Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
Le cose e i beni
Iniziamo col definire
"il bene".
Secondo l'art. 810 c.c. :”
Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti”.
Dal testo dell'articolo ci accorgiamo che non tutto quello che esiste in natura
(le cose) può essere qualificato come bene, ma solo quelle "cose" che possono
essere oggetto di diritti.
Poniamoci allora la domanda:
che
caratteristiche deve possedere una cosa per essere considerata bene? Rispondiamo:
deve essere
suscettibile di appropriazione e di utilizzo, deve possedere, cioè, un valore.
Potremmo, allora, continuare ancora a chiederci: e quando una cosa ha un valore? Rispondiamo
ancora: quando
esiste in quantità limitata ed è suscettibile di appropriazione.
Da questo gioco di domande e risposte ci rendiamo conto che
non sono
beni le cose che si trovano in natura in quantità
illimitate o, comunque, maggiore ai bisogni umani, come potrebbe essere l'aria
o, non appropriabili, come le stelle od il sole, mentre è sicuramente un bene
l'energia elettrica prodotta grazie ai pannelli solari. L'argomento a questo
punto potrebbe considerarsi chiuso, ma noi non siamo ancora soddisfatti dei
risultati raggiunti; a ben guardare abbiamo definito "il bene " solo dal punto
di vista economico, ma da punto di vista giuridico il concetto di " bene " è più
vasto: sono beni non solo le cose che hanno un valore, ma anche i diritti perché
anche questi hanno valore e sono commerciabili (o, meglio, negoziabili). In
questo senso si esprime spesso il codice considerando beni anche i diritti.
Esaurita questa importante premessa elenchiamo le diverse categorie di beni
cominciando dalla distinzione tra beni corporali ed immateriali:
Proseguiamo delle nostre distinzioni puntualizzando quella tra beni mobili e beni immobili.
Come si vede il concetto di bene
mobile lo ricaviamo per esclusione; ma chiediamoci come mai è così importante
distinguere tra beni mobili e immobili.
La risposta la dobbiamo rinvenire nel
diverso modo di circolazione (cioè di trasferimento) delle due categorie di
beni; i beni mobili circolano in maniera molto semplice bastando la semplice
consegna del bene per trasferire, di regola, anche la proprietà su di esso;
per i beni immobili la situazione è più complessa poiché è necessaria la forma
scritta per il trasferimento e bisognerà annotare tutte le vicende che li
riguardano in appositi registri in modo da permettere ai terzi di conoscere
delle loro vicende. È quindi previsto un regime di pubblicità immobiliare.
La pubblicità attraverso le annotazioni su appositi registri è prevista anche
per particolari categorie di beni mobili, come le autovetture, che per questo
motivo vengono detti " beni mobili registrati ". Altre importanti distinzioni si
devono fare in relazione
alle cose e i beni, vediamole nei successivi
collegamenti posti qui sotto.
1.
cose generiche e specifiche
2.cose
fungibili e infungibili
3.beni consumabili e
inconsumabili
4.beni divisibili e indivisibili
5.beni presenti e futuri
6. i frutti
7.rapporti di connessione tra le
cose
8.universalità
9. patrimonio
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