Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone

Le cose e i beni

 

Iniziamo col definire "il bene".
Secondo l'art. 810 c.c. :”
Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti”. Dal testo dell'articolo ci accorgiamo che non tutto quello che esiste in natura (le cose) può essere qualificato come bene, ma solo quelle "cose" che possono essere oggetto di diritti.
Poniamoci allora la domanda: 
che caratteristiche deve possedere una cosa per essere considerata bene? Rispondiamo: deve essere suscettibile di appropriazione e di utilizzo, deve possedere, cioè, un valore.
Potremmo, allora, continuare ancora a chiederci: 
e quando una cosa ha un valore? Rispondiamo ancora: quando esiste in quantità limitata ed è suscettibile di appropriazione.
Da questo gioco di domande e risposte ci rendiamo conto che
non sono beni le cose che si trovano in natura in quantità illimitate o, comunque, maggiore ai bisogni umani, come potrebbe essere l'aria o, non appropriabili, come le stelle od il sole, mentre è sicuramente un bene l'energia elettrica prodotta grazie ai pannelli solari. L'argomento a questo punto potrebbe considerarsi chiuso, ma noi non siamo ancora soddisfatti dei risultati raggiunti; a ben guardare abbiamo definito "il bene " solo dal punto di vista economico, ma da punto di vista giuridico il concetto di " bene " è più vasto: sono beni non solo le cose che hanno un valore, ma anche i diritti perché anche questi hanno valore e sono commerciabili (o, meglio, negoziabili). In questo senso si esprime spesso il codice considerando beni anche i diritti. Esaurita questa importante premessa elenchiamo le diverse categorie di beni cominciando dalla distinzione tra beni corporali ed immateriali:

Proseguiamo delle nostre distinzioni puntualizzando quella tra beni mobili e beni immobili.

Come si vede il concetto di bene mobile lo ricaviamo per esclusione; ma chiediamoci come mai è così importante distinguere tra beni mobili e immobili.  La risposta la dobbiamo rinvenire nel diverso modo di circolazione (cioè di trasferimento) delle due categorie di beni; i beni mobili circolano in maniera molto semplice bastando la semplice consegna del bene per trasferire, di regola, anche la proprietà su di esso;
per i beni immobili la situazione è più complessa poiché è necessaria la forma scritta per il trasferimento e bisognerà annotare tutte le vicende che li riguardano in appositi registri in modo da permettere ai terzi di conoscere delle loro vicende. È quindi previsto un regime di pubblicità immobiliare.
La pubblicità attraverso le annotazioni su appositi registri è prevista anche per particolari categorie di beni mobili, come le autovetture, che per questo motivo vengono detti " beni mobili registrati ". Altre importanti distinzioni si devono fare in relazione
  alle cose e i beni, vediamole nei successivi collegamenti posti qui sotto.

1. cose generiche e specifiche
2
.cose fungibili e infungibili
3.beni consumabili e inconsumabili
4.beni divisibili e indivisibili
5.beni presenti e futuri
6. i frutti
7.rapporti di connessione tra le cose
8.universalità
9. patrimonio

Torna alla pagina iniziale del manuale