato non si sia ancora definitivamente formata. Da ciò consegue
che è soltanto con la volontaria consegna (da ricondursi, perciò, ad un
comportamento consapevole) dell'atto in questione che il "dominus"
manifesta l'intenzione di farsi effettivamente rappresentare, rendendone
edotto il rappresentante. (Rigetta, App. Milano, 8 Aprile 2003)
FONTI
Sulla recettizietà della procura.
Secondo questa massima la procura è atto recettizio, questa opinione,
però, non trova però d’accordo parte della dottrina.
Cass. civ. Sez. II, 30-06-2014, n. 14808 Cass. civ. Sez.
II Sent., 28-05-2007, n. 12488
Sull’efficacia diretta del contratto
concluso dal rappresentante.
Cass. civ. Sez. II, 23-06-2014, n. 14215
La contemplatio domini. In cosa
consiste? E che forma deve avere?
Cassazione
civile, sez. II, sentenza 23.06.2014 n° 14215 Questa massima sembra essere in
contrasto con la precedente, ma in realtà si tratta d’ipotesi diverse.
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