Articolo 1705. Mandato senza rappresentanza.
Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i
diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche
se questi hanno avuto conoscenza del mandato.
I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante,
sostituendosi al mandatario, puņ esercitare i diritti di credito derivanti
dall'esecuzione del mandato, salvo che ciņ possa pregiudicare i diritti
attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono.
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